Mae e riforma ONG: “no problem per agevolazioni … forse … controlliamo meglio”

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wrlIl Vice Ministro del Ministero degli affari esteri, Lapo Pistelli, risponde a Vita in merito ad un articolo del giornalista Arduini che, intervistandomi, aveva rilanciato il tema di un mio post su questo sito.

Dicevo, qualche giorno fa, di avere il forte sospetto che con la riforma sulla cooperazione internazionale licenziata (ancora in ddl per fortuna) dal Consiglio dei Ministri sarebbero saltate le agevolazioni riconosciute alle attuali ONG (deducibilità delle erogazioni liberali, parificazione alle Onlus con connesse agevolazioni, decommercializzazione delle attività di cooperazione).

Il Vice Ministro, devo dire con modi assolutamente urbani e misurati, afferma – nella risposta a Vita

La valutazione tecnica degli uffici del Ministero degli Esteri e delle altre amministrazioni coinvolte è che la previsione (l’inserimento delle ONG nell’elenco degli enti che possono fare cooperazione internazionale, nda) sia sufficiente a garantire, anche in via interpretativa da parte del MEF, il mantenimento dei vantaggi fiscali delle ONG, riconosciute, come ho detto, dalla nuova legge. Tuttavia, ho già sottoposta la questione che avete sollevato ad un ulteriore approfondimento per valutare se è effettivamente necessario un intervento in fonte primaria – cioè una modifica della norma di legge – che esplicitamente ricolleghi all’elenco di cui all’art. 24 i benefici fiscali. Spero che presto il Parlamento possa dire una ultima condivisa parola.

Ecco; la seconda parte della dichiarazione ci tranquillizza di più rispetto alla prima.

Infatti, non basta una garanzia “in via interpretativa”, in quanto se cambiano i funzionari del MEF (Ministero dell’Economia) o dell’Agenzia delle Entrate potrebbe cambiare anche l’interpretazione! Meglio, infinitamente meglio, non far interpretare nulla a nessuno, ma scrivere nero su bianco nella legge che le norme agevolative riconosciute (o che si riferiscono) alle ONG alla data di abrogazione della L 49/87 continuano a riferirsi agli stessi soggetti riconosciuti idonei dal MAE sempre alla data dell’abrogazione.

E qui si apre una questione non da poco. Come ho già scritto nel primo post, oltre alle (attuali) ONG diventano operatori di  cooperazione internazionale in qualche modo riconosciuti dal MAE (in quanto iscritti ad un elenco apposito) altri soggetti quali fondazioni, organizzazioni di immigrati ecc. La domanda è: le organizzazioni che entrano a far parte di questo nuovo elenco (sostitutivo dell’attuale di enti riconosciuti idonei) potranno anch’esse ottenere gli stessi benefici concessi alle attuali ONG?

Tra queste organizzazioni sono annoverate anche le “organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo … le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, …”.

Mi chiedo se abbia senso questo allargamento delle previsioni agevolative ONG anche a favore di questi soggetti. Per non parlare della parificazione ad Onlus – ad esempio – dei sindacati dei lavoratori che, in forza dell’art 10, c 10 D Lgs 460/97 non possono – mai e poi mai – essere o diventare Onlus.

Con la stessa cortesia e rispetto palesati dal Vice Ministro Pistelli chiedo se per una volta, una sola volta, sia possibile evitare casini nella regolamentazione del non profit.

Carlo Mazzini

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