Onlus di ricerca scientifica: consentita la cessione dei risultati

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E’ stata pubblicata il 22 settembre scorso la Risoluzione 123/E dell’Agenzia delle Entrate (Min Economia, scaricalo qui) di notevole importanza per il non profit, e segnatamente per le fondazioni onlus di ricerca scientifica.
E’ bene subito sottolineare come –un po’ sorprendentemente viste le ultime vicissitudini– l’Amministrazione Finanziaria si pronunci in modo, ritengo, favorevole alle Onlus.
Il quesito, posto da una Fondazione Onlus che svolge ricerca scientifica nel campo delle patologie ematologiche dell’adulto, verte sulla natura (commerciale / non commerciale) dei proventi derivanti dalle attività di ricerca svolte in convenzione con case farmaceutiche.
La soluzione interpretativa prospettata dalla Fondazione è – come dire – tautologica, in quanto afferma che tale attività svolta dietro corrispettivo non costituisce esercizio di attività commerciale in quanto si configura come attività istituzionale.
L’Agenzia articola il suo parere in modo più completo, ponendo alcuni distinguo di notevole interesse.
Per l’Agenzia sussistono due fattispecie.
In entrambe le ipotesi, la Fondazione pone in atto una convenzione con una casa farmaceutica la quale si impegna a fornire alla Fondazione un supporto economico e logistico per permetterle di eseguire programmi di studio clinico su farmaci.
La casa farmaceutica ottiene in questo modo i risultati complessivi della ricerca.
Nella prima ipotesi, la proprietà delle informazioni scientifiche rimane alla Fondazione che le divulga in modo appropriato e dettagliato a tutta la comunità scientifica.Nella seconda ipotesi, la Fondazione trasferisce la proprietà delle suddette informazioni alla casa farmaceutica; alla Fondazione permane la possibilità di divulgare tali informazioni alla comunità scientifica.
L’Amministrazione Finanziaria ritiene che nel primo caso possa configurarsi pienamente un’attività esclusiva di solidarietà sociale che in quanto tale qualifica i proventi come derivanti da attività istituzionali.

Nel secondo caso (trasferimento della proprietà dei risultati alla società farmaceutica), pur permanendo assicurata la divulgazione dei risultati scientifici, l’attività deve essere definita come “connessa” in quanto non volta esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tale seconda pratica è quindi permessa nei limiti definiti dall’art 10, c 5 del DLgs 460/97.
Mi permetto alcune schematiche considerazioni a caldo (a poche ore dall’uscita della Risoluzione):
– Non appare consentita alle fondazioni onlus trasferire a terzi la proprietà dei risultati scientifici, e contemporaneamente privarsi della possibilità di divulgarli
– I ricavati dal trasferimento della proprietà dei risultati (secondo caso) costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali; da questa considerazione deriva la natura connessa di tale entrate, le limitazioni di non prevalenza e l’obbligo di non superare la soglia dello 0,66 nel rapporto tra i proventi di tale natura e le spese complessive dell’ente
– Le convenzioni tra Fondazione e case farmaceutiche devono essere formulate (e concretate) con particolare attenzione in riferimento agli elementi indicati nella presente Risoluzione.
– Non è forse del tutto chiaro se possa sussistere – per le due ipotesi – una differenza di intensità e natura della divulgazione dei risultati degli studi divulgati

Carlo Mazzini

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