Sparisce quasi del tutto il mod RW: quali conseguenze per il non profit

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rwencL’approvazione della legge comunitaria 2013 (legge 06/08/2013 n. 97) ha portato con sé le (tanto) attese modifiche agli obblighi di comunicazione in materia di monitoraggio fiscale.
Già da un po’ di tempo infatti anche gli enti non commerciali erano entrati nel mirino dei controlli dell’Agenzia delle entrate che contestava loro la mancata presentazione del quadro RW in caso di trasferimenti all’estero di somme di denaro.
Le sanzioni, non essendo fisse ma a percentuale, finivano con il generare “mostri fiscali” dietro cui non vi era evasione ma un adempimento spesso superfluo poiché i trasferimenti sono, nella maggior parte dei casi, effettuati attraverso intermediari finanziari e quindi già sottoposti a monitoraggio.
Ed è proprio la natura di “adempimento superfluo” ha costituito l’asse portante della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano – sez. 02 (n. 40/02/2013), destinata ad essere sotto osservazione dai commentatori nel suo iter per la sua portata innovativa ma che ora risulta depotenziata.

La legge (cfr. art. 9) novella il d.l. 167/1990 eliminando di fatto la compilazione delle sezioni I e III del modello e che servivano per dichiarare:
• i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti e quindi trasferimenti diversi dagli investimenti e dalle attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, qualora l’ammontare complessivo di tali trasferimenti, nel corso del periodo d’imposta, sia stato superiore a 10 mila euro
• i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso dell’anno.
rimane invece l’obbligo dichiarativo relativamente alla detenzione di investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria, vale a dire la sezione II del modello RW.

Dal momento che la legge è entrata in vigore il 4 settembre 2013 le modifiche sono operative già a partire dal modello Unico 2013 i cui termini di presentazione sono ancora aperti.
Di contro è stato eliminato il limite dei 10.000 EUR oltre il quale scattava l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di compilare la sezione si estende anche a coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, sono considerati titolari effettivi, applicando le definizioni della legge antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007).
Questi ulteriori obblighi non si applicano però al quadro RW che si sta per inviare perché si tratta di obblighi imposti meno di 60 giorni prima della scadenza dell’adempimento e quindi scatta la clausola di salvaguardia (del contribuente) imposta dalla legge n. 212/2000 (statuto del contribuente).

Si modifica sostanzialmente anche il quadro sanzionatorio.
Sparite le specifiche sanzioni previste per ciascuna delle due sezioni abrogate (la I e la III), rimangono, ma in misura affievolita, quelle per la mancata compilazione della sezione II.
In particolare si osserva che:
• in caso di sanzioni irrogate e divenute definitive o impugnate davanti alle commissioni tributarie e relative agli obblighi abrogati, queste devono intendersi decadute di effetto ma non è prevista la ripetizione di quanto già pagato;
• le sanzioni previste per la sezione II sono le seguenti:
a) sanzione che va dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati
b) sanzione raddoppiata qualora i beni siano detenuti in paradisi fiscali e in tal caso i termini prescrizionali per l’accertamento sono raddoppiati
c) sanzione fissa di 258 EUR per la presentazione del mod. RW entro 90 d dal termine di presentazione del mod. Unico
d) viene meno la sanzione accessoria che prevede la confisca dei beni per equivalente
• il nuovo quadro sanzionatorio si applica anche retroattivamente per effetto delle norme di carattere generale (cfr. art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997)

Rimangono tuttavia perplessità in chi scrive circa la reale necessità di questo adempimento poiché non è previsto per le società di capitali ma solo per persone fisiche (anche se esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, enti non commerciali, le società semplici e altri soggetti equiparati residenti in Italia. Come già espresso in un precedente intervento, se il problema è che i soggetti tenuti alla presentazione del quadro RW possono adottare sistemi contabili semplificati, allora dovrebbero essere esclusi tutti coloro che, attraverso le proprie scritture contabili, possono evidenziare comunque la consistenza delle attività detenute all’estero.

Sebbene il contenzioso sia destinato a ridursi notevolmente, diverse questioni rimarranno ancora sul tavolo dei giudici tributari.

Giampaolo Concari

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