Con l’ordinanza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio di assoluta importanza per Onlus cosiddette “di opzione“. Ovvero la competenza esclusiva del giudice tributario in merito ai ricorsi contro i dinieghi di iscrizione all’anagrafe delle Onlus oppure i provvedimenti di cancellazione da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate territorialmente competenti. Si chiude quindi una lunga querelle che ha coinvolto a vario titolo i TAR e il giudice ordinario ora definitivamente considerati in difetto di giurisdizione.
Ecco la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza della Corte di Cassazione.
Sandro Massi
