Dipendenti enti non commerciali: applicabile anche a loro il fisco light per i premi

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In una recente norma (DL 93/08 conv da L 126/08) un articolo (il secondo, qui in calce) consente l’applicabilità da parte del sostituto d’imposta di una tassazione agevolata (al 10%) per quella parte di retribuzione aggiunta quale “premio” al lavoratore.
Le condizioni sono:
– premio massimo di 3.000 euro
– titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro
– oggetto del “premio”: straordinari (no superminimi), lavoro festivo, notturno, compensi erogati per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa, i premi produttività
– compensi erogati dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

La Risoluzione 451/08 di due giorni fa chiarisce che tra i sostituti d’imposta che possono far agevolare i propri dipendenti ricadono anche gli enti non commerciali e che il termine “aziendale” riportato nel testo della norma è da leggersi “a-tecnicamente”. Come direbbe il prof Fiorentini, anche le non profit sono Aziende!

Carlo Mazzini



Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie.
art. 2
Titolo:
Misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro

Testo: in vigore dal 29/05/2008

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita’, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita’ e
redditivita’ legati all’andamento economico dell’impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e
della determinazione della situazione economica equivalente alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L’imposta sostitutiva e’ applicata dal sostituto d’imposta. Se
quest’ultimo non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto
l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2007.
4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti
delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine
di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e’ soppressa.

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