Donazioni, fisco e aiuti ai terremotati (aggiornamento Agosto 2016)

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Come è triste tradizione in occasione di alluvioni e terremoti, riproduco un post (aggiornato) sui benefici fiscali delle donazioni in casi di emergenze di questi tipi. Vediamo come gli aiuti ai terremotati aiutano anche i contribuenti. Quando si decide di donare qualcosa in caso di calamità occorre farlo usando la testa e quindi:

  • punto primo: selezionare bene le organizzazioni che operano già sul campo e che sono ben attrezzate per le emergenze;
  • punto secondo: le donazioni a chi ha perso tutto non sono l’occasione per pulire casa o per eliminare fondi di magazzino. Occorre donare ciò che serve e ciò che serve deve essere in ottimo stato di conservazione ed efficienza. Diversamente, al disastro si somma anche la necessità di dover smaltire i rifiuti. Perciò prima di donare attrezzature e/o materiale in genere, verificate se si tratti di beni utili all’organizzazione che li riceve;
  • punto terzo: è che è difficile trasportare attrezzature e materiali nei luoghi del disastro. Forse è più conveniente acquistare le stesse cose sul posto;
  • punto quarto: passata l’onda emotiva, spenti i riflettori dei media (tra circa 15 giorni, non oltre), difficilmente si parlerà della catastrofe ed è a partire da quel momento che gli aiuti faranno la differenza. Perciò è bene attendere, lasciare che il sacro furore si plachi, e poi “a bocce ferme” si potrà scegliere qualche organizzazione, che non sia elefantiaca, che sicuramente sarà riuscita a formulare un progetto concreto di ricostruzione/cooperazione con la popolazione locale.

Detto questo, che potrebbe essere considerato banale, ma banale non è, passiamo alle questioni fiscali.

Le erogazioni liberali alle popolazioni colpite da eventi calamitosi (perciò anche gli eventi sismici) aiutano anche chi le fa perché portano loro giusti benefici fiscali.

Le norme di riferimento sono però diverse a seconda del soggetto che provvede all’erogazione.

Le persone fisiche devono effettuare le erogazioni liberali in denaro attraverso operazioni tracciabili e quindi: assegni circolari non trasferibili, bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, carte di credito ecc.

Le erogazioni liberali se effettuate a favore di O.n.l.u.s. e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, legge 383/2000 sono deducibili sino al 10% del reddito imponibile, con un massimo di 70.000 euro. La misura è contenuta nell’art. 14, d.l. 14/03/2005 n. 35 (+ dai – versi).
La Croce Rossa Italiana è ora una associazione di promozione sociale (anche se con molte riserve, ma ora non è di questo che dobbiamo parlare) per cui può essere destinataria delle donazioni effettuate secondo questa norma.

Può essere utilizzata, in alternativa, la disposizione prevista dall’art. 15, comma 1.1, TUIR, nella quale si prevede la detrazione di imposta del 26% per le erogazioni liberali sino a 30.000 euro, ma quest’ultima non è fiscalmente molto appetibile: per i redditi medio alti l’aliquota IRPeF è maggiore del 26% per cui è preferibile optare per la deduzione dell’onere prevista dall’art.14, d.l. 14/03/2005 n. 35.

Le erogazioni in denaro effettuate attraverso gli sms solidali sono deducibili o detraibili poiché sono considerate operazioni tracciabili.

Si badi comunque che la scelta per la deduzione o per la detrazione è alternativa ma si tratta di un’alternativa di tipo “globale”, vale a dire che nella propria dichiarazione dei redditi non si possono utilizzare entrambi i regimi per ottenere il massimo dei benefici fiscali. Quindi o si opta per la deduzione per TUTTE le erogazioni liberali effettuate in quell’anno o si opta per la detrazione d’imposta.

Le imprese possono utilizzare le disposizioni previste dall’art. 27, legge 133/1999 per effetto delle quali sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in natura o in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi ed effettuate attraverso fondazioni, associazioni, comitati ed enti.

Non rileva perciò che il “tramite” sia per forza una O.n.l.u.s., deve invece trattarsi di un ente che sia stato individuato e riconosciuto attraverso un apposito decreto prefettizio della provincia in cui si è verificato l’evento calamitoso. Spesso il decreto prefettizio (almeno in passato è stato così) arriva con (insopportabile, lasciatemelo dire) ritardo ma, bontà loro, gli effetti retroagiscono dal momento in cui si è verificato l’evento calamitoso.

Non vi sono precisazioni circa il mezzo di pagamento da utilizzare, ma si ritiene opportuno utilizzare sempre mezzi tracciabili.

Una particolare attenzione deve essere posta alle donazioni in natura, cioè donazioni di beni o di servizi.

Da una parte è prevista la deducibilità piena, senza limiti di importo, ai fini delle norme del T.u.i.r., in quanto i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee a quelle dell’impresa.
Dall’altra la norma ora prevede un meccanismo che annulla gli effetti della “destinazione a finalità estranee a quelle dell’impresa” ai fini I.V.A. per generi alimentari e farmaci da eliminare dal circuito commerciale (leggere qui le avvertenze per l’uso).

Se non si tratta di eliminazioni dal circuito commerciale permane la rettifica della detrazione dell’IVA effettuata al momento dell’acquisto, come del resto già evidenziato in questo altro mio intervento.

Questo può perciò comportare qualche “mal di testa” che potrebbe frenare le donazioni in natura.

Chi scrive è però del parere che la donazione in denaro sia assai più efficace e utile ad entrambi i soggetti, poiché con il denaro si può sempre acquistare ciò che di cui si ha più bisogno al momento, magari anche gli stessi beni che si volevano donare, ovviamente al prezzo di mercato e quindi senza sottofatturazione ecc., rendendo assai efficace ed efficiente l’operazione.

A tutti, popolazioni colpite e soccorritori, va il nostro (mio e di Carlo) augurio che tutto, per quanto possibile, vada per il meglio. Forza e coraggio a tutti.

Gianpaolo Concari

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