Nella prima Gazzetta Ufficiale del 2016 è comparso un decreto (Esteri, Lavoro e Economia) nel quale si stabiliscono i compensi convenzionali stabiliti per due categorie di lavoratori delle ONG: cooperanti e volontari.
Al fine di rendere omogenei i compensi convenzionali delle vecchie ONG con quelli dei nuovi soggetti della cooperazione internazionale (ancora da venire, in quanto non esiste ancora l’elenco né le procedure per iscriversi), il decreto afferma:
a. per le vecchie ONG valgono i compensi stabiliti con decreti del 2002 e 2014 (art 4 del DM)
b. per i nuovi soggetti della cooperazione internazionale si stabiliscono gli stessi compensi previsti per le vecchie ONG (artt 1, 2, 3).
Per i vecchi e i nuovi è previsto il seguente livello convenzionale di retribuzione
- cooperanti: 1.519,87 euro
- volontari: 849,40 euro
Ai fini fiscali, contributivi e assicurativi il decreto è rilevante in quanto un giorno prima (1 gennaio) era decaduta la norma vecchia delle ONG (L 49/87) e quindi in extremis i ministeri ci hanno messo la toppa (il rischio era che non si sapesse più come trattare ai fini soprattutto fiscali questi lavoratori, cosa far loro dichiarare nella dichiarazione 2017/redditi 2016).
La toppa l’hanno messa ma si sa cosa si dice del diavolo e dei coperchi. Il decreto entra in vigore da febbraio 2016, sigh! E Gennaio? E vabbè. E poi, perché mai scrivono così male le leggi o i decreti? Perché ad esempio, come mi ha fatto notare l’amico Concari che su queste pagine discetta e discerne spesso di ONG, non mettono esplicitamente che sopravvive pertanto la previsione fiscale di cui all’art 54, c 8-bis, DPR 917/86? Nella L 125/14, avrebbero potuto mettere un esplicito rimando all’articolo e sostituire il riferimento alla 49/87 con la nuove legge.
Perché le leggi – è bene ricordarlo – sono fatte per i cittadini e non per gli esperti che interpretano, vanno per analogia, discettano di abrogazioni esplicite e implicite, di sopravvivenza di disposizioni e diavolerie assortite.
Carlo Mazzini