Istruzioni sbagliate per i cooperanti delle Ong

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Un decreto interministeriale superato e il software di controllo che segnala errori bloccanti.
Anche quest’anno dichiarare i redditi dei cooperanti è cosa assai ardua.

A pagina 6 del fascicolo 3 delle istruzioni per la compilazione del modello RE, si legge testualmente:
Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l’importo indicato deve essere
riportato nel rigo RE23.

Per prima cosa, è dall’agosto 2014 che la legge n. 49/1987 è abolita e l’intero settore è ora regolato dalla legge n. 125/2014. Possiamo comunque dire che alcune sue parti sono sopravvissute.
Ora le vecchie Ong sono state:

  • iscritte nell’Anagrafe delle Onlus
  • iscritte nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014.

E poi abbiamo il richiamo, errato, al decreto interministeriale superato e vedremo come. Si tratta, infatti, del riferimento all’importo delle retribuzioni convenzionali di cui al D.M. 17.09.2002, pubblicato nella G.U. 11.10.2002, n. 239 ed emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 2002 sino al gennaio 2016, l’ammontare delle retribuzioni convenzionali è rimasto fissato a:

  • 1.184 euro per i cooperanti;
  • 684 euro per i volontari in servizio civile.

Tali importi sono da ragguagliare al mese di 26 giorni nel caso in cui il cooperante o il volontario rivestano tale qualifica per periodi inferiori al mese intero.

Attraverso la G.U. 2.01.2016, n. 1 è stato pubblicato il decreto interministeriale 16.12.2015. 
Si tratta di un decreto interministeriale del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante il quale si è provveduto a rideterminare i compensi in:

  • 1.519,67 euro per i cooperanti (art. 28, c. 1 legge 11.08.2014, n. 125);
  • 849,40 euro per i volontari (art. 28, c. 2 legge 11.08.2014, n. 125).

I nuovi importi si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del decreto perciò, teoricamente – ma non troppo, se la pubblicazione del decreto è avvenuta in gennaio, il primo periodo di paga utile sarebbe stato il febbraio 2016. E’ evidente che c’è un vuoto normativo per il mese di gennaio.
Ma facciamo finta di nulla. E’ meglio.

Lo stesso decreto del 2015 ha poi stabilito una perequazione automatica degli importi in base a quanto disposto dall’art. 11, D.Lgs. 503/1992, formulazione infelice già adottata nel 2002: per facilitare la vita di noi tutti sudditi, sarebbe stato meglio stabilire che i successivi adeguamenti sarebbero avvenuti con appositi decreti.
E pazienza.

Passiamo alle questioni pratiche di casellologia applicata all’informatica.
Si compila perciò l’apposito rigo RE2, colonna 1 e si riporta l’ammontare delle ritenute effettivamente operate nel  rigo RE26. Purtroppo  il successivo controllo segnala un errore (se non sbaglio bloccante con scarto della fornitura) di incongruenza tra l’importo di cui al rigo RE2, colonna 1, riportato nel rigo RE23, e l’importo delle ritenute di cui al rigo RE26.

Si segnalano anche problemi di tipo procedurale

Poniamo il caso che il contribuente in questione sia stato impiegato presso la stessa ONG sia come dipendente che come cooperante: il modello CU sarà uno solo e riporterà un importo unico di emolumenti effettivamente corrisposti, con relative ritenute fiscali e previdenziali.

  • come fa il datore di lavoro ad indicare al lavoratore dipendente nel mod. CU ad indicare gli importi soggetti a determinazione analitica e quelli convenzionali?
  • qual è il metodo di ripartizione degli emolumenti tra i due periodi di lavoro? Il periodo di lavoro ordinario va per giorni di calendario. I compensi convenzionali dei cooperanti sono invece divisibili per 26 giornate lavorative in caso di invio o rientro dall’estero o di cessazione del rapporto nel corso del mese. E’ di tutta evidenza la disomogeneità delle grandezze da ripartire tra redditi convenzionali e redditi analitici.
  • in casi come quello prospettato poc’anzi, la porzione di reddito soggetta a tassazione ordinaria andrebbe indicata nel quadro RC, ma qual è il criterio di ripartizione da seguire per ripartire le ritenute e per calcolare le detrazioni spettanti?

Su tali punti l’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito istruzioni operative che sarebbero invece utili agli operatori del settore, salvo quanto indicato nella circolare 1.02.2002, n. 15/E.

Gianpaolo Concari

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