Payroll giving: detraibilità possibile

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Traduciamo il titolo per i meno anglofili.
E’ una nuova frontiera del fundraising; io Onlus chiedo all’azienda di farsi tramite presso i suoi dipendenti di operare una trattenuta a favore della mia organizzazione, ovviamente una volta ottenuto il consenso dei dipendenti stessi, i quali – pur nelle strette come in questo periodo – hanno intenzione di donarci (l’equivalente in denaro di) un’ora della loro retribuzione.

La domanda che molti si facevano è secondo quale schema / iter / prassi si riusciva a far ottenere al donatore / dipendente il risparmio fiscale.

Bene. E’ appena uscita una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che molto dettagliatamente espone proprio l’iter che consente la detraibilità della erogazione.
Detraibilità, in quanto il quesito (l’interpello) chiede proprio lumi sull’applicabilità della vecchia (e ancora in vigore) norma sulle erogazioni liberali, quella della detraibilità al 19% fino a 4 milion di lire, oggi 2.065,83 euro.

Nel mentre mi faccio qualche pensata in merito all’applicabilità relativa la deducibilità (applicazione della + dai – versi), pensata correlata al fatto se – come nell’esempio della Risoluzione – possa comunque esser fatto “tutto in casa” dall’azienda che è sostituto d’imposta.

Cordiali saluti

Carlo Mazzini

Qui la Risoluzione_441

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7 commenti

  1. E’ l’Unione Industriali della Provincia di …
    I puntini li mette l’Agenzia, come tradizione. L’Unione Industriale afferma di porre il quesito in qualche modo a nome delle aziende di medio-grandi dimensioni.
    Potremmo fare un’indagine; le province sono più di 100, e credo che le Unioni Industriali seguano a ruota.
    Chi avesse voglia può farsi avanti.

    cm

  2. Sandro Massi on

    Benissimo, aspettavamo questo pronunciamento da molto tempo… e mi sembra che le nostre idee non fossero così differenti da quelle “approvate” dall’AE.

    L’unica perplessità lo trovo nel rispetto della privacy in azienda.. restituendo copia dell’elenco unico (con i nomi di tutti i lavoratori-donatori) al lavore singolo, questi saprà quali suoi colleghi hanno aderito al payroll a favore di un determinato ente… “la ricevuta unica” è una giusta semplificazione a favore degli enti, soprattutto quelli a cui doneranno molti lavoratori di una singola azienda, ma quali implicazioni esatte può avere???
    Dovranno impegnarsi in azienda a renderla nominativa esclusivamente per il soggetto interessato, lavorando con il “pennarello nero”???
    Idee Carlo in merito?

  3. in realtà, la risoluzione parla di una “specifica” attestazione che l’impresa deve rilasciare a ciascun dipendente-donante dell’erogazione liberale effettuata per suo ordine e conto, unitamente a copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS (lett. f).
    Quindi, l’elenco di tutti i dipendenti-donanti, formato dall’impresa e fornito alla ONLUS (previa informativa ai sensi del Codice della Privacy degli stessi) non viene comunicato agli altri dipendenti, nè diffuso, ma serve all’impresa per predisporre per ciascun dipendente le specifiche attestazioni (utilizzando un semplice format con l’indicazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate ed allegando la ricevuta rilasciata dalla ONLUS).

  4. Sandro Massi on

    Gentile Sara S. il cortocircuito mi sembra possa essere nei passaggi che riporto sotto. Ma mi posso certamente sbagliare.

    Passaggi tratti dalla risoluzione a fine pag. 4 inizio pag. 5
    ” d) in relazione a ciascun bonifico l’impresa compila un elenco in duplice
    copia contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto
    e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e lo trasmette alla
    ONLUS;
    e) la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’anzidetto elenco
    contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante
    legale della ONLUS, della somma totale ad essa versata con gli estremi
    del bonifico bancario;
    f) l’impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una
    specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la
    dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla ONLUS ( di cui dovrà
    essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto,
    indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e versato a titolo di
    erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla
    ONLUS; ”

    Lei correttamente segnala che l’impresa rilascia nominativamente al dipendente-donante una attestazione con i debiti riferimenti del bonifico etc, ma rilevo però che deve rilasciarla “unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS”

    Tale ricevuta è contenuta nell’elenco elaborato dall’impresa “l’impresa compila un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti” e “la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’anzidetto elenco contenente una dichiarazione di ricevuta”.

    E’ il termine “contenente” che a mio avviso implica che suddetta dichiarazione di ricevuta debba essere inserita direttamente nell’elenco. In fondo garantisce che proprio l’elenco che riporta la sottoscrizione del legale rappresentante della Onlus beneficiaria riporta i nominativi corretti dei donanti. E questo comporterebbe che ogni dipendente-donatore avrebbe visione degli altri soggetti che hanno optato per sostenere analogo ente, creando problemi con il rispetto della normativa della privacy.
    A mio avviso altra cosa sarebbe stato se l’AE avesse scritto “unitamente a”.
    Cosa ne pensate? Interpreto in maniera erronea la risuluzione?

    E comunque qualora andasse a regime il payroll giving e si diffondesse tra migliaia di imprese italiane su un totale a settembre 2008 di 6.111.674 (Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese) pensate quante firme si troverebbe a dover fare il legale rappresentante di un grande ente Onlus ogni mese??? Certo il beneficio sarebbe immenso e il nostro presidente potrà poi farsi pagare un bel massaggio alla mano… ma a parte gli scherzi, i grandi enti hanno dei responsabili amministrativi con tanto di deleghe e poteri di firma (che bisognerebbe far lavorare) e molti legali rappresentanti ricoprono soprattutto un ruolo carismatico e non sono coinvolti nella quotidianità d’azione degli enti…
    anche su questo bisognerebbe riflettere…

    Sandro Massi

  5. Partendo dal concetto che io di privacy so il minimo dispensabile (proprio così, “dispensabile”, quindi ne so veramente poco), mi sembra che il corto circuito denunciato da Sandro sia reale.
    E’ probabile che sorgerà un problema di procedura. La domanda allora è la seguente: chi se ne farà carico? Perché Sara S ha ragione a ritenere che sarà customizzato il tutto, ma la dichiarazione della Onlus appare – dalla lettera della risoluzione – unica.
    O si allega solo la dichiarazione Onlus totale (ma la deducibilità / detraibilità sarà solo quella indicata dall’azienda), oppure qualcuno dovrà predisporre le “n” lettere personalizzate. Chi se ne incarica?

    Carlo Mazzini

  6. Gianpaolo Concari on

    Probabilmente chi ha scritto la risoluzione non ricorda che il mod. CUD prevede alcuni campi (35 e 50 CUD 2009) che possono adeguatamente risolvere il problema della dichiarazione dell’avvenuta trattenuta e conseguente detrazione di imposta per oneri. Il problema si pone qualora il dipendente decidesse di applicare, in alternativa alla detrazione dell’onere, la deduzione dello stesso, applicando la + dai – versi (più conveniente della detrazione dell’onere). In quel caso, non si potrebbe agire mediante conguaglio annuale ma mediante presentazione del mod. 730 o del mod. Unico. Perciò non occorre chiedere opzioni al dipendente: il datore di lavoro applica il conguaglio di “default” e poi il lavoratore sceglierà il criterio più conveniente se ed in quanto vorrà presentare il mod. 730 o il mod. Unico.
    Basterebbe perciò indicare le ulteriori indicazioni (Onlus destinataria e dichiarazione di avvenuto versamento) nelle annotazioni in calce al CUD. Chi compila il mod. 730 o il mod. Unico potrebbe così recuperare tutti i dati necessari e applicare la norma più favorevole. Ne scaturirà – sicuramente – una restituzione di imposta ulteriore rispetto quella già usufruita in sede di conguaglio.
    L’imortante è ricordarsi che l’opzione tra detrazione o deduzione è “globale”: se si sceglie un criterio, questo vale per TUTTE le donazioni effettuate in quell’anno.

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