Nuovo 5 per mille: insidia iscrizione per il 2021

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La mia speranza, come al solito, è di aver torto: ma se avessi ragione, ci sarebbe da far qualche pensiero su come ragionano gli estensori del Decreto sul nuovo 5 per mille.

Concentriamoci su un solo aspetto, dopo che Gianpaolo Concari, su questo “canale”, ne ha trattati diversi, come al solito magistralmente.

La domanda è: ma nel 2021, c’è il rischio che le attuali organizzazioni del primo riquadro debbano re-iscriversi al 5 per mille?

A mio avviso sì. Vediamo perché.

Il primo riquadro del 5 per mille è grossolanamente chiamato “enti del volontariato”; in realtà vi troviamo, ODV, APS, ONLUS e Fondazioni e Associazioni riconosciute che operano nei campi delle Onlus. L’anno successivo alla partenza del RUNTS (quindi, toccando ferro, il 2022) questo riquadro sarà occupato da una più stringata sigla “ETS”. La domanda sorge spontanea: fintanto che non abbiamo il RUNTS, le regole d’ingaggio di accesso rimangono sempre le stesse? Lo chiedo per un amico, come si suol dire; la sua Onlus è già iscritta negli elenchi sempiterni del 5 per mille. Limitatamente al 5 per mille 2021, dovrà rifare la trafila seppur nel modo semplice indicato all’art 7 del DPCM? Oppure quella procedura è per chi, pur ONLUS, ODV, APS, Fondazioni e associazioni riconosciute, nel 2020 non risultava iscritto negli elenchi perpetui?

L’analisi letterale del testo non sembra dare scampo agli oltre 50mila enti che nel 2020 risultavano iscritti nel primo riquadro. Infatti all’art 7 del DPCM 23.7.20 si legge:

“Gli enti di cui all’art. 1, comma 2, che intendono partecipare al riparto presentano istanza di accreditamento all’Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L’iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia.”

Per capirci, gli “enti di cui all’art. 1, comma 2” sono le ONLUS, ODV ecc già citate.

Due ipotesi.

Prima. Si dà per scontato che gli elenchi sempiterni, nei quali le vostre organizzazioni hanno dimorato tranquillamente per ricevere la manna del 5 per mille, siano sopravvissuti alla riforma. Se così fosse, non avrebbe senso “obbligare” a partire da ora quindi dall’edizione 2021 (in quanto il DPCM ha abrogato tutto il passato, ex art 18) gli enti che risultano iscritti negli altri 5 per mille (ricerca scientifica, ricerca sanitaria, sportive dilettantistiche) ad adottare la nuova procedura di iscrizione dettata dagli artt. 4, 5 e 6.

Vorrebbe dire che per il volontariato rimane in vigore l’elenco “forever” e gli altri enti degli altri 5 per mille si attaccano al tram e rifanno l’iscrizione.

Seconda ipotesi.

Il 2021 è l’anno zero del nuovo 5 per mille. Tutti quelli che si sono iscritti in passato (oltre ai nuovi candidati) devono reiscriversi. Al di là della procedura, che, ripeto, risulta semplificata rispetto a quella passata, la domanda è perché far ripetere un procedimento nel quale le organizzazioni dovranno riferire gli stessi dati già in possesso delle amministrazioni? Al di là che ci sono ben tre leggi che statuiscono che l’amministrazione pubblica deve cercarsi da sé gli atti e i fatti del cittadino che dimorano già presso qualche amministrazione pubblica (ed in questo caso è giusto la stessa!), chiediamoci come ragionino queste persone.

Perché delle due, l’una.

O queste persone sono la prova vivente dei multiversi, cioè degli universi paralleli dove accadono cose diverse e si ragiona su schemi diversi, ma allora il quesito è come fa quell’universo che dovrebbe essere parallelo al nostro a incrociarlo, perdendo la caratteristica di essere parallelo.

O sono la prova vivente che non sanno proprio come vive un ente non profit e non si immaginano – o non gliene importa più di tanto – che una parte considerevole delle organizzazioni non sarà raggiunta dalla notizia “riscrivetevi al 5 per mille” e perderanno la possibilità di concorrere.

Ma spero in cuor mio di sbagliarmi e che, ancora una volta, ciò che scrivono in un testo voglia dire proprio il suo esatto contrario.

Carlo Mazzini

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