Codice terzo settore e fisco: inizia il cammino verso Bruxelles?

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Trattenete il respiro; fate tutti i gesti apotropaici che conoscete; pregate le divinità alle quali credete; rifatevi ai santi in Paradiso e a quelli sulla terra.

Ci sono indizi che dicono che, forse, sulla parte fiscale del Codice del terzo settore – quella che abbisogna di un’autorizzazione della Commissione europea – potremmo essere ad una svolta.

Gli indizi sono alcuni emendamenti che sono stati presentati nelle Commissioni riunite V e VI della Camera al Decreto semplificazioni (DL 73/22) e che sono stati ritenuti ammissibili (non li hanno ancora votati ma hanno detto che possono essere votati) relativamente soprattutto all’articolo 79 del Codice, quello che come sapete reca due tipologie di disposizioni:

  • cosa può considerarsi commerciale e cosa non commerciale (ai sensi IRES) per un ETS
  • quando un ETS non commerciale diventa ETS commerciale

Soprattutto sul primo punto si dà definizione di “costo effettivo” (giustamente) per dare un po’ di certezze nel parametrare i ricavi ai costi e capire se c’è un margine. Un emendamento in particolare aggiunge al comma 2 dell’art 79:

I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari.

Mi sembra un’accezione un po’ troppo ampia e anche non così puntuale, ma se questo risolve la questione europea, ben venga.

Le proposte di emendamento non so quindi se renderanno la vita degli ETS più semplice (soprattutto agli amministratori), ma sono consapevole che se passano in commissione, in assemblea e poi al Senato, vuol dire che dopo (entro settembre?) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà inviare la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea.

Volessi mai che la Commissione approvasse (quindi ritenesse compatibile con la normativa europea) entro il 31 dicembre le norme sulla fiscalità delle attività commerciali degli ETS!

Questo vorrebbe dire che avremmo la normativa fiscale completa – con tanto di vantaggi recati agli articoli 80 (regime forfettario per tutti gli ETS) e 86 (regime iper-forfettario per APS e ODV) – applicabile dal 1 gennaio 2023.

E non mi sembra cosa da poco, anzi!

Da qui potete seguire l’iter della conversione in legge del DL.

Carlo Mazzini

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