A volte ritornano.
Vi ricordate la questione relativa alla precompilata, e al fatto che certe organizzazioni potevano comunicare all’agenzia delle entrate i dati dei propri donatori?
Al seguente link trovate le puntate precedenti a cura del collega Concari.
Dopo i primi tre anni di sperimentazione, il Ministero dell’economia ha ritenuto di poter rendere permanente la richiesta agli enti in modo da offrire ai donatori un servizio relativamente alla compilazione automatica dei campi di deduzione e detrazione presenti nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nella Gazzetta Ufficiale di ieri 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il relativo decreto ministeriale.
Andiamo con ordine: entro il 16 marzo 2021 (SI!!!), le ONLUS, le organizzazioni volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni di ricerca scientifica, altri enti che realizzano attività inerente la tutela dei beni artistici e paesaggistici, devono (ma per quest’anno possiamo dire possono) inviare all’agenzia delle entrate attraverso un software della stessa i dati in loro possesso relativi ai donatori che nel corso del 2020 hanno erogato alle loro organizzazioni somme di denaro per il tramite di mezzi tracciabili.
Ciò che nel 2021 è facoltativo, in quanto non si applicano come nei tre esercizi precedenti le sanzioni, diventerà obbligatorio nel 2022 (in riferimento alle donazioni effettuate nel 2021 per le quali l’ente ha acquisito il codice fiscale del donatore) per le organizzazioni che hanno entrate di qualsiasi tipo superiori al milione di euro.
Nel 2023 e negli anni a seguire l’obbligo verrà esteso ai soggetti che registrano entrate superiori a 220.000 €.
Peraltro, in tema di requisiti soggettivi, il decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale afferma che saranno obbligati (sempre con riferimento alle soglie) tutti gli enti del terzo settore, a partire dall’anno successivo di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, peraltro previsto in partenza tra aprile e maggio di quest’anno.
Nel frattempo attendiamo il Provvedimento dell’agenzia delle entrate relativo alle modalità di trasmissione dei dati.
Carlo Mazzini
2 commenti
Grazie perché gli “a volte ritornano” fanno strappare i capelli a più di un gruppo di lavoro.
È corretto dire che non c’è nessun obbligo di acquisire il codice fiscale del donatore ma solo di comunicarlo nel caso in cui lo si abbia?
Sì è corretto. Nel comma 2 dell’art. 1 del dm 03/02/2021 si afferma proprio questo principio: se l’ente beneficiario acquisisce il codice fiscale del donatore, allora è tenuto alla trasmissione dei dati.