Lettera aperta alle ONG storiche: come rimanere Onlus

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Care ONG storiche,

questa lettera aperta è rivolta a voi, alle oltre 200 organizzazioni che da anni realizzano attività in ogni angolo del pianeta a favore di popolazioni colpite da vecchie e nuove povertà.

Da quando a fine agosto è stata pubblicata la nuova legge sulla cooperazione internazionale (L 125/14), avete salutato l’evento come un’epifania; il vostro inguaribile ottimismo – carburante che muove le vostre azioni solidali – è stato da voi profuso a favore di soggetti (i politici, i funzionari) appartenenti a categorie (non parlo dei singoli) che non meritano gran fiducia.

Ora siete in un momento importante della vostra storia. Qualche manina gentile modificò tra la Commissione referente e l’Assemblea una disposizione che prevedeva – nella formulazione originaria – che le Ong storiche sarebbero state scritte di diritto all’Anagrafe delle Onlus. La modifica ha girato quello che sembrava un diritto acquisito in una opzione. Le Ong sarebbero rimaste Onlus fino alla fine di febbraio 2015, termine entro il quale – per continuare a dirsi Onlus – avrebbero dovuto presentare un’istanza di iscrizione. Capite bene che la differenza tra le due previsioni è sostanziale.

Ed infatti oggi siete ormai prossimi a questo appuntamento e nella concitazione del momento c’è chi perde la testa sparando tesi davvero insostenibili.

C’è una vulgata – la chiamo così per carità di patria – che racconta la smisurata balla secondo la quale per rimanere Onlus basterebbe una letterina inviata ad Agenzia delle Entrate (nazionale), Direzione regionale delle Entrate, Ministero degli Affari Esteri nella quale dovreste scrivere che voi siete voi, siete Ong ex L 49/87, e sulla base della L 125/14 dovete essere iscritti all’Anagrafe delle Onlus.

Chi vi ha suggerito questa procedura è chiaro che non conosce la legge, ed in particolare la legislazione speciale delle Onlus.

Vi chiedo, prima di seguire queste sirene tentatrici, di ragionare con me sulla base di fatti e di norme. Io mi pongo delle domande e marzullianamente mi do le risposte. Se le ritenete ragionevoli, seguite i miei consigli.

A cosa rispondono i funzionari pubblici – quelli chiamati a valutare le vostre istanze – nell’esercizio delle loro funzioni? Alla legge.

Esiste qualche disposizione relativa all’iscrizione delle aspiranti Onlus all’Anagrafe omonima? Ne esistono ben tre. Si parte dall’articolo 11 del D Lgs 460/97 – Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni – che detta le condizioni di accesso all’anagrafe per il tramite di una comunicazione “in conformita’ ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze” e che dice che “l’effettuazione delle comunicazioni … e’ condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”.

Con DM del 19 gennaio 1998, l’allora Ministero delle Finanze produsse un modello di comunicazione per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.

Successivamente, con DM 266/03 furono aggiunti adempimenti a carico delle aspiranti Onlus in fase di iscrizione.

Pertanto, se abbiamo rispetto del lavoro di chi esercita una funzione pubblica – i funzionari delle direzioni regionali delle entrate – dobbiamo chiederci: cosa facciamo ora? Ce ne fottiamo (scusate il francesismo) allegramente delle leggi che regolano e tutelano tanto il nostro diritto di accesso quanto il dovere di chi deve esaminare – secondo le disposizioni di legge – la nostra richiesta, oppure ci conformiamo alle disposizioni e facciamo lo sforzo – vi assicuro molto piccolo – di seguire il semplice iter richiesto?

Capite che, posta così, è una domanda retorica. Ma mi sembra essenziale porvela in questi termini, per farvi tornare con i piedi per terra.

Nella sostanza ci sono leggi che vi impongono di seguire una semplice procedura e c’è qualcuno che invece vi suggerisce di “farlo strano”. Cosa preferite fare?

In questi giorni ho sentito un funzionario di una direzione regionale delle entrate (preposto al controllo delle Onlus) che mi ha detto:

– posto che ad oggi da Roma non ci è arrivata alcuna indicazione

– considerato che gli enti di cui parliamo sono soggetti di sicuro meritevoli (ad oggi sono ancora Onlus di diritto!) il cui controllo di legittimità passerà all’Agenzia della cooperazione solo al momento della pubblicazione di apposito decreto (dopo giugno?)

– chi (parliamo di ONG ex L 49/87), pur senza aver modificato lo statuto ex art 10 D Lgs 460/97, presenta lo statuto vigente e l’atto costitutivo allegandoli (con carta di identità del legale rappresentante) alla comunicazione di cui al DM 19.1.98 verrà iscritto all’Anagrafe delle Onlus

– chi (sempre vecchie ONG) mi presenta, in luogo della comunicazione, un’istanza non conforme devo rispedirlo a casa con le pive nel sacco, perché io rispondo alla legge e la legge dispone un iter preciso e necessario.

La mia domanda è pertanto la seguente: detto che in sei mesi, care vecchie ONG, potevate pure modificare lo statuto ex art 10 D Lgs 460/97, e comunque sia, dato che c’è chi è pronto ad accogliervi a braccia aperte nell’Anagrafe delle Onlus consentendovi la continuità di un profilo fiscale di cui avete bisogno come l’aria, che cosa aspettate?

Volete includere – oltre a comunicazione ex DM e atto costitutivo e statuto – anche una lettera nella quale fate presente che voi siete una vecchia ONG? Fatelo, nulla ve lo vieta; è un di più che considero anche opportuno, persino utile, se volete, ai sensi del DPR 445/00, art 43, c 1. Ma non è imprescindibile. I primi documenti che vi ho segnalato sono imprescindibili, la lettera è un di più.

Riassumendo:

Ipotesi 1: le leggi dicono una certa univoca cosa. Vi conformate ad esse e inviate la semplice documentazione richiesta.

Ipotesi 2: fate i superiori. Vi fate suggerire improbabili lettere da inviare a chiunque – perché non anche a Papa Francesco, al Gran Maestro d’Oriente, al Gran Mogol delle Giovani Marmotte? – ve ne sbattete delle leggi e aspettate che la questione si risolva sul piano politico con la riapertura dei termini. Nel frattempo ve la fate sotto (altro francesismo) perché non avete idea se al termine dei 40 giorni dalla data di invio della documentazione (sbagliata) la domanda sarà accettata (improbabile) o respinta.

Capisco il fatto di voler stare a fianco degli ultimi della terra,

comprendo la volontà di interloquire anche politicamente con le più alte sfere di certi ministeri,

accolgo persino l’ottimismo della volontà delle ONG che si scontra con il pessimismo (e a volte il cinismo) della ragione,

ma la domanda fondamentale è: siete masochisti?

Carlo Mazzini

Qui trovate i riferimenti alle leggi citate

Art 11, D Lgs 460/97

DM 19 gennaio 1998

Modello di comunicazione in formato pdf ed istruzioni

DM 266/03

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