Le donazioni dell’ultimo dell’anno vanno imputate al …

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Cosa succede alle donazioni se vengono effettuate “a cavallo d’anno”?

La donazione si deduce nell’anno in scadenza o in quello successivo?

E’ capitato il 31/12/2016 (sabato) e capiterà anche il prossimo 31/12/2017 (domenica) e ovviamente è un problema che ciclicamente si ripropone: cosa accade se il donatore ha fatto partire l’ordine di bonifico prima delle 23.59.59 del 31/12 ma che, per effetto dello “sportello chiuso”, comparirà nel conto corrente del donatore e dell’ente beneficiario, il primo giorno successivo non festivo e quindi di sportello aperto, anche come “valuta”?

E’ il quesito posto da una organizzazione non governativa all’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 904-151/2017.

Più precisamente è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se un ordine di pagamento ricorrente (SDD – Sepa Direct Debit), posto all’incasso da parte dell’ente beneficiario ben prima del 31/12, ma con scadenza stabilita nel mandato sottoscritto dal donatore ultimo giorno del mese.

Per inciso la domanda investe anche la detraibilità degli interessi passivi sui mutui scaduti il 31/12 ma addebitati per lo stesso motivo ai primi giorni dell’anno successivo.

Nel caso degli SDD (i vecchi RID), l’ente beneficiario invia al sistema bancario un file telematico diversi giorni prima della scadenza, affinché i vari ordini di bonifico siano inviate ai vari istituti di credito per la loro lavorazione. E’ perciò incontrovertibile che l’addebito è presentato all’istituto di credito del donatore prima della scadenza del 31/12.

In un universo in cui la detraibilità/deducibilità dell’erogazione liberale è legata al criterio di cassa, cioè a quando tale erogazione ha avuto la propria manifestazione finanziaria, il caso comporta il rischio di non detraibilità/deducibilità dell’erogazione liberale nell’anno in cui è sorta la disposizione di pagamento con lo scivolamento nell’anno successivo.

La cosa potrebbe comportare il raggiungimento del tetto massimo di detraibilità/deducibilità con effetti fiscali indesiderati, anche dal punto di vista dell’ente beneficiario che, in sede di certificazione delle donazioni al proprio sostenitore, potrebbe commettere errori certificando importi inesatti.

L’Agenzia dellle entrate ha risposto che per il caso particolare degli SDD, proprio perché l’operazione è incontrovertibilmente “nata” prima della scadenza contrattualmente prevista, si può confermare che l’erogazione liberale è da inserire nell’anno ancorché il 31/12 cada in un giorno di sportello chiuso.

E pazienza se l’Agenzia delle Entrate, nelle premesse della risposta, non ha inquadrato correttamente le organizzazioni non governative, posto che si fa riferimento alla (abrogata) legge 49/1987.

Gianpaolo Concari

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