8 per mille statale per abbassare le imposte a chi noleggia barche e per ritardare la Tobin Tax

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Schermata 06-2456469 alle 10.39.58Finalmente il decreto del fare! Vuoi mettere?

Il decreto del fare! Oh, ma che bello!

Tutto bello, anzi, santo subito, certo.

Solo una piccola domanda: ma era proprio necessario far finanziare (almeno in parte) dall’8 per mille del 2013 di competenza dello Stato (art 61, c 1, lett d, DL 69/13)

– il tasso agevolato per le imprese per l’acquisto di macchinari,

– la proroga del credito d’imposta per la produzione,la distribuzione e l’esercizio cinematografico,

– le misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico,

– la messa in sicurezza, la manutenzione e la riqualificazione strutturale degli ambiti portuali,

– il finanziamento dell’imposta sostitutiva del noleggio della nautica da diporto che alleggerisce – ormai senza limite massimo di entrate – le imposte (al 20% !!!) a carico della persona fisica che intenda utilizzare commercialmente la propria barca ,

– la proroga della partenza della Tobin Tax (o del suo versamento da parte degli intermediari finanziari), cioé della tassazione del trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari.

Queste misure costano 34 milioni di euro per il 2013; 10 vengono dalla decurtazione dell’8 per mille di competenza statale (che vi credevate?).

Certo, stiamo parlando di ridurre l’8 per mille statale, vittima scarificale, che già ogni anno, SE viene dato, viene concesso anche per il restauro delle chiese oltre che per attività meritorie cui accedono anche gli enti non profit.

Ma io mi metto nei panni del contribuente che ha firmato proprio ora la casella “statale”. Ecco, firmandola, egli – a sua insaputa – ha finanziato chi, proprietario di barca, vuole pagare un’imposta bassissima così fiorisce (credo solo per lui) il settore nautico vacanziero. Con la sua firma ha ritardato l’applicazione della Tobin Tax, detto diversamente, ha concesso, a chi per censo ha la possibilità di avere moti compulsivi con la compravendita di azioni, di non essere ancora tassato. E così via.

Non siamo già più alla frutta e abbiamo superato alla grande il caffè.

Siamo direttamente all’ammazzacaffè!

Carlo Mazzini

DL 69/2013

Art. 61 (Copertura finanziaria) In vigore dal 22 giugno 2013

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l’anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l’armo 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l’anno 2013, a 12 milioni di euro per l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
b) quanto a 2,65 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 75 milioni per l’anno 2014 mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche’ quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell’aumento e’ stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e’ rimborsato con le modalita’ previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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