Rischio perdita qualifica onlus per le ONG che non modificano lo statuto

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Ennesima fregatura per il non profit e per le ONG in particolare.

La legge 125/14 –  Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo – è entrata in vigore il 29 agosto scorso, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e rileggendo le parti che interessano le ONG sulla materia della legislazione speciale e fiscalità ci è saltato subito agli occhi un particolare di non poco conto.

Avevamo lasciato il disegno di legge alla Camera, in uscita dalla Commissione; il testo, all’art 32, c 7, così recitava:
“7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS.”
In un precedente articolo avevamo già sollevato dubbi sul fatto che non riconoscendo più le ONG come Onlus “di diritto” – avendo voluto il legislatore abrogare per intero la L 49/87 – l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus avrebbe messo sotto scacco le ONG alle quali ognuna delle 20 Direzioni Regionali delle Entrate avrebbe potuto – una volte iscritte all’Anagrafe – contestare sia il contestabile sia l’incontestabile, come è triste prassi da 16 anni a questa parte per tutte le altre Onlus “non di diritto”.
Siamo degli incontentabili, e avevamo storto il nasino.
Mai ci saremmo immaginati che il legislatore – all’insaputa delle ONG, ovviamente – ne avrebbe combinata un’altra delle sue.
Nel testo che abbiamo riportato, almeno una certezza era stata acquisita, e cioè che le ex ONG (riconosciute idonee ad oggi dal MAE) sarebbero comunque in ogni caso e senza contestazione iscritte all’Anagrafe delle Onlus. I nostri dubbi li ponevamo sul dopo iscrizione.
Andando a rileggere il testo pubblicato in GU, troviamo che il comma 7 dell’art 32 è cambiato e andando a scartabellare tra gli atti parlamentari troviamo che un nuovo testo è stato presentato dalla Commissione non in sede di Commissione ma in Assemblea; il Governo – nella persona del Vice Ministro Pistelli – ha dato l’ok e l’Assemblea (ignara di tutto e anche di questo) ha votato favorevolmente.
Cosa dice il nuovo e definitivo testo?
Eccolo
“Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.”
Traduzione. E’ saltato l’automatismo di iscrizione all’Anagrafe.
Fatti salvi i primi sei mesi – quindi fino al 28 febbraio 2015 – per i quali le ex ONG sono comunque Onlus, entro quella data le stesse devono presentare istanza all’Anagrafe delle Onlus (Direzioni Regionali delle Entrate). Essendo un’istanza, la DRE può non ritenere conforme lo statuto se esso non è in linea formalmente con le prescrizioni di cui all’art 10 del D Lgs 460/97.
Volete che traduciamo ancora?
Entro la fine febbraio 2015, per evitare di perdere lo status di Onlus, il 5 per mille, le deducibilità e detraibilità e le altre agevolazioni, le ex ONG devono convocare l’assemblea straordinaria dei soci (se associazione, altrimenti il CdA) e modificare lo statuto rendendolo conforme alla 460 (nella quale all’art 10, c 1, lett a è stato aggiunta l’attività al num 11-bis “cooperazione   allo   sviluppo  e    solidarietà internazionale”) e incrociare le dita che la DRE di competenza non contesti la punteggiatura, l’accento, la congiunzione, altrimenti si deve rifare tutto da capo. Nel frattempo devono inviare il testo modificato anche alla Prefettura di competenza se l’ente è riconosciuto e, incrociando le dita non più solo delle mani ma anche quelle dei piedi, devono sperare che i cambiamenti allo statuto vadano bene anche a quella amministrazione.
Ovviamente la speranza è che ad entrambe le amministrazioni vada bene lo stesso testo, altrimenti ad ogni richiesta di modifica presentata da uno deve seguire una nuova istanza all’altro.
Perché, non so se ve ne siate accorti, ma le amministrazioni pubbliche tra loro non parlano.
Ma non dovevamo andare verso una semplificazione degli iter, verso la sburocratizzazione, per dare maggiore certezza a cittadini e ad enti non profit?
Ne sanno qualcosa i vari Pistelli, Patriarca, Bobba, Beni ecc?
O come al solito navigano solitari nei mari dei massimi sistemi?
Che Dio ci protegga dai politici amici del non profit!
Carlo Mazzini, Gianpaolo Concari
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5 commenti

  1. “In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione….”.
    Dobbiamo aggrapparci a quel “ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione”?
    “Ovvero” è arrampicarsi sugli specchi?

    • Io la interpreto così.
      Se un ente invia la documentazione / l’istanza al 179° giorno, gli sono fatti salvi i 40 gg entro i quali l’Agenzia delle Entrate deve dare una risposta (e se non la dà l’iscrizione è data per silenzio assenso). Ma se l’ente invia l’istanza il 181° giorno per un giorno non è più Onlus. Come dire che son fatti salvi i 40 gg di istruttoria della DRE.
      Grazie per il commento intelligente, “ovvero” acuto 😀
      cm

  2. Pingback: Legge 125/2014, cosa ci aspetta nei prossimi mesi | Info cooperazione

  3. indubbiamente la norma, così come è scritta, non lascia assolutamente tranquilli circa la possibile interpretazione e la concreta possibilità che, ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, le attuali organizzazioni non governative debbano rispondere ai requisiti già stabiliti dal decreto legislativo numero 460.

    Parlavo di ambiguità, perché, da una lettura della norma, si potrebbe anche ipotizzare che, solo per le organizzazioni non governative che già sono state riconosciute idonee ai sensi della legge numero 49, e che pertanto già sono state considerate ONLUS ai sensi dell’articolo 10, si preveda che alla data di entrata in vigore della legge esse come dice la norma “sono iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’agenzia delle entrate”, e non “devono chiedere l’iscrizione”.

    In un certo senso, una possibile interpretazione è quella secondo cui si tratti di un adempimento di carattere formale (“sono iscritte”), e questo potrebbe essere giustificato se si considera che la norma stessa non richiama le condizioni e i requisiti già previsti nel decreto legislativo 460.

    In questo contesto, vi sarebbe una sorta di demarcazione tra le organizzazioni non governative già riconosciuto idonee, per le quali ci sarebbe questo percorso in un certo senso preferenziale ed agevolato, e le nuove organizzazioni, per le quali, stante l’inserimento del nuovo numero 11-bis all’articolo 10 del decreto legislativo numero 460, sarebbe certamente necessario il riscontro puntuale di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa sulle ONLUS.

    Si tratta, ovviamente, di una interpretazione possibile ma tutt’altro che certa.

    Che ne pensate?

  4. Per come è stato scritto possiamo dire tutto e il contrario di tutto. La sua interpretazione è davvero interessante, ma a mio avviso si scontra con il significato del termine “istanza” (che sostanzialmente è una domanda, richiesta). Se è una richiesta, l’amministrazione finanziaria può rispondere SI o NO. Che ci sia un pasticcio persino nell’uso dell’italiano è cosa vera e nota, così come è sibillino quel “sono iscritte”.
    Siamo proprio la patria dell'”ibis, redibis …”. Non ci salveremo mai!
    cm

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