Quando adeguare gli statuti? La strana idea del Ministero

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Da dove cominciare?

Cercate di capirmi; uno ci mette anni, persino decenni per creare la filiera “leggi la norma / capisci la norma / traduci la norma a favore di chi cerca di perseguire alti fini sociali”. Anni, passati a sudare su siti istituzionali che funzionavano male, leggendo resoconti parlamentari che facevano rizzare i capelli. Ma tutto si mandava giù, soprattutto con la speranza, ma non la certezza, di insegnare o quanto meno di suggerire qualcosa a chi gestiva un ente non profit, ad esempio i primi rudimenti di come interpretare la legge.

Ora, niente! Sconforto, mestizia e abbandono.

Dopo la Circolare 13 – prodotta online il 31 maggio us – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha raggiunto tali vette immaginifiche di interpretazione della legge, che ci si sente sconfitti, affranti, falliti. Partiamo dall’art 101, comma 2 del Codice che afferma:

“Fino all’operativita’ del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi (3 agosto 2019, ndr) dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita’ e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”

Qualsiasi lettore anche poco fornito di cultura giuridica comprenderebbe che c’è un termine, una data, che segna un prima un dopo. Lo stesso lettore leggerebbe il primo periodo che tradotto afferma: le vecchie norme di ODV APS e ONLUS si applicano ai fini e per gli effetti che derivano dall’iscrizione ai rispettivi registri degli enti stessi SEMPRE CHE gli enti adeguino entro quella certa data gli statuti.Attenzione, non è una mia lettura. Vi riporto il primo periodo epurato di parti non necessarie e chiamo le parti di frase con il loro nome.

“… continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti (QUESTO E’ L’EFFETTO) … che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi (3 agosto 2019, ndr) dalla data della sua entrata in vigore (QUESTA E’ LA CAUSA).” Quindi: mi adeguo entro una certa data (CAUSA) mi si continuano ad applicare le vecchie leggi (EFFETTO).

POI leggerebbe il secondo periodo: dato che io legislatore capisco che modificare gli statuti di circa 70mila organizzazioni può essere uno shock per molte di loro, allora permetto – con una serie di limitazioni – di modificare lo statuto con i quorum costitutivi e deliberativi ordinari entro lo stesso termine di cui sopra. Tutto il dubbio sarebbe quindi: cosa mi succede se non adeguo lo statuto entro il termine? La mia interpretazione (e non ero il solo) era che i ritardatari rischiavano di vedersi ribattere (da Ag delle Entrate ecc.) che i regimi fiscali acquisiti e mantenuti in forza del citato articolo erano venuti meno a causa del mancato adempimento nei termini. Se volete era una lettura piana, banale, poco fantasiosa, ma, sapete com’è, non è che si possa volare tanto in alto quando si parla di una legge. L’interpretazione letterale del testo è la prima interpretazione: “art 12 Preleggi: Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”

Ed invece, il Ministero afferma che

  1. se siete ODV, APS o ONLUS e adeguate lo statuto prima del 3 agosto, lo potete fare – al netto di una serie di vincoli – con le maggioranze richieste per le assemblee ordinarie
  2. se siete ODV e APS e avete bucato il termine del 3 agosto, nessuna paura; avete tempo fino a 180 giorni dal momento in cui i registri saranno riversati nel RUNTS. Entro quella data se il vostro statuto non sarà conforme vi verrà comunicato dall’Ufficio locale del RUNTS che vi chiederà di adeguarlo. Se alla comunicazione voi non risponderete nulla o risponderete “picche”, allora vi cancelleranno dal RUNTS
  3. se siete ONLUS e avete bucato il termine del 3 agosto, nessuna paura; avete tempo fino al momento in cui voi presenterete l’istanza di iscrizione RUNTS, in quanto per voi non esiste l’automatismo che c’è per ODV e APS; quindi l’esame dell’Ufficio locale del RUNTS esaminerà la bontà del vostro statuto e vi darà l’OK (oppure no) all’entrata nel RUNTS. Fate attenzione di presentare l’istanza prima che venga meno la norma Onlus, altrimenti vi troverete con il cerino in mano, cioè con la qualifica di Onlus ma senza la norma Onlus e senza aver acquisito il diritto di chiamarvi ETS e quindi senza le agevolazioni ETS.

Questa interpretazione del Ministero è sorprendente perché, come avrete capito, non dà peso al fatto che nel primo periodo del comma 2 vi è descritta una situazione (CAUSA) e un prodotto (EFFETTO). Tra le tante cose singolari ve ne è una che merita la sottolineatura: l’estensore reale dell’articolo è lo stesso della circolare. Parbleu!

Cosa fare, quindi? L’invito primario è che se avete avviato l’iter di adeguamento non indugiate e andate avanti prima del 3 agosto. Infatti, se un domani un socio malevole operasse un’azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo che ha portato il termine di adeguamento oltre il 3 agosto e ci si trovasse di fronte ad un giudice, quest’ultimo leggerebbe la norma e potrebbe dare ragione al socio malevolo, affermando che il Consiglio ha agito in modo scriteriato mettendo in pericolo la continuità di un regime di agevolazione (ODV, APS o ONLUS). Se poi la contestazione venisse da Agenzia delle entrate o dalla Guardia di finanza, esse potrebbero non concordare con le conclusioni del Ministero, considerando il rango della Circolare inferiore a quello della Legge (si chiama gerarchia delle fonti del diritto). Ma se ritenete che il gioco valga la candela, e pensate che tutte le amministrazioni (compresa quella giudiziaria) possano essere d’accordo su una interpretazione tanto bislacca (non sarebbe la prima volta), superate allegramente il termine del 3 agosto almeno operando gesti apotropaici qui non riferibili.

In questo oceano di mestizia e stridore di denti (e di logica), c’è una piccola isola di speranza. Ad un certo punto il Ministero afferma una cosa che ci trova assolutamente d’accordo, forte del principio che anche l’orologio rotto segna l’ora esatta due volte al giorno.

Si legge:

“Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101, comma 2 del Codice.”

Io la leggo così: le Regioni e le Province autonome possono contestare alle ODV e alle APS nel caso in cui queste la facciano fuori dal vaso in riferimento alle vecchie norme. La frase che precede afferma che se una ODV o APS risultasse all’esame dello statuto da parte dell’ufficio locale del RUNTS non conforme con le nuove norme ETS ODV o ETS APS potrebbe però risultare compatibile  con le norme (e quindi iscrivibile) degli ETS generici (non ODV né APS). Pertanto OGGI le Regioni e le Province Autonome non possono mettere becco negli statuti ODV o APS che le stesse organizzazioni avessero adeguato alle norme ETS ODV o ETS APS.

E vi assicuro che, alla luce di ciò che mi capita di vedere “interpretato” da singole amministrazioni pubbliche, questo enunciato del Ministero del Lavoro è un’ottima notizia; almeno in questo, il dicastero fa sua una lettura logica-sistematica della norma.

Quindi, c’è speranza.

Carlo Mazzini

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