Donazioni alle scuole: ecco la legge

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La scorsa settimana, è stata finalmente approvata in via definitiva la legge che reca – tra l’altro – la buona novella – per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private – della deducibilità delle donazioni a favore, appunto, degli istituti scolastici.
Ne parlammo già qui

In calce trovate i commi dal 3 all’8 dell’art 13 della legge che – ad oggi – non essendo ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non ha propria numerazione.
| Aggiornamento: nella GU n 77, Supp Ord 91, del 2 aprile 07 è stata pubblicata la legge di conversione del citato DL: quindi la legge è L 40/2007

Annotiamo alcuni punti rilevanti:
a. il meccanismo è quello – per le persone fisiche e per gli enti non commerciali – della detrazione; di per sè è meno allettante della deducibilità, ma l’assenza di tetto di detraibilità (seppur al 19%) ha il suo appealing
b. per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del 2% e dei 70mila euro, che presuppone che tra i due valga il limite inferiore (quindi al massimo 70mila euro per redditi maggiori a 3,5 mln euro)
c. chi eroga non può far parte del “governo” della scuola, a meno che l’erogazione (nell’anno) non sia stata inferiore a 2.000 euro
d. le erogazioni, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario bancario o postale
e. il punto sopra riportato farebbe supporre che non siano qui ricomprese le donazioni in beni o servizi
f. le donazioni sono vincolate, nel senso che è necessario – per ottenere la detrazione / deduzione – specificare che è erogata ad uno o più dei seguenti fini:
i. innovazione tecnologica,
ii. all’edilizia scolastica
iii. all’ampliamento dell’offerta formativa

A fronte di questa concessione (neppure esagerata) da parte dello Stato, le opposte fazioni si stanno dando già battaglia; c’è chi sogna modelli ancora più spinti verso la scuola come luogo del pre-lavoro, e chi teme l’invasione di interessi commerciali / privatistici nell’educazione scolastica.
Essere un paese normale a molti non piace; meglio naufragar in idealizzazioni estreme che, essendo idealizzazioni, poco hanno a che fare con la realtà.

Carlo Mazzini

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L 40/07, art 13, cc 3 – 8


3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c) all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-octies)”.

4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

a) per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull’andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007.

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