Chiusura Agenzia III settore e devoluzione patrimonio

0

A seguito del DL 16/12 (convertito in legge di recente con L 44/12) l’Agenzia del Terzo Settore, già Agenzia per le Onlus non c’è più, è stata soppressa, eliminata, cancellata dall’orbe terracqueo. Ne abbiamo parlato a lungo mettendo in evidenza due aspetti.

1. L’Agenzia ha operato bene nell’ordinario (pareri, soprattutto, e alcune linee guida o indicazioni), male (in altre linee guida); in più è stata inesistente sul piano politico. INESISTENTE. Chi ha responsabilità se le prenda; i politici, certamente (non mettetevi a ridere, su!), ma anche chi ha guidato e governato l’Agenzia ha responsabilità in questo senso. L’ho detto – inutilmente – e lo ripeto – inutilmente.

2. Un’Agenzia soppressa e sostituita da una direzione del Min Lavoro e politiche sociali comporta problemi di terzietà non indifferenti. Ne scrisse a suo tempo Elio Silva sul Sole 24 Ore e ne parlò giustamente il prof Zamagni.

3. Ora che la frittata è fatta – e i cuochi sono molti – bisogna cercare di risolvere i problemi concreti.

Segnalo qui il primo che ha doppia valenza.

Come noto, sia negli statuti delle Onlus sia in quelli delle associazioni che si avvalgono della decommercializzazione di cui al 148 si è obbligati a riportare nello statuto la previsione di devoluzione del patrimonio residuo – in caso di scioglimento – ad altre analoghe organizzazioni (art 148, c 8 lett b, DPR 917/86 e art 10, c 1, lett f), D Lgs 460/97).

Ora, ci si chiede se

a. le organizzazioni esistenti debbano cambiare il proprio statuto e sostituire il richiamo alla legge delega (articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) con l’attuale disposizione (art 8, c 23, DL 16/12, conv da L 44/12). A mio avviso non è necessario in quanto secondo la legge “i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Come dire, c’è una continuità sancita dalla legge e le conseguenze sostanziali del richiamo ad una legge di fatto abrogata non mutano l’obbligo di inserire la previsione originaria.

b. le organizzazioni di nuova costituzione? E’ bene o preferibile inserire i nuovi riferimenti oppure no? Anche qui a mio avviso non è necessario per la ragione sopra riferita, ma non sarebbe male che ci fosse una pronuncia in merito.

c. Qui la questione si fa più spinosa. Se io devo chiudere la mia associazione o onlus, a chi mi devo rivolgere? Sono pronti gli uffici del ministero a ricevere le istanze di devoluzione? Hanno le competenze per verificare la correttezza della devoluzione?

Rimaniamo in attesa di nuove informazioni, nella speranza che sul sito del Ministero venga aperta una sezione che chiarisca questi e altri aspetti operativi.

Carlo Mazzini

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi