5 per mille passati e presente: sportive dilettantistiche l’è tutto da rifare!!!

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Ha dell’incredibile; se ne era letto ma poi veramente l’hanno scritto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale!

E’ uscito il Decreto del Min Economia previsto dal comma 6 dell’art 63-bis del DL 112/08; tradotto significa che è uscito il testo che va a definire per il 2009 il carattere sociale delle associazioni sportive dilettantistiche, necessario per la loro ammissione negli elenchi del 2009 del 5 per mille.

I primi articoli ci dicono che cosa deve fare un’associazione sportiva dilettantistica per iscriversi quest’anno (entro lunedì prossimo!!!) al 5 per mille.

Ci dicono anche che, come anticipato dall’Agenzia delle Entrate con le istruzioni, si considerano associazioni sportive dilettantistiche con rilevante attività sociale quegli enti “in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e’ presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita’ di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta’ inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta’ non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.”

Prendiamo questa definizione come buona, ragionevole ecc.

Ma cosa c’è di irragionevole?
Che queste caratteristiche (ovvero essere associazione sportiva dilettantistica con rilevanti attività sociali) sono richieste anche per gli anni passati!
5 per mille 2006: cara associazione sportiva dilettantistica, dovevi avere rilevante attività sociale secondo canoni dettati a metà aprile 2009, anche se nella tua legge del 2005 (per il 5 per mille 2006) nessuna richiesta in questi termini ti veniva fatta.
5 per mille 2007, 2008; idem.

Avete capito bene? Ammettono al beneficio (e all’incasso 2006, 2007, 2008) solo quelle sportive dilettantistiche che avevano caratteristiche di socialità che le leggi istitutive di volta in volta del 5 per mille non richiedevano.
Un Decreto Ministeriale reinterpreta tre leggi!!! (alla faccia della gerarchia delle fonti) con efficacia retroattiva.
Infatti, al testo del Decreto trovate 4 allegati, uno per ogni anno; uno per il 2009 e gli altri 3 per i primi 3 anni, in cui – lo ripeto per i più testoni – si chiede (annullando l’effetto delle dichiarazioni sostitutive già emesse) ai rappresentanti legali di dichiarare caratteristiche “sociali” che la legge NON chiedeva.

Io non ho più voglia di commentare simili porcherie!

Qui in calce il testo del Decreto e gli allegati.

Carlo Mazzini

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2009
Modalita’ di ammissione delle associazioni sportive
dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille
dell’IRPEF. (09A04252)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca disposizioni concernenti la destinazione di una quota pari al
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 63-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede che le disposizioni che
riconoscono contributi a favore di associazioni sportive
dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa
adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che
disciplina le relative modalita’ di attuazione, prevedendo
particolari modalita’ di accesso al contributo, di controllo e di
rendicontazione, nonche’ la limitazione dell’incentivo nei confronti
delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita’
di interesse sociale;
Visto l’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, recante disposizioni in materia di cinque per mille per l’anno
finanziario 2008;
Visto l’art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.
222, che prevede, per gli anni finanziari 2006 e 2007, l’ammissione
al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF delle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(in seguito CONI) a norma di legge;
Visto l’art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l’anno
finanziario 2007;
Visto l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l’anno
finanziario 2006;
Visto l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, recante modalita’ di presentazione ed obblighi
di conservazione delle dichiarazioni;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante determinazione delle
modalita’ di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per
mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle
fondazioni nazionali di carattere culturale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
giugno 2008, n. 128, recante modalita’ di ammissione al beneficio del
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base
alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei
soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e
dei criteri per il recupero delle somme rendicontate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4
giugno 2007, n. 127, recante determinazione delle modalita’ di
destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1, commi 1234-1237, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5
aprile 2006, n. 80, recante modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 27 gennaio 2006, n. 22, recante definizione della modalita’
di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente,
per finalita’ di volontariato, ricerca scientifica e
dell’universita’, ricerca sanitaria e attivita’ sociali svolte dal
comune di residenza;
Considerata la necessita’ di disciplinare, per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le modalita’ di
ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo
particolari modalita’ di accesso, controllo e rendicontazione, e
limitando la fruizione del beneficio alle sole associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono una rilevante attivita’ di interesse
sociale;
Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti

1. Al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello
sport, possono partecipare al riparto della quota del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni
finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive
dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e’ presente il settore
giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita’ di avviamento e
formazione allo sport dei giovani di eta’ inferiore a 18 anni, ovvero
di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta’ non
inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in
ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari.

Art. 2.

Modalita’ di accesso per l’anno finanziario 2009

1. Per l’anno finanziario 2009 le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all’art. 1, entro il 20 aprile 2009, a pena
di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia
delle entrate. L’iscrizione si effettua soltanto in via telematica,
anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione
telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando
esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
2. Il modulo della predetta domanda di iscrizione prevede una
autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’ente
richiedente, attestante:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale dell’ente;
b) la costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI;
d) l’affiliazione ad un ente di promozione sportiva riconosciuto
dal CONI;
e) la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore
giovanile;
f) l’effettivo svolgimento in via prevalente di attivita’ di
avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta’ inferiore a 18
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone
di eta’ non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti
svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto
tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal
comma 2, vengono inseriti nell’apposito elenco delle associazioni
sportive dilettantistiche curato dall’Agenzia delle entrate.
4. L’elenco dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo,
e’ pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009.
Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il
5 maggio 2009 dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero
da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del
medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali
errori di iscrizione segnalati, l’Agenzia delle entrate provvede,
entro il 10 maggio 2009, alla pubblicazione, sul sito di cui al comma
1, di una versione aggiornata dell’elenco. Copia dell’elenco e’
trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al comma 8.
5. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco aggiornato di cui al
comma 4, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r.,
all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede
legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla effettiva
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente decreto.
6. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di
identita’ del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione
sostitutiva e’ conforme al facsimile allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della
dichiarazione sostitutiva e’ condizione necessaria per l’ammissione
al riparto della quota del cinque per mille per l’anno finanziario
2009.
7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 1 hanno l’obbligo
di conservazione di cui all’art. 3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. L’Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 5 procede, entro il 31 dicembre 2009, ai controlli
circa la veridicita’ di tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 1 ai fini dell’iscrizione negli elenchi
sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati
dall’elenco con provvedimento formale del CONI. L’elenco definitivo
dei soggetti ammessi al beneficio e l’elenco dei soggetti esclusi
sono trasmessi dal CONI in via telematica all’Agenzia delle entrate
entro il 15 marzo 2010.
9. Entro la data del 31 marzo 2010 l’Agenzia delle entrate pubblica
l’elenco dei soggetti ammessi nonche’ l’elenco dei soggetti esclusi
dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste
dai commi 5 e 6, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1.

Art. 3.

Obbligo di rendicontazione delle somme

1. Tutti i soggetti destinatari delle somme relative agli anni
finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla
ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale
e’ rappresentato in modo chiaro e trasparente l’effettivo impiego
delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera
dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonche’ le
attivita’ di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all’art.
1.

Art. 4.

Controlli sui rendiconti

1. Il controllo sui rendiconti, di cui all’art. 3, verra’
effettuato secondo le modalita’ previste nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63-bis, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

Modalita’ di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008

1. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto,
per l’anno finanziario 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la
domanda telematica di iscrizione nell’elenco degli enti di
volontariato di cui all’art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23
dicembre 2005, n. 266, inserite nell’elenco dei soggetti esclusi
pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, e
successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell’art. 20,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in
legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell’effettiva ammissione al
riparto di una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche per l’anno finanziario 2006, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con
raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale
si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, ai sensi dell’art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del
presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere
allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un
documento di identita’ del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione sostitutiva e’ conforme al facsimile allegato B che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’Ufficio
del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo
delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e trasmette l’elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi
all’Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto,
per l’anno finanziario 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la
domanda telematica di iscrizione nell’elenco degli enti del
volontariato di cui all’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ammesse al riparto in base al disposto
dell’art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell’effettiva
ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno finanziario
2007, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
inviano, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito
territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di
decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve
essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica
di un documento di identita’ del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione sostitutiva e’ conforme al facsimile allegato C che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’Ufficio
del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo
delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e trasmette l’elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi
all’Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
3. Al fine dell’ammissione al riparto di una quota pari al cinque
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno
finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti
nell’elenco redatto dal CONI ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
inviano, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito
territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di
decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve
essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica
di un documento di identita’ del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione sostitutiva e’ conforme al facsimile allegato D che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’Ufficio
del CONI provvede, entro i successivi centoventi giorni, al controllo
delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e trasmette l’elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi
all’Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
4. Le eventuali dichiarazioni sostitutive gia’ trasmesse dai
soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2, ai fini della
fruizione del beneficio del cinque per mille, sono improduttive di
effetti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2009

Il Ministro : Tremonti

Allegato A
sp2009.pdf

Allegato B

sp2006.pdf

Allegato C

sp2007.pdf

Allegato D

sp2008.pdf

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2 commenti

  1. .. questo significa che le erogazioni del 5xmille dell’anno fiscale 2006 ( 2° edizione) e la comunicazione del numero di sottoscrizioni valide per l’anno fiscale 2007 ( 3°edizione), restano ancora bloccate in attesa della verifica di queste nuove regole di accreditamento per le ASD ?

  2. Gianpaolo Concari on

    Non solo “alla faccia della gerarchia delle leggi” ma anche “alla faccia dei principi generali della legge” secondo i quali la legge “dispone per il futuro” e non mi pare proprio che questo decreto abbia natura interpretativa. Introduce un criterio del tutto nuovo.
    Contenzioso? mah… dubito che qualcuno andrà a metterne in piedi uno, considerati i costi e quant’altro.

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