Ogni due anni ci ripresentiamo qui, tra queste righe, a spiegare sempre la stessa cosa. Ovvero che il legislatore ha pensato di produrre – ormai 10 anni fa – una doppia norma che consente ai donatori di ottenere un risparmio fiscale davvero ingente.
Prima norma.
L’ente di ricerca scientifica non onlus può far ottenere i risparmi di cui alla “+ dai, – versi” (DL 35/05) se è iscritto nell’elenco di cui al seguente DPCM 4 febbraio 2015. Ho scritto ricerca scientifica non onlus in quanto gli enti onlus già possono accedere alla norma senza bisogno di essere iscritti negli elenchi. Qui il link del decreto.
Ecco l’elenco.
Ricordo che la “+ dai, – versi” consente la deducibilità dal reddito dichiarato (da persone fisiche e da aziende) nel limite del 10% dello stesso per un massimo di 70.000 euro. Le erogazioni liberali possono essere in denaro o in natura (beni, più difficilmente servizi).
Seconda norma.
L’ente di ricerca (onlus o non onlus) può far accedere il proprio donatore (azienda) alla deducibilità senza limiti solo se l’ente è iscritto in questo elenco, di cui all’altro DPCM 4 febbraio 2015.
La donazione può essere solo in denaro e deve essere vincolata alla realizzazione dei programmi scientifici.
Noterete che due decreti che portano previsioni differenti (deducibilità con due limiti e deducibilità senza limiti) recano la stessa data. Questa è una – tra le tante – genialate del nostro legislatore. Giusto per non far cadere in errore l’ente e il donatore. Noterete, inoltre, che la pubblicazione degli elenchi dovrebbe essere annuale … infatti cade ogni due anni.
Ma tant’è, incassiamo questa pubblicazione che è davvero molto importante.
Carlo Mazzini