Fino a quando sopporteremo tutto questo?
Ad una fondazione – mia cliente – è stata inviata alcune settimane fa una lettera che definire intimidatoria è poco. Il mittente è una pubblica amministrazione (Regione o Prefettura) che gestisce il registro delle persone giuridiche dove si è iscritto tempo fa l’ente.
La PA afferma che nella fase del controllo dei documenti in suo possesso mancano quelli (dell’ente) relativi ai bilanci; non quelli di iscrizione (che erano stati inviati) ma quelli successivi. Cita il codice civile, relativamente ad un obbligo che la PA ha (quello di esercizio del controllo e della vigilanza sulle fondazioni) e non cita – perché non esiste – una norma che impone alle persone giuridiche di inviare annualmente i bilanci e le relative delibere.
Ricapitolando. La Regione o la Prefettura possono chiedere il bilancio (e l’ente è obbligato ad inviarlo); quello che NON possono fare è dire “perché non me l’hai mandato come dice la legge?”; NON lo possono fare perché la legge non lo dice.
La forma qui è sostanza. Se avessero scritto: “cara persona giuridica, per meglio assolvere ad un MIO DOVERE, ti chiedo (anche “ti impongo”) di inviarmi entro un certo termine il tuo bilancio”, avrebbero fatto A) il loro dovere, B) il bene della fede pubblica.
Dire che la persona giuridica è in difetto, questo non lo possono fare!
Giusto perché non siamo nati ieri, mi ricordo che 10 anni fa chiesi in differenti occasioni a due Prefetture perché non chiedessero i bilanci delle persone giuridiche. Ecco le risposte:
Prefettura A): “perché la legge non ce lo impone!” risposta cui feci seguire la domanda “e come fate a sapere se esistono ancora le condizioni patrimoniali per il mantenimento della personalità giuridica?”. La Prefettura non rispose.
Prefettura B): “ma scherza? Siamo in pochi e nessuno di noi sa leggere un bilancio!” Uscii basito dall’ufficio.
In entrambi i casi non volevano prendersi una responsabilità che avevano e che hanno.
Quindi, PRIMA non si prendevano la responsabilità di ricevere i documenti (necessari per il controllo). ORA li pretendono, addossando la colpa del loro mancato invio all’ente, anche se in precedenza non li avevano mai chiesti.
Una morale e un invito.
Morale: solo con il lanternino si trova una PA che fa le cose che deve fare, che agevola le organizzazioni nell’espletamento delle pratiche (agevola, NON favorisce), che riconosce una propria manchevolezza, che tratta gli enti non profit come soggetti portatori di diritti e doveri e non come sudditi!
Invito: la riforma del Terzo Settore prevede meritoriamente la semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure di iscrizione ai registri delle persone giuridiche. Preveda anche l’obbligo delle buone maniere. Non è bello far passare per inadempienti gli enti non profit quando sono le PA che non assolvono ai propri doveri.
Carlo Mazzini
1 commento
Carissimo Carlo,
sempre in tema di personalità giuridica, mi chiedevo se avessi dato un’occhiata alla DGR 802 recante disposizioni sui requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni della Regione Liguria.
Questo perchè mi affascina il confronto tra i requisiti richiesti ad una associazione o ad una fondazione che voglia iscriversi al Registro Regionale ligure ed una Società a responsabilità limitata che voglia iscriversi al Registro Imprese.
Per la S.r.l., non è più richiesto il capitale minimo di 10.000,00 euro, ed inoltre il capitale sociale viene normalmente utilizzato dall’imprenditore per il funzionamento dell’impresa lucrativa.
Per la Regione Liguria, in ambito certamente non lucrativo, ai fondatori di una associazione o di una fondazione è in ogni caso richiesto, quale requisito minimo, un patrimonio almeno pari a :
A) per le associazioni 15.000,00 (quindicimila) euro
B) per le fondazioni 50.000,00 (cinquantamila) euro
Ma non solo, perchè non parliamo di conferimenti in natura, bensì: “L’ammontare dei suddetti importi si riferisce a risorse patrimoniali in denaro o titoli garantiti (titoli di Stato pluriennali)”.
E a ribadire questo concetto si spiega che “per la costituzione del Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima non viene considerato il valore di immobili o di beni strumentali di proprietà dell’ente (immobili, attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici, ecc….), che complessivamente costituiscono il Fondo di dotazione patrimoniale dell’ente”.
Forse perchè, prudenzialmente, visto che il mercato immobiliare è in profonda crisi, il valore degli immobili tende allo zero, mentre le attrezzature non costituiscono ricchezza, ma vengono considerati al valore di liquidazione.
Però, meritevole di osservazione è anche un altro assunto, posto senz’altro a tutela della fede pubblica e dell’affidamento dei terzi, visto che gli amministratori delle associazioni e delle fondazioni, che operano nella maggior parte dei casi in regime di gratuità, potrebbero non dare il giusto peso ai denari, si sono aggiunte ulteriori tutele.
E pertanto “si precisa che gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per il riconoscimento giuridico regionale, che è comunque subordinato ad una valutazione effettuata dalla struttura competente in considerazione dell’ampiezza e della natura delle finalità perseguite dall’Ente e della necessaria garanzia dei terzi.”
Dove giustamente si fa riferimento all’adeguatezza della dotazione patrimoniale in relazione agli impegni assumibili dall’ente che potrebbero essere ben superiori al patrimonio.
Ed è per questo forse che si stabilisce espressamente che “Il fondo di dotazione patrimoniale deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fonte ad oneri gestionali.”
Si ribadisce pertanto che non potrò mai usare il fondo per pagare le spese correnti.
Forse posso usarlo per gli investimenti.
Ma non tutto poichè “una parte del fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima costituisce il Fondo di garanzia, indisponibile e vincolato, di importo non inferiore al 30% dell’ammontare del fondo (minimo 4.500 euro per le associazioni e 15.000 euro per le fondazioni).”
Però tutto sommato abbiamo la garanzia che ci sarà sempre un patrimonio resido al termine della vita dell’ente, visto che questi denari risultano assolutamente vincolati.
Sicuramente, quando sarà chiaro che l’ente può essere sottoposto a procedure concorsuali, il curatore fallimentare avrà un minimo di liquidità.
Ora magari penserai che ho letto male il decreto, però puoi controllare personalmente sul sito della Regione Liguria.
Sicuramente abbiamo ora un sistema di garanzia dei terzi creditori concreto e reale, superiore a quello delle Società, e questo per un Paese civile è una dimostrazione di serietà.
Come da consuetudine rendiamo le situazioni chiare per tutti, magari con un po di sacrificio, per colpire quanti in questo settore, si approfittano delle norme agevolative per delinquere.
Si, sono d’accordo, le cifre a cui gli enti dovranno rinunciare non sono enormi, per realtà di medie dimensioni, ma sono comunque risorse sottratte alle finalità degli enti.
E non si può dire che “tanto vale dal settembre 2014″, poichè ” Il Fondo di dotazione patrimoniale deve risultare espressamente nell’atto costitutivo o, nel caso di enti già costituiti, dovrà essere oggetto di apposita deliberazione dell’organo decisionale competente: l’atto costitutivo o la deliberazione dovranno indicare l’importo del fondo e l’indisponibilità per esigenze gestionali.”
Anche se non mi sembra di leggere termini per l’adempimento.
Scusami se sono stato prolisso, ma mi piacerebbe tanto avere il Tuo qualificato parere.
I migliori saluti
Fabio Naldoni