Si fa presto a dire “vieni avanti, decretino”. Quale tra i tanti?

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Uno degli argomenti più usati dai detrattori della Riforma è il fatto che manchino una trentina tra decreti, autorizzazioni ecc.

Quindi, affermano, non c’è speranza che si vada a segno con la riforma, in quanto le burocrazie ministeriali non  riusciranno a produrre in poco tempo tanti atti amministrativi.
Esaminiamo, quindi, cosa c’è di vero e di falso in queste affermazioni.
Partiamo dal fatto che ad agosto 2017 con il Sole 24 Ore scrivemmo un articolo con uno specchietto dei decreti (più di trenta, compresi altri provvedimenti) che da lì in avanti sarebbero dovuti uscire per realizzare appieno la riforma.
Quello schema venne fuori da il collegamento del mio mono neurone con la pratica de Il Sole che periodicamente fa il punto della situazione della legislazione delegata, scoprendo che spesso si parte con sparate enormi ma poi mancano i cd decreti attuativi, cioè l’ultimo miglio da percorrere affinché si possa realizzare nel concreto ciò che la legge promette.
Ovviamente lo specchietto non fu preso benissimo ai piani alti della politica, dato che dissero che alcuni decreti sarebbero stati incorporati, altri erano eventuali, altri più importanti.
Ovviamente è quello che scrivemmo mettendo l’ordine di priorità dei decreti.
Ma cosa c’è di vero quindi nel fatto che mancando così tanti decreti la riforma non parte?
Poco, o, meglio, è una banalizzazione che non c’entra nulla con la semplificazione.
A mio avviso, i provvedimenti fondamentali della riforma sono

a. correttivo del decreto legislativo (Codice e Impresa sociale)
b. decreto ministeriale istitutivo del Registro unico nazionale
c. decreto che definisce le attività diverse (art 6, D Lgs 117/17)
d. decreto che definisce beni deducibili / detraibili se donati ad ETS
e. autorizzazioni europee su nuovo sistema premiante nella parte commerciale per gli ETS e Imprese sociali

Basterebbero questi per correre come lepri con la Riforma e per quel che so non siamo all’anno zero.

a. correttivo impresa sociale è tornato al governo il quale farà uscire qualcosa di definitivo (entro metà luglio); correttivo Codice è appena entrato in parlamento ed entro un mese tornerà al Consiglio dei Ministri che avrà tempo fino ai primi di agosto
b. decreto registro: so che ci stanno lavorando alacremente. Il problema non è il decreto ma il funzionamento del Registro. Il Registro deve essere operativo entro fine dicembre per iniziare con tutto a partire da 1.1.19
c. e d. credo siano già stati discussi nei ministeri e siano pronti.
e. autorizzazioni: mandate nell’autunno scorso si attendono risposte dalla Commissione Europea.

Come vedete la questione è ancora sospesa, con una serie di incertezze che rendono il tutto così frizzantino che lèvati!
Ma dato che non posso esimermi da passare qualcosa del mio infinito sapere a voi, che siete stati esclusi persino nella preselezione della Scuola Radio Elettra, vi riporto un breve promemoria su termini ed espressioni tra loro simili ma che hanno significati diversi.

Pensiamo al sostantivo “decreto”.
Sono differenti i significati dei seguenti termini.
Decreto legislativo = solo il parlamento ha il potere di fare le leggi. In forza dell’articolo 76 della Costituzione, il parlamento può decidere (attraverso una legge che viene chiamata “legge delega”) di delegare il governo a emettere uno o più atti che hanno forza di legge, vere e proprie leggi chiamate “decreti legislativi”. La delega è limitata nel tempo, nell’oggetto, nei principi e nei criteri direttivi. Non può essere una delega in bianco ma deve fissare i paletti di senso di ciò che il governo andrà a stabilire.
La L 106/16 sulla Riforma del terzo settore (legge delega) ha previsto uno o più decreti legislativi. Il Governo ha deciso di produrre 4 decreti legislativi
D Lgs 40/17 sul servizio civile universale
D Lgs 111/17 sul 5 per mille
D Lgs 112/17 sull’impresa sociale
D Lgs 117/17 sul Codice del Terzo Settore

Decreto ministeriale = qui non siamo di fronte ad un atto avente forza di legge ma di un atto amministrativo prodotto da uno o più ministri (nel qual caso viene usata l’espressione “decreto interministeriale”) il cui contenuto è attinente al suo dicastero. La produzione di un decreto ministeriale deve essere prevista da una legge.
Quando il decreto viene emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si parla di DPCM.
Con linguaggio giornalistico, i decreti ministeriali sono chiamati anche “decreti attuativi”, nel senso che attuano la volontà (vanno sul concreto) della legge che li prevede.
Nel caso del D Lgs 117/17, troviamo la previsione di circa 30 decreti ministeriali (quasi tutti ancora da produrre).

Decreto legge = il decreto legge è una legge vera e propria emanata dal Consiglio dei Ministri avente caratteristiche di necessità ed urgenza. Entro 60 giorni deve essere convertito anche con modificazioni dal parlamento. Nel caso in cui il parlamento non convertisse il decreto legge, esso decade e i suoi effetti perdono efficacia fin dall’inizio.

Ora riposatevi pure. Per oggi avete fatto fin troppo.

Carlo Mazzini

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