No more excuses: le agevolazioni si applicano a tutti gli ETS

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Due mesi fa scrissi su queste pagine che c’era chi paventava la non applicabilità delle norme fiscali (quelle vigenti, non quelle che attendono l’ok della Commissione europea) degli ETS … agli ETS, quanto meno a quelli che si erano iscritti autonomamente al RUNTS. In quel post scrissi che la cosa mi appariva improbabile e poco fondata, anche se l’interpretazione letterale del testo poteva far sorgere qualche dubbio.

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (21 giugno) è stato pubblicato il DL 73/22 che toglie qualsiasi dubbio e che all’art 26 reca la seguente frase:

1. All’articolo 104, comma 1, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.»

Tradotto: dato che l’articolo 104 comma 1 (del Codice del terzo settore) è quello che dice che sono vigenti per ODV, APS e ONLUS – per farla breve

  • Titoli di solidarietà (art 77)
  • Regime fiscale del Social Lending (art 78)
  • Social Bonus (art 81)
  • Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art 82)
  • Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art 83)
  • Esenzione dei redditi da immobili destinati ad attività non commerciale (per ODV e APS) (art 84, c 2 e art 85, c 7)
  • Abrogazione di norme specifiche di deduzione e detrazione “passate” e sostituite per APS e ONLUS (intanto vale il regime dell’83 che è migliorativo)

le disposizioni di cui sopra (in grassetto quelle più rilevanti) valgono anche per tutti gli altri ETS a decorrere dal 24 novembre 2021 e quindi dalla loro data di iscrizione nel RUNTS, anche quando essa fosse precedente alla data di oggi (vigenza della norma, 22.6.22).

In sostanza si tratta di un’interpretazione autentica del 104 operata dallo stesso legislatore che dice: “se tu sei un ETS iscritto precedentemente dalla data di entrata in vigore di questo DL, sappi che ti si applicano le premialità fiscali del Codice fin dalla data in cui ti sei iscritto”.

Voi direte: bene … ma essendo un DL deve essere ancora convertito in legge!

Bravi, avete ripassato bene diritto pubblico. Ma

  1. nel frattempo ha forza di legge
  2. non ci sono ragioni per pensare che questa norma – immersa in ben altre cose – debba saltare, dato che degli ETS non frega nulla a nessuno (tra i politici), e quindi se non si fiata, la norma passa
  3. questo Governo ha maggioranze bulgare

Voi aggiungerete: ma secondo la legge di Murphy “Se qualcosa può andare storto, lo farà”.

Ok, è ufficiale: avete rotto! 😁

E comunque il succo è che NON CI SONO PIU’ SCUSE per la gran parte di Onlus (penso alle ONG, soprattutto, ma non solo) e di molti enti non commerciali per fare quello che devono fare, cioè entrare il prima possibile nel RUNTS, dato che le condizioni di maggior favore legislativo sono così palesi, evidenti e conclamate che chi dice il contrario ha una sola ragione, quella del torto!

Se poi volete sapere come si fa, mi permetto di suggerirvi un e-book chiaro ed esaustivo su come ci si iscrive al RUNTS, alla cui stesura ho collaborato, dal titolo “A tu per tu con il RUNTS”

Carlo Mazzini

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