Tra donazioni che non saltano e novità interessanti e misteriose

0

Tanto rumore per nulla, o poco.

Nei giorni scorsi, leggendo i primi testi delle modifiche al DL 119/18 (decreto fiscale) intervenute al Senato, qualcuno si è accorto che il testo relativo alle detrazioni riconosciute nel Codice del Terzo Settore a chi dona a ODV, ONLUS APS (e successivamente agli altri ETS) era stato cambiato in peggio, in quanto veniva cancellata l’espressione “in denaro” nel primo comma. Pertanto, qualcuno ha ritenuto che la volontà del Governo fosse di favorire la detraibilità solo per le donazioni in natura e si è prontamente stracciato le vesti in pubblico (metaforicamente, per fortuna).
Ma guardiamoci nelle palle degli occhi; nessuno, neanche quel qualcuno lo pensava davvero!

Era chiaro che il testo dell’emendamento era stato scritto male. La parte da cancellare era sì nel primo comma, ma precisamente nel primo comma, secondo periodo, dove attualmente (da agosto ’17) il Codice del Terzo Settore afferma che le ODV possono far ottenere ai propri donatori un risparmio – tramite detrazione – del 35% per le erogazioni in denaro.
I tecnici del Ministero volevano togliere “in denaro” per consentire ai donatori la detrazione in caso di donazione sia in denaro sia in natura; volevano fare un piacere al non profit, non un torto.
Infatti, il testo ufficiale ripara all’errore e recita (all’art 24-bis, comma 4)
4. All’articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: “in denaro” sono soppresse.

Sia l’errore che lo stracciamento di vesti ci dicono:
A. che è facile per chi scrive una norma cadere in un errore materiale, non voluto; quindi anche se non si vuole far “del male”, basta dimenticarsi un inciso “secondo periodo” e la frittata è fatta;
B. che è facile per i detrattori di questo e di qualsiasi governo (passato e futuro) additare il governo (passato e futuro) di superficialità (se va bene) o di cattiveria (se va male).
Tutto molto bello, se non fosse che l’errore è stato corretto in corsa (essendo errore materiale) ma è stato comunque “diffuso” dai detrattori come una volontà del governo di fare cose empie, cosa non vera, almeno in questo caso. Come dire che ad errore si è risposto con errore, solo per far vedere che si era sul pezzo. Magre consolazioni; certo, se avessero letto Napoleone avrebbero compreso che “non bisogna mai interrompere un nemico, mentre sta facendo un errore!”.

Vediamo se nella legge di conversione del decreto legge c’è qualcosa di più interessante.

In fondo trovate il testo (vero) dell’emendamento complessivo.
Dato che sono di animo buono ve l’ho tradotto.
Comma 1. Se una ODV realizza attività di interesse generale (AIG) in modalità commerciale, esse diventano attività diverse (AD). L’aspetto positivo è che non si perde la qualifica di ODV in questo caso; l’aspetto che mi suscita qualche perplessità è che se una AIG è tale (una delle 26 dell’art 5), non è che perché la conduco con marginalità positiva che mi cambia di natura. E poi è pericoloso il fatto chela AIG mi diventi AD, soprattutto se è l’unica che realizzo, perché così facendo non sarei più ETS, in quanto all’ETS si chiede di realizzare in via prevalente AIG.

Comma 2. Si consente di beneficiare dei titoli di solidarietà anche agli ETS commerciali. Mi sembra onesto.

Comma 3. Ottima iniziativa che permette di sforare del 5% per due anni consecutivi nel rapporto che definisce la commercialità del singolo ambito di attività. Mi spiego perché vedo le vostre mascelle già cadenti.
Come ETS realizzo attività socio-sanitaria (ad esempio RSA residenze sanitarie assistenziali). Se nel calcolo ad inizio anno del rapporto tra corrispettivi (anche pubblici) e costi effettivi non tengo conto dell’improvvisa riduzione dei prezzi delle forniture o dell’aumento del numero di degenti, dato che in entrambi i casi non mi si può chiedere di avere facoltà precognitive, è davvero opportuno che mi si lasci un piccolo margine in modo da non far diventare in modo inaspettato dette attività commerciali.

Comma 4. Correzione sui risparmi d’imposta per chi dona ad ODV.

Comma 5. Allineamento di altro articolo per le modifiche dei precedenti commi

Comma 6. Dato che sia l’allargamento agli enti non commerciali dei titoli di solidarietà, sia il cuscinetto del 5% hanno un costo (minori entrate per l’erario), in questo comma si prevede che questi costi siano coperti da riduzioni di stanziamenti previsti per il servizio civile universale e per i fondi per progetti di ODV, APS e fondazioni (solo per il 2021).
Complessivamente chi ci perde – seppur poco all’inizio – è il Servizio Civile Universale, che perde un pò del proprio tesoro, e dal 2022 1,2 milioni all’anno.
Ecco; invece di protestare per un errore stracciandosi le vesti, forse sarebbe stato meglio leggere bene la norma (definitiva) e poi porre la questione se sia giusto togliere da una parte (SCU) per dare all’altra, cioè per far ottenere a imprese sociali e similia uno strumento finanziario e per non far pagare le imposte a enti che “rischiano” di fare utili nelle attività “core”.

Successivamente si trova anche un curioso “inserto” scritto malissimo che afferma (art 17):

« 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico ».

E’ scritto male perché non vi è un riferimento di legge, le parole sono state inserite nel frullatore e disposte da una mente probabilmente non sanissima dato che è venuto fuori che si possano fare lotterie dove il premio per i vincitori è lasciare imperitura memoria nei progetti filantropici (cavolo che novità vedere associato il proprio nome alla costruzione dell’ala dell’ospedale, restauro del quadro ecc). La quota minima per giocare a questa riffa è di 500 euro (quasi quasi mi gioco il reddito di cittadinanza appena mi arriva!!!).

Certo, il fatto di leggere che queste lotterie possano essere effettuate anche “mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti” mi fa pensare che la manina ce l’abbia messa qualcuno di quella parte lì, con l’avallo di qualche spiritoso del III settore. Vedremo come si evolve il tutto.

Comunque, tutto ciò non è ancora legge; la legge di conversione del DL deve ancora passare alla Camera.

Carlo Mazzini

TESTO UFFICIALE
Art. 24-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
1. All’articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: “delle spese effettivamente sostenute e documentate” sono aggiunte le seguenti: “, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”.

2. All’articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5,” sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5”;
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli”;
d) il comma 15 è abrogato.
3. All’articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi”.
4. All’articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: “in denaro” sono soppresse.

5. All’articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: “articoli 77, comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 77, 79, comma 2-bis”.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l’anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l’anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l’anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l’anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 101, comma 11, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 72, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi