Ne ha data notizia Vita, e volentieri “rilanciamo”.
Nel marasma del terremoto, il Prefetto dell’Aquila è riuscito ad emanare un decreto nel quale definisce quali tipologie di enti possono far dedurre interamente alle aziende (soggetti all’IRES) le erogazioni liberali in denaro, ai sensi dell’art 27, L 133/99.
Nella legge è prevista inoltre anche la possibilità – sempre per le aziende – di non considerare destinati ad attività estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti gratuitamente agli enti.
Qui in calce riporto il testo della legge e il decreto del Prefetto dell’Aquila (in grassetto le tipologie di organizzazioni).
Carlo Mazzini
Aggiornamento 18.5.09: il testo è stato pubblicato sulla GU n 112 del 16.5.2009
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Decreto Prefetto dell’Aquila
Prot. n. 941P/T
PREMESSO che il territorio della provincia dell’Aquila è stato interessato da un grave evento
sismico in data 6 aprile 2009;
VISTO (…)
DECRETA
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’ articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell’ Aquila, sono così individuati:
a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 nonché integrato dall’art. 30, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
d) associazioni sindacali e di categoria.
L’Aquila, 5 maggio 2009
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L 133/99
art. 27
Titolo:
Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da
calamita’ pubbliche.
Testo: in vigore dal 18/05/1999
l. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite
da eventi di calamita’ pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di
comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalita’ estranee all’esercizio
dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti
gratuitamente ai sensi del comma l.
3. 1 trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita’
di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1
sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli
eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
(…)
