Semplificazioni: due buone notizie per raccolte fondi e sponsorizzazioni

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E’ lecito dare qualche buona notizia in questa valle di lacrime?
Bene, eccone due. E’ stato pubblicato il 28 novembre scorso il decreto legislativo 175/14 recante semplificazioni fiscali (dal 13.12 lo trovate su Normattiva).
Al non profit interessa direttamente una previsione che è quella che – per chi applica il regime di determinazione forfettaria delle entrate commerciali ex L 398/91 – consente (art 29) la detrazione IVA al 50% delle sponsorizzazioni (prima limitata al 10%).
Piccolo esempio.
Associazione in regime 398 emette fattura di 10.000 euro + IVA (22%) per attività di sponsorizzazione.
Prima avrebbe dovuto saldare 2.200 – 10% all’erario (1.980).
Ora – ritengo dal 13 dicembre – deve saldare 2.200 – 50% all’erario (1.100).
Ricordo che “lato IRES”, l’incasso dei 10.000 euro porta ad un’imponibile di 300 euro (3%), e ad un’imposta del 27,5%, pari a 82,5 euro.
La seconda buona notizia è più “interpretativa” e riguarda la definizione di modico valore.
Sono stati allineati i valori IVA e IRES sotto i quali si può considerare un bene di “modico valore”. Ora, per effetto della modifica – contenuta all’art 30 -, la detrazione (per IVA, precedentemente fissata a 25,82) e la deduzione (per IRES) sono ammesse per l’acquisto – relativamente ai costi di rappresentanza – di beni dal costo unitario non superiore a 50 euro.
Al non profit può interessare questa innovazione in quanto una norma importante – art 143, c 3, lett a, DPR 917/86 – relativa alle raccolte di piazza (raccolte occasionali pubbliche di fondi) reca proprio la possibilità di offrire ai sovventori beni … di modico valore.
Per analogia, dato che non è stato altrimenti riportato nella legge, per la modicità del valore può a mio avviso farsi riferimento a questa doppia norma che finalmente indica sia per IVA che per IRES uno stesso limite.
I 50 euro rappresenterebbero quindi il nuovo tetto massimo che gli enti non commerciali non devono superare per poter godere dell’esenzione IVA e di tutti gli altri tributi (art 2, c 2, D Lgs 460/97) nell’offerta ai sovventori di beni in occasione di manifestazioni e ricorrenze, alle condizioni di cui all’art 20, DPR 600/73 – rendiconto separato).
Carlo Mazzini
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