Prendendo spuno da recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, Gianpaolo Concari – ragioniere commercialista e revisore contabile -, noto pubblicista anche su questioni di non profit (su Vita, Dada e Fiscosport), ci invia un contributo molto prezioso, analitico e puntuale sul profilo fiscale dei rapporti tra associazioni e scuole.
Come si legge nelle riviste serie (ed il fatto che lo ripetiamo qui non deve trarre in inganno)
“riceviamo e volentieri pubblichiamo”
Carlo Mazzini
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PRESTAZIONI DIDATTICHE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
di Gianpaolo Concari
1. DEFINIZIONE DEL CONTESTO E SCOPO DEL DOCUMENTO
1.1 Un’Associazione svolge attività didattiche presso scuole pubbliche e private rivolte generalmente a bambini.
1.2 Alcune recenti precisazioni (Circolare 18/03/2008 n. 32/E e risoluzione 14/10/2008 n. 382/E) dell’Agenzia delle Entrate hanno posto l’accento sulle condizioni necessarie affinché i corrispettivi siano considerati esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 ed esattamente:
– le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù
– oppure didattiche di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale
– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (Conforme all’art. 132, par. 1), direttiva CE 28/11/2006 n. 112).
Le precisazioni riguardano inoltre il concetto di riconoscimento degli istituti, stante l’abolizione della presa d’atto (Legge 10/03/2002 n. 62 e decreto legge 05/12/2005 n. 250), procedimento di riconoscimento formale degli enti privati.
1.3 Lo scopo del presente documento è quello di fornire alcuni strumenti operativi sia all’Associazione, sia alle Scuole utenti (Scuole) affinché siano applicate correttamente le norme fiscali attualmente in vigore.
2. SCUOLE PARITARIE, NON PARITARIE E ORGANISMI PRIVATI CHE SVOLGONO CORSI NELLE MATERIE PRESENTI NEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
2.1 Per effetto dell’intervenuta modifica della legislazione, le scuole non statali sono attualmente considerate:
– paritarie quelle riconosciute ai sensi della l. 10/03/2000 n. 62 per le quali la frequenza costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (cfr. d.lgs. 15/04/2005 n. 76). La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della presenza dei requisiti richiesti nell’art. 1, legge 62/2000. Per il loro trattamento si veda il paragrafo 3.
– non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento (cfr. art. 1-bis, comma 4, legge 62/2000):
a) progetto educativo e un’offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al coseguimento di titoli di studio
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Le scuole non paritarie sono incluse in un elenco tenuto dall’ufficio scolastico regionale che vigila sul mantenimento dei requisiti delle condizioni di esercizio, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Inoltre non possono assumere denominazioni indentiche o corrispondenti alle istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare, nella propria denominazione, la condizione di scuola non paritaria.
Per il loro trattamento si veda il paragrafo 4.
– altri organismi privati che, al di fuori della regolamentazione prevista per le scuole paritarie e non paritarie, svolgono un’attività didattica.
Per il loro trattamento si veda il paragrafo 5.
3. PRESTAZIONI DIDATTICHE RESE A SCUOLE PUBBLICHE
3.1 In questo caso è opportuno formalizzare l’accordo tra Associazione e Scuola mediante la stipula di una convenzione tra l’Associazione e la Scuola. La convenzione è comunque un contratto tra le parti ed è possibile concluderlo mediante scambio di corrispondenza, procedura che permette di avere data certa sul contratto. Identico effetto lo si ottiene mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) e della firma digitale del documento.
3.2 Nella convenzione l’Associazione deve richiedere formalmente alla Scuola il controllo sullo svolgimento del programma didattico nonché la necessaria sorveglianza che comunque il docente deve espletare sugli alunni durante lo svolgimento dell’attività.
3.3 Trattamento fiscale I.V.A.
Dal punto di vista I.V.A., i corrispettivi sono considerati esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72. Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un’associazione sportiva riconosciuta da un ente di promozione sportiva e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).
3.4 Trattamento fiscale imposte dirette
Dal punto di vista delle imposte dirette, i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R..
4. PRESTAZIONI DIDATTICHE RESE A SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE
4.1 L’incarico deve essere formalizzato mediante la redazione di una lettera di incarico (che sostanzialmente è un contratto) a cui far seguire una lettera di accettazione dello stesso.
La lettera di incarico deve riportare in modo univoco la qualifica di scuola paritaria o non paritaria nonché gli estremi del riconoscimento da parte dell’Autorità scolastica regionale.
Nelle condizioni per lo svolgimento dell’attività da parte dell’Associazione, si ritiene necessario richiedere la presenza del docente per la sorveglianza sugli alunni.
La conclusione dell’accordo può avvenire mediante scambio di corrispondenza o mediante l’utilizzo della P.E.C. e dei documenti firmati con firma digitale.
4.2 Trattamento fiscale I.V.A.
I corrispettivi sono considerati esenti da I.V.A. in quanto entrambi i soggetti (scuole paritarie e non) sono comunque sottoposti al controllo dello Stato o di sue amministrazioni.
4.3 Trattamento fiscale imposte dirette
Il corrispettivo è soggetto ad I.Re.S. e I.R.A.P. in quanto non si tratta di proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici.
5. PRESTAZIONI DIDATTICHE RESE A SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE
5.1 La mancanza di una qualsiasi forma di riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (o di altro ente pubblico) comporta l’applicazione dell’I.V.A. secondo l’aliquota ordinaria (20%).
5.2 Tuttavia alcuni soggetti possono svolgere prestazioni didattiche e formative nelle aree degli ordinamenti dell’Amministrazione scolastica e quindi possono ottenere una valutazione preventiva che rilevi al pari del riconoscimento, valida anche ai fini fiscali. E’ il caso di prestazioni educative, didattiche e formative che sono approvate e finanziate da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc. Questo perché nel finanziare l’attività educativa è insita l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico finanziatore. Si tratta perciò di un atto concludente che riporta l’attività nell’ambito della già citata esenzione I.V.A.
5.3 Per lo stesso motivo (atto concludente) anche le prestazioni didattiche e formative in ambiti diversi da quelli della Pubblica Istruzione, purché vigilate e/o finanziate da un ente pubblico, rientrano nell’ambito dell’esenzione I.V.A..
5.4 Stante la particolare situazione è perciò opportuno che l’incarico scritto riporti tutte le informazioni necessarie per evidenziare l’atto concludente della pubblica amministrazione attraverso il quale la prestazione diviene esente I.V.A.. Nel caso dubbio eviterei di applicare l’esenzione in quanto la responsabilità della fatturazione è in capo all’Associazione che, secondo la giurisprudenza (peraltro non univoca), non può chiedere la ripetizione dell’imposta al soggetto fruitore delle prestazioni (Scuola), salvo il caso di arricchimento senza causa.
5.5 Trattamento fiscale imposte dirette
Il corrispettivo è soggetto ad I.Re.S. e I.R.A.P. in quanto non si tratta di proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici.
Riferimenti legislativi e di prassi:
art. 10, n. 20, d.P.R. 633/72
art. 132 direttiva CE n. 112/2006
circ. 18/03/2008 n. 22/E
ris. 14/10/2008 n. 382/E
Salve, io piu’ che un commento vorrei farvi una domanda:
essendo il presidente di un’associazione sportiva col cartellino di istruttore di scuola calcio con esperienze di 5 anni alle spalle, ed avendo nella mia associazione anche un laureato in scenze motorie, vorrei sapere da voi
se è possibile lavorare all’interno di scuole pubbliche e quali contributi si possono chiedere? Grazie.
Certo di una vostra risposta, colgo l’occasione per porgervi distinti saluti…
salve a tutti, mi occupo in qualità di volontario in servizio civile della gestione del laboratorio di informatica della scuola media in cui sto prestando servizio. Avrei bisogno di un chiarimento che mi sa tanto di cavillo burocratico: la scuola, in termini di licenze software freeware (media, quindi statale e dell’obbligo), viene classificata come attività commerciale e quindi deve sottostare alle regole dettate per le aziende, oppure non traendo profitto dall’utilizzo del software in questione può avvalersi delle licenze freeware per uso non commerciale?
Il responsabile della sicurezza informatica, (che è anche il fornitore del software, assurdo!!!) insiste che la scuola debba assolutamente acquistare una licenza per PC…
La scuola non ha fondi a sufficienza per rimanere up to date e allo stesso tempo acquistare alla stregua di un’azienda programmi che il privato utilizza gratuitamente…
Sperando un un Vs supporto
porgo cordiali saluti
GP
Che la scuola sia ente non commerciale è fuori di dubbio (parlo di scuola pubblica).
Può anche avere o sviluppare una parte di attività commerciale, ma qui non rileva.
La domanda che pongo io è: cosa dice la licenza? Di norma nelle licenze c’è riportato che le “attività educative” sono considerate attività non commerciali. O no?
cm
Siamo una associazione non riconosciuta con attivita istituzionale quella di scuola dell’infanzia in attesa del riconoscimento della parita’.
Quali obblighi contabili abbiamo? dobbiamo emettere ricevute fiscali per l’incasso delle quote mensili degli associati o e sufficiente una ricevuta normale? Grazie.
Non rilevo la differenza tra ricevuta fiscale e ricevuta normale. Se è attività commerciale dovrete emettere fattura (con o senza IVA è da definire), se non è attività commerciale emetterete una ricevuta comunque valida ai fini fiscali, in termini almeno di controllo.
Ma ciò che lei deve appurare è se la sua attività è commerciale oppure no, se – nel primo caso – è prevalente oppure no. Ed inoltre si legga per bene la questione dell’articolo 30 perché tocca anche voi.
Cordiali saluti
Carlo Mazzini
Buongiorno,
quanto ha chiarito rispetto alle prestazioni didattiche rese da associazioni sportive dilettantistiche riguarda anche le associazioni culturali?
La nostra, ad esempio, è una associazione culturale non riconosciuta, non iscritta al registro provinciale (perchè è nata solo da 6 mesi) che attiva laboratori di gioco con l’arte presso scuole ed enti. Come possiamo muoverci? La ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
> Silvia: sì, vale anche per le associazioni culturali. Vale per tutte le associazioni che realizzano attività di cui al 148, c 3, del TUIR che sono:
“politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”.
Cordiali saluti
CM
Buongiorno,
vorrei chiederle conferma di aver compreso bene un paio di cose.
Noi siamo un’Associazione culturale (circa 20 soci) che si occupa prevalentemente di musica.
Attualmente abbiamo solo codice fiscale e abbiamo sempre solo fatto corsi gratuiti per i soci; stiamo valutando di aprire partita iva per ampliare la ns attività.
Il nostro statuto prevede la possibilità di fare concerti e lezioni di musica e abbiamo incluso tutte le clausole del TUIR per usufruire della legge 398/91; abbiamo anche a suo tempo inviato l’EAS tramite Caf.
In relazione alla P. IVA Le chiedo perciò:
- eventuali corsi di musica da noi curati e svolti all’interno di strutture scolastiche pubbliche (es. medie, elementari, ecc.) sarebbero esenti IVA come previsto dalla Circolare 18/03/2008 n. 32/E e risoluzione 14/10/2008 n. 382/E, pur essendo rivolti a non soci, quali sarebbero i bambini destinatari dei corsi?
- se facciamo concerti ed emettiamo fattura ai relativi committenti, li devo considerare attività commerciale in quanto i committenti sono terzi non soci, oppure, essendo i concerti parte dell’attività istituzionale perché previsti dallo Statuto, non concorrono a implementare il reddito anche se emettiamo fattura?
La ringrazio anticipatamente,
Davide
Sul primo quesito l’esenzione IVA non mi sembra che l’esenzione sia riferibile a terzi che realizzano a monte i corsi pur all’interno di scuole pubbliche. Manca il requisito soggettivo. Solo nel caso questo corso fosse riconosciuto (ad esempio all’interno del Piano di Offerta Formativa) e finanziato da un ente pubblico, potrebbe (e potreste) forse beneficiare dell’esenzione.
In merito al secondo quesito, non rileva che l’attività svolta sia istituzionale; se ha natura commerciale (anche perché realizzata verso terzi) rimane commerciale anche ai sensi IRES.
cm
Buongiorno la ns associazione è nata nel 2008. Nel 2009 abbiamo chiesto cf. Ora che siamo cresciuti numericamente e come attività vorremmo aprire p.iva (e quindi registrare anche lo statuto). Ci siamo rivolti a un commercialista il quale sostiene che potrebbe non essere possibile procedere con la richiesta della p.iva perché non abbiamo mai registrato lo statuto (in quanto Ass. Culturale alla stessa AdE ci avevano detto che non era obbligatorio)… Come è possibile ciò? Tenga presente che quando ci siamo costituiti con scrittura privata eravamo in pochi amici e l’attività sostanzialmente quasi nulla (no quote, no conto corrente ecc proprio per quel motivo non ci serviva il cf e tantomeno la registrazione dello statuto). Come possiamo fare?
La ringrazio in anticipo.
Davide
l’apertura della p iva rileva la vs volontà di realizzare attività commerciale. Non c’entra nulla con la registrazione dello statuto obbligatorio solo per chi vuole accedere al regime ex art 148 TUIR. Cmq, se volete registrare ora lo statuto, lo potete fare …
cm
Grazie, come sempre rapido e chiarissimo!
Davide
Buonasera, volevo un chiarimento contabile-fiscale, io e una mia collega abbiamo istituito un’associazione senza fine di lucro, creando una scuola dell’infanzia, ludoteca, baby-parking ecc ecc. Volevo sapere se le ricevute fiscali che emettiamo, sono esenti dall’ iva o deve essere calcolata l’iva? Perchè essendo un’attività di servizio, siamo costrette ogni trimestre a versare l’iva. i
Inoltre, essendo noi che abbiamo istituito l’associazione, possiamo essere assunte a libro paga e matricola? Cosa dobbiamo fare? Grazie anticipatamente. Donatella.
Risponderei alla seconda (dato che per la prima mancano un pò di dati e questo è un servizio di risposte veloci).
Se voi avete istituito l’associazione senza scopo di lucro e poi ottenete un – pur legittimo – lucro (ritorno economico), mi dica: è ancora un’associazione senza scopo di lucro?
Le anticipo la risposta.
No
Cordiali saluti
cm
Salve,
pongo il quesito in merito al fatto che posseggo un bar di fianco un istituto scolastico statale. Esso può avere locali interni commerciali adibiti alla vendita di caffè, cornetti, pizzette e quant’altro competa ad un comune bar con addette licenze? A mia documentazione gli istituti scolastici provvedono l’ istallazione di distributori automatici sia di bevande che di alimenti confezionati…!! attendo una vostra risposta..
cordiali saluti.
A mio avviso, se la scuola ha un bar interno deve comportarsi come un normale ente non commerciale che apre partita IVA e realizza attività commerciale: cfr DM 44/01, art 21.
Gentile Sig. Mazzini
Volevo porle il seguente quesito …Noi come associazione di promozione sociale abbiamo stretto una convenzione con alcune scuole della mia città per un progetto di conoscenza del territotio per la salvaguardia e promozione dello stesso..che in parte si svolge in aula e poi si conclude con viste didattiche nei luoghi che studiamo prima in aula con i gli alunni sotto il controllo dei professori…gli alunni versano una quota per partecipare al progetto (per coprire soprattutto il costo delle viste didattiche) e la scuola le gira a noi versando il totale di tutti gli alunni partecipanti e per questo ci chiede fattura del servizio da noi reso per la somma totale percepita.., però da come ho capito per i servizi resi alle scuole pubbliche noi dovremo essere esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72. e dal punto di vista delle imposte dirette, i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.. però ci sono acne alcune scuole paritarie che partecipano al progetto per le quali invece tali quote andrebero a formare il redditto imposnibile soggetto ad Ires… mentre saremmo sempre esenti da Iva..quindi il nostro dubbio è questo se bisogna emmettre sempre fattura sia nel primo caso di scuole pubbliche che nel secondo caso di scuole paritarie o se bisogna emettre due documenti diversi non lo so nel primo caso una semplice ricevuta ma che cosa deve avere scritto??
Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero di avere un suo gentile riscontro
Cordiali Saluti
Luigi Busce’