IMU enti non commerciali: esenti gli immobili dati in comodato gratuito

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hmeQualcosa si muove per l’IMU enti non commerciali. E si muove abbastanza nella direzione giusta.

Ieri – 4.3 – sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia due Risoluzioni (la 3 e la 4) a cura del Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale, Risoluzioni che almeno in parte rispondono a quesiti abbastanza frequenti.

Iniziamo dalla Risoluzione 4, relativa al fatto se beneficia dell’esenzione IMU l’ente non commerciale che dà in comodato gratuito un immobile o una porzione di immobile ad altro ente non commerciale affinché quest’ultimo realizzi le proprie attività nelle modalità non commerciali di cui alla legge ICI / IMU.

Fino a ieri la risposta era no.

Da una lettura della giurisprudenza, il Dipartimento cambia idea, peraltro ben argomentando il cambio di posizione. Quindi, quando un ente metta a disposizione di altro ente non commerciale (svolgente attività esenti) un immobile per lo svolgimento delle medesime attività, il proprietario (nè il secondo ente, ovvio) non dovrà pagare l’IMU.

Questa è veramente una grossa e positiva novità.

La Risoluzione 3 è più criptica, anche negli effetti.

La prima domanda è se il termine del 31.12.2012 relativamente all’adeguamento degli statuti – affinché contengano i riferimenti basic di assenza di scopo di lucro – debba considerarsi data perentoria. Il Ministero dice di no, che non è perentoria, e che per il particulare degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti il termine – comunque non perentorio, sembra di capire – è riferibile alla redazione di scrittura privata registrata nella quale si accolgono i principi di assenza di scopo di lucro.

Un secondo quesito attiene a due locuzioni sempre relative al DM 200/12 (regolamento su IMU enti non commerciali) e sempre sulla definizione di assenza di lucro che qui riportiamo relativamente l’art 3:

1. Le attivita’ istituzionali sono svolte con modalita’ non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita’ ovvero altre attivita’ istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita’ funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta’ sociale;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attivita’ istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Chi ha posto i quesiti ha chiesto il significato delle due espressioni che ho evidenziato qui sopra.

Il Ministero risponde che le altre attivita’ istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente sono da considerarsi quelle della legge ICI / IMU e quindi (aggiungo io) non quelle ben più estese e numerose della legislazione Onlus.

In merito alla devoluzione ad altro ente che svolga un’analoga attivita’ istituzionale, i confini qui sono più larghi in quanto parla di attività analoga e non specificata dalla normativa vigente come per il quesito precedente.

Restano peraltro inevase molte altre questioni; una è perché mai ci mettano tanto a redigere e pubblicare il modello di dichiarazione IMU enti non commerciali, che, come noto, ancora manca. Certo è che se la disponibilità a ragionare evidenziata nelle due risoluzioni avrà seguito, forse avremo la possibilità di uscire dal cul de sac dell’IMU del Governo tecnico.

Qui di seguito le due risoluzioni.

Risoluzione 3 2013

Risoluzione 4 2013

Carlo Mazzini

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