Pagamenti tracciabili per tutte le associazioni 398: l’incredibile risposta dell’Agenzia

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Alzi la mano chi applica la 398/91. Bene: gli altri possono anche evitare di leggere il prosieguo di questo post perché non interessa loro se non per cultura generale.

Dando per scontato che sappiamo cosa sia la 398 (la legge che consente il calcolo forfetizzato vantaggiosissimo di IRES e IVA per associazioni sportive dilettantistiche, pro loco e associazioni non profit in generale, ovviamente nel caso in cui realizzino attività commerciali), l’Agenzia delle Entrate ha risposto con Risoluzione 102/14 il 19.11.14  ad una richiesta di parere giuridico in relazione all’obbligo della tracciabilità per i pagamenti e gli incassi sopra i 516 euro.

La domanda è: questo obbligo vale solo per le associazioni sportive dilettantistiche o anche per le altre associazioni che applicano la 398/91?

Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate resa il 19.11 con Risoluzione 102/14

In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991.

Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge. Pertanto, la disposizione dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”.

In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, la tracciabilità vale per tutte le associazioni che applicano la L 398/91.

Ora: capisco la volontà di controllare tutto e tutti in un paese con la maggior evasione fiscale.

Ma per interpretare la legge, bisogna prima leggerla: l’art 25, c 5 della L 133/99 dice

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o  associazioni  sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a  lire  1.000.000, tramite conti correnti bancari o  postali  a  loro  intestati  ovvero secondo  altre  modalita’  idonee  a  consentire  all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono  essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai  sensi dell’articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
L’inosservanza della  presente  disposizione  comporta  la  decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16  dicembre  1991,  n.  398,  e successive modificazioni, recante  disposizioni  tributarie  relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e  l’applicazione  delle sanzioni  previste  dall’articolo  11  del  decreto  legislativo   18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie  non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto e di riscossione dei tributi.

L’interpretazione deve essere prima di tutto letterale (art 12 disp. sulla legge) “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” Prima dici cosa vogliono dire le parole (in italiano, nel loro significato e nella loro posizione), poi, se non riesci a capire perché sono interpretabili come i responsi delle sibille vai alle intenzioni del legislatore. Se ritieni che il legislatore si sia espresso male e quindi interpreti l’intenzione del legislatore, per cortesia cita dove hai letto che il legislatore intendeva quello che tu intendi.

Ovviamente tutto ciò non è stato fatto dall’Agenzia, la quale notoriamente basta a se stessa.

Facciamo solo notare che:

al primo paragrafo si parla di “I pagamenti a favore di societa’, enti o  associazioni  sportive dilettantistiche”. Ora: alla 398 accedono solo associazioni (sportive dilettantistiche o di altro tipo) e esclusivamente – tra le società – le sportive dilettantistiche. Quindi il riferimento letterale a societa’, enti o  associazioni  sportive dilettantistiche è da intendersi al solo comparto dello sport dilettantistico.

al secondo paragrafo si legge “L’inosservanza della  presente  disposizione  comporta  la  decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16  dicembre  1991,  n.  398,  e successive modificazioni, recante  disposizioni  tributarie  relative alle associazioni sportive dilettantistiche”. Perché hanno richiamato non solo la legge ma anche una parte del titolo “recante  disposizioni  tributarie  relative alle associazioni sportive dilettantistiche”? Forse perché volevano riferire la possibilità di sanzionare – per inadempienza alla tracciabilità – solo alle ASD e SSD. Altrimenti, richiamare parte del titolo non ha senso, se non per circoscrivere l’obbligo ad un cero comparto.

Ecco: in periodo di riforma del Terzo Settore, risparmiateci le solite questioni di fiducia verso il terzo settore che è il primo ecc. Qui il messaggio dell’Agenzia è chiaro: non ci fidiamo di voi! Possono anche avere ragione a non fidarsi, ma sarebbe meglio se partissero e rimanessero nella legge.

Carlo Mazzini

 

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1 commento

  1. maria teresa giacomazzi on

    Dicono scemenze, ma ora che le hanno anche scritte che si fa? Bisogna obbedire?? Chi protesta?

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