Gli enti non commerciali e il quadro RW

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wrlAnche gli enti non commerciali sono soggetti alla compilazione del quadro RW, un adempimento spesso poco conosciuto, soprattutto dalle organizzazioni che hanno rapporti con l’estero, le cui violazioni generano “mostri fiscali”. Le sanzioni previste infatti sono una percentuale di quanto non risulta dal quadro RW con il che le stesse possono raggiungere cifre sproporzionate rispetto al reale pericolo di evasione essendo gli stessi trasferimenti per lo più già oggetto di segnalazioni da parte degli istituti di credito.

Il quadro RW si compone di tre sezioni e serve per dichiarare:

  1. i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti e quindi trasferimenti diversi dagli investimenti e dalle attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, qualora l’ammontare complessivo di tali trasferimenti, nel corso del periodo d’imposta, sia stato superiore a 10 mila euro
  2. investimenti all’estero oppure attività estere di natura finanziaria al 31/12 di ciascun anno
  3. trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero ovvero le  attività estere di natura finanziaria nel corso dell’anno.

La prima particolarità sta nel fatto che il periodo di riferimento è l’anno solare e non l’anno di imposta perciò non sempre il quadro RW va di pari passo con la presentazione del modello Unico. La seconda è che tanto i movimenti quanto gli investimenti devono essere valorizzati in base al tasso di cambio stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ma il cui reperimento in rete è alquanto complesso.

A tal proposito è parere di chi scrive che si potrebbe utilizzare il cambio medio annuale pubblicato dalla Banca d’Italia e non si farebbe torto a nessuno.

La terza particolarità, in verità tra le più interessanti per quanto riguarda questo intervento, è che sono soggetti alla presentazione del modello:

  1. le persone fisiche, anche se esercitano attività di impresa e sono in contabilità ordinaria,
  2. gli enti non commerciali,
  3. le società semplici e altri soggetti equiparati residenti in Italia

mentre ne sono escluse le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali.

La scelta del legislatore non è del tutto lineare: se trovasse il presupposto nel fatto che i soggetti obbligati possono utilizzare sistemi contabili semplificati, non si capisce allora perché sono escluse dall’obbligo le società di persone, anche loro ammesse al sistema semplificato.

A ciò si aggiunga il fatto che praticamente tutte le operazioni finanziarie sono effettuate da soggetti già sottoposti a vigilanza e che le stesse transazioni già affluiscono alla Banca d’Italia per i controlli antiriciclaggio.

A parere di chi scrive l’obbligo è perciò divenuto alquanto superfluo, oneroso e ormai in palese contrasto con lo Statuto del Contribuente laddove questo vieta di richiedere informazioni e documenti di cui l’amministrazione sia già in possesso.

Peraltro, le transazioni oggetto di dichiarazione trovano, nella maggior parte dei casi, evidenza nelle scritture contabili, anche degli enti non commerciali che sempre più spesso adottano volontariamente il “regime ordinario” anche in presenza di sole operazioni istituzionali in quanto rappresenta uno strumento di controllo di gestione.

Il problema comunque inizia ad essere sentito perché a chi scrive risultano in corso alcune azioni (probabilmente casi pilota) dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di enti non commerciali, nelle quali si contesta la mancata presentazione del quadro RW con irrogazione di sanzioni che risultano sproporzionate rispetto al reale pericolo di evasione, pericolo già scongiurato dal già ricordato monitoraggio operato “a monte” dai soggetti che fungono da intermediari delle operazioni.

Sul tema si segnala una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano – sez. 02 (n. 40/02/2013) che ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a cui era stata contestata la mancata presentazione del modello RW. Motivo portante del ricorso è stata la non applicazione delle norme contenute nello Statuto del Contribuente.

Sebbene la sentenza sia alquanto giovane i motivi addotti sono certamente degni di nota e non mancheranno di essere oggetto di ulteriori discussioni in futuro.

 Gianpaolo Concari

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