La personalità giuridica per ETS e ASD: una riforma imperfetta

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Ancora irrisolto il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS: per i notai mancano le “regole di ingaggio”. Nel frattempo gli ETS, dotati già di personalità giuridica, dovrebbero ripetere l’iter per farla valere nel Runts.
E per le Asd la situazione è addirittura peggiore.

Questo intervento ha un fine volutamente provocatorio.
Ma se vogliamo dire che “va tutto bene madama la marchesa” allora, cari lettori, è meglio passare ad un altro articolo.

La cosa positiva è che per gli enti che si costituiscono e intendono iscriversi al Runts con contestuale riconoscimento della personalità giuridica è avvenuta una rivoluzione quasi copernicana.
Con l’art. 22 del d.lgs. 117/2017 si è veramente voltata pagina: dal regime normativo previsto dal d.P.R. 361/2000 che, nella pratica, ancora soffre dei tanti retaggi dell’ancien régime di tipo concessorio, siamo passati ad un sistema semplificato, devoluto ai notai che, in qualità di pubblici ufficiali, attestano non solo la conformità alla legge dello statuto dell’ente ma pure che i conferimenti siano effettivamente avvenuti nell’entità, nei modi e nei tempi indicati.

Altra cosa importante è che per gli ETS sono stati finalmente stabiliti i limiti minimi del patrimonio per l’ottenimento della personalità giuridica, uscendo dal vuoto principio, usato per decenni, basato sulla congruità del patrimonio in funzione degli scopi annunciati nello statuto.
Il che, è ovvio, esponeva ed espone l’ente alla più ampia discrezionalità (un eufemismo) del funzionario che esamina l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. Di questo ne ho già parlato qui.

Il sistema, basato sulle disposizioni del d.P.R. 361/2000, è ancora valido per tutti gli enti che non siano enti del terzo settore e (sic!) non sembra che all’orizzonte vi siano progetti per una sua sostanziale riforma, adeguata al tempo corrente: vi siete mai chiesti come si fa a sapere se l’ente è dotato o meno di personalità giuridica? Avete mai provato a fare una interrogazione online di un registro delle persone giuridiche? no? Certo che no: non c’è la possibilità di farlo perché non c’è un portale online.

La rivoluzione copernicana, riservata agli ETS, quindi c’è, ma purtroppo non è completa per due motivi:

  1. ad oggi, se un ente, già dotato di personalità giuridica (riconosciuta quindi ex d.P.R. 361/2000), volesse iscriversi nel Runts per acquisire la qualifica di ETS dovrebbe comunque passare attraverso la verifica notarile del patrimonio oltre che, ovvia, dello statuto;
  2. la verifica della consistenza patrimoniale non può che passare attraverso l’acquisizione di una relazione giurata da parte di un commercialista o di un revisore contabile, sebbene di ciò non vi sia traccia nel famigerato art. 22, d.lgs. 117/2017.

Quanto al punto 1)
Per quale oscuro motivo un ente

  • già costituito,
  • funzionante,
  • dotato di personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000
  • con un patrimonio superiore a quanto richiesto dal d.lgs. 117/2017

dovrebbe riconfermare il proprio patrimonio, mediante perizia giurata, per iscriversi nel Runts?

Una ragione potremmo rinvenirla in quegli enti che, avendo subìto perdite negli anni precedenti, potrebbero chiedere la personalità giuridica attraverso il Runts per ragioni meramente riconducibili al mantenimento della limitazione della responsabilità patrimoniale, aggirando così qualsiasi richiesta del soggetto di riferimento (UTG o Regione/Provincia autonoma) di ricostituzione del patrimonio.
Per inciso: non c’è alcun riferimento a questa procedura nel d.P.R. 361/2000 e questo, almeno in passato, ha generato qualche situazione a dir poco imbarazzante.
Ma se questa fosse la ragione, allora si tratterebbe di alcuni sporadici casi che dovrebbero essere regolamentati diversamente e specificamente.

Invece, in caso di ente già costituito e dotato di personalità giuridica che intendesse farla annotare nel Runts, sarebbe sufficiente che le due amministrazioni comunicassero tra loro l’esistenza dell’ente nel registro delle persone giuridiche: del resto è già previsto (nel già citato art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo) che il Runts comunichi ai registri delle persone giuridiche l’avvenuta iscrizione o cancellazione dell’ente istante.

La conseguenza è il “congelamento” della posizione dell’ente nel registro persone giuridiche da cui proviene finché non sia cancellato dal Runts.
Il tutto si ridurrebbe perciò in una questione di comunicazioni tra amministrazioni e non in una inutile e costosa valutazione patrimoniale.
Insomma: se riforma deve essere, usate la PEC, un messaggero o i piccioni viaggiatori, ma occorre che le amministrazioni comunichino tra loro. Diversamente resteremo un Paese arretrato.

Quanto al punto 2)
Facciamo finta che le amministrazioni continuino ad ignorarsi: c’è un altro problema.
Nell’art. 22 non sono scritte le “regole di ingaggio” del notaio qualora fosse chiamato a verificare la consistenza patrimoniale dell’ente che intendesse iscriversi al Runts chiedendo, allo stesso tempo, il riconoscimento della personalità giuridica.
Come già detto in precedenza, non si vede una soluzione diversa da quella della perizia giurata predisposta da un commercialista o da un revisore contabile.

Che poi è la soluzione che si adotta (ma lì è scritto nel codice civile) quando avvengono dei conferimenti in natura in caso di costituzione di una società di capitali oppure quando una società di persone si trasforma in una società di capitali.
Per inciso: l’istituto giuridico della trasformazione è cosa diversa dal riconoscimento della personalità giuridica. Di ciò se ne è occupato il Consiglio del Notariato di Milano a cui si rimanda per una trattazione più approfondita della materia.

Quando l’ente si costituisce per atto pubblico
Si tenga presente che la funzione del notaio, in questo caso, è pari a quella espletata allorquando si costituisca una società di capitali.
Un tempo c’era l’istituto dell’omologazione degli atti societari, abolito con la legge 340/2000.
Oggi il notaio espleta la funzione che un tempo era competenza del giudice delle omologazioni e che ora, con l’introduzione del Registro delle imprese, vede le figure del conservatore del Registro delle imprese posto sotto la sorveglianza del giudice del registro.

Con il Runts la situazione sarà similare sebbene non perfettamente sovrapponibile: manca infatti la figura di un magistrato delegato alla sorveglianza dei funzionari che tra breve svolgeranno la funzione di conservatori del Runts.
A parere di chi scrive è ragionevole prevedere un periodo dove molte situazioni daranno luogo a comportamenti differenti tra uffici Runts diversi: questo però è nella natura delle cose e quindi occorrerà avere pazienza.

Lo strano caso delle associazioni sportive dilettantistiche
Se per gli ETS la situazione non è del tutto lineare, per le Asd la situazione è addirittura sconnessa.
In questo caso il riferimento è il d.lgs. 39/2021 titolato come “Attuazione dell’art. 8 agosto 2019 n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi” ma se si legge il contenuto dell’art. 14 e il resto, francamente se ne trae la netta sensazione che il legislatore sia dotato di un discreto senso dell’umorismo: nell’art. 16 si prescrive che le Asd e le Ssd dovranno adottare modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva al fine di contrastare alcuni tipi di reati, come la violenza di genere e lo stalking.

Ebbene, pur condividendo la necessità di contrastare questo tipo di reati, non è che la formulazione e la manutenzione di modelli organizzativi, sebbene derivati da linee guida federali o degli EPS/DSA, sia proprio una “passeggiata di salute”, sia in termini economici che di impegno dei dirigenti, per enti che spesso si reggono su base volontaria.
Ma questa è un’altra storia che avremo modo di approfondire in un momento diverso.

A parere di chi scrive, l’articolo 14 è tra i più evanescenti di tutta la riforma del settore sportivo perché si parla dell’iter per il riconoscimento della personalità giuridica ma:

  • pur affermando che l’iter per le Asd costituisce una deroga al d.P.R. 361/2000 non si fornisce l’ammontare del patrimonio minimo né una qualsiasi altra definizione del patrimonio minmo per acquisire la personalità giuridica;
  • né il notaio, ricevuto l’atto costitutivo di una Asd, vi trova la regolamentazione per la valutazione del patrimonio, qualora sia conferito in natura;
  • tantomeno si trovano le norme di coordinamento necessarie per regolamentare il passaggio dai registri delle persone giuridiche tenuti dagli UTG e dalle Regioni/Province autonome o le norme di coordinamento con la personalità giuridica ex Runts, visto che è possibile che le Asd si possano iscrivere ad entrambi i registri;
  • ancora meno si trovano le norme necessarie per coordinare gli adempimenti pubblicitari da effettuare qualora le Asd siano iscritte sia al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al Runts.

Per usare un modo di dire, va bene “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” ma qui siamo di fronte a norme pensate poco e male da riformulare completamente.

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti non profit necessita con urgenza di un ulteriore impegno da parte del legislatore che dovrà intervenire per risolvere le criticità evidenziate in questo intervento ma soprattutto per coordinare le attività e le competenze dei vari registri delle persone giuridiche con il Runts e il Renasd.
Diversamente si tratterà dell’ennesima riforma senza norme di attuazione di cui il nostro Paese continua a soffrire da anni.

Gianpaolo Concari

In collaborazione con www.fiscosport.it

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