5 per mille 2010: ora – solo ora – è legge!

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L’avevo già preannunciato come novità, tra le più paradossali, del cd decreto incentivi (cfr anche pag 34 del n. 19 di Vita); oltre alla riduzione delle tariffe postali (falsa riduzione ma almeno riduzione della metà rispetto al precedente aumento del 500%), la novità paradossale è che ieri con la conversione in legge del DL 40/2010 abbiamo il 5 per mille 2010.

Avete capito bene! Il 5 per mille 2010, quello per il quale abbiamo appena finito di iscriverci per via telematica.

Si erano dimenticati di fare la legge, avevano messo solo i soldi rimandando – in un pasticcio di incroci impossibili – ad alcuni 5 per mille passati per i requisiti soggettivi. Avevano rimandato la regolamentazione delle questioni spicciole (scadenze, rendicontazioni ecc) ad un DPCM regolamentare – che pertanto sarebbe dovuto passare dalle Commissioni parlamentari – e poi cosa succede?

Nell’ordine:

– il DPCM “esce” non regolamentare – in realtà è stato firmato ma non ancora pubblicato in GU;

– potrebbe pertanto essere impugnato perché non c’è la legge di appoggio che consenta la promulgazione di questo DPCM, mentre c’è quella che richiede il passaggio dello stesso per le Commissioni;

– qualcuno degli uffici legislativi se ne accorge e spinge per la promulgazione ex post di una legge fotocopia sul 5 per mille 2010 che dica chi partecipa ecc e rimandi la regolamentazione ad un DPCM non regolamentare che è già stato licenziato.

Ecco fatto, il buco è stato coperto, certo è che la toppa è inguardabile!

E – come se al peggio non ci fosse mai fine – leggete gli interventi di ieri in Assemblea del Senato.

CONTI – il relatore

“infine, la Camera dei deputati ha inserito una disposizione sulla devoluzione del 5 per mille, rifinanziando anche l’anno 2011.”

Cretinata; finanzia il 5 per mille 2010 e pone i soldi perché l’attuale 5 per mille abbia i soldi da distribuire (si spera) nel 2011.

La Senatrice BAIO (PD) fa presente sia il fatto che esiste un disegno di legge sulla stabilizzazione, sia che questa norma del 5 per mille 2010 è una toppa:

BAIO (PD). … Potrebbe sembrare positiva, viceversa, la norma che prevede l’estensione del 5 per mille alle associazioni e alle fondazioni. Al riguardo ricordo anche le parole del collega Barbolini: all’esame della 6a Commissione permanente del Senato vi era un disegno di legge in materia. Vorrei sapere – lo chiedo con un sorriso e anche in modo un po’ ironico – se per voi l’attività del Parlamento non ha proprio senso. Infatti, quel disegno di legge era firmato dal Capogruppo della forza di maggioranza relativa nel Paese, e non era firmato dai cattocomunisti dell’opposizione, o dai radicali dell’opposizione. Ripeto: era firmato dal Presidente del Gruppo di maggioranza relativa insieme ad un Vice Presidente del Senato. Quindi, era un disegno di legge trasversale. Voi, invece, avete inserito la norma in questo provvedimento perché nella finanziaria qualcuno si era dimenticato di stabilire i criteri per l’applicazione del 5 per mille: non siete neanche capaci di fare norme applicabili! Vorrei capire perché non avete utilizzato quel testo se avevate la volontà di correggere il grave errore commesso nella finanziaria.

Vorrei sapere perché non avete preso quel testo che era stato firmato trasversalmente in Commissione e non l’avete riportato pedissequamente nel provvedimento oggi al nostro esame: noi avremmo appoggiato questa parte del decreto. Peraltro, ciò sarebbe stato rispettoso dell’attività parlamentare e rispettoso anche dell’attività del terzo settore. Invece avete sbagliato nella finanziaria e adesso ripetete un errore in questo provvedimento.”

Ecco! sottoscrivo.

Qui in calce trovate il testo di legge del nuovo 5 per mille 2010 e al rifinanziamento dello stesso per il 2011 (non alla riproposizione del 5 per mille 2011, attenzione!!! ma al finanziamento del presente 5 per mille)

Carlo Mazzini

All’art 2

<<4-novies. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-decies. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonchè le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l’anno 2010.
4-quaterdecies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“.
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“.
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies».

In merito ai soldi

All’art 1

<<2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono, per l’anno 2010, al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l’anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l’anno 2011 del regime di devoluzione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall’anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.>>

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14 commenti

  1. ripropongo la mia precedente domanda:
    le fondazioni che nel 2007 non avevano presentato la domanda perchè la propria categoria era esclusa in quell’anno, possono presentarla ora, alla luce della nuova normatia?
    grazie

    • Se non ci si e’ iscritti in via telematica nel 2007, non si può chiedere di rientrare tra gli iscritti. Infatti il calcolo viene fatto sulle scelte espresse dai contribuenti nel 2008. Se non si era iscritti non si può aver ricevuto alcuna preferenza.
      CM

  2. Siccome quest’anno hanno tardato a pubblicare le modalità di iscrizione e lo hanno fatto senza pubblicizzarlo in maniera diffusa, la nostra a.s.d. ( o meglio chi curava l’aspetto del 5 per 1000 assente per motivi personali nel periodo di iscrizione), credendo che non si dovesse fare alcun adempimento, non ha provveduto ad effetuare l’iscrizione entro il 7 maggio. visto che siamo già stati inseriti negli anni 2007, 2008 e 2009, è possibile fare qualcosa per poter essere inseriti in extremis?

    • A mio avviso c’è solo un modo per tentare il rientro.
      1. provare l’iscrizione telematica, cui dovrebbe seguire una ricevuta telematica che dice “ho ricevuto ma i termini sono scaduti”
      2. sperare che altri (+ potenti) abbiano bucato l’iscrizione, e che in un futuro provvedimento omnibus sia previsto l’allungamento dei termini dal 7 maggio al … maggio, come successe nella prima edizione, con provvedimento ex post.

      • in realtà così abbiamo fatto. in data 11 maggio ci siamo accorti che era stato fissato ed era anche scaduto il termine ed abbiamo inviato comunque l’iscrizione ricevendo la ricevuta che diceva che i termini erano scaduti.

  3. chi ha inviato la domanda in via telematica per il 2008, con relativa raccomandata in regola, ma risulta tra i non accolti soltanto perchè fondazione, che ora, grazie alla nuova norma, può essere ammessa, cosa deve fare?
    grazie.

    • Che io sappia, non ci sono ancora istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
      Ragioniamoci su.
      Nei casi di recupero di organizzazioni che hanno inviato in ritardo, di recente l’AdE si è espressa anche per il non re-invio delle dichiarazioni sostitutive, in quanto già inviate in passato da enti comunque ricompresi (come tipologie) nei beneficiari.
      Nei casi di recupero di enti che in precedenza non avevano requisiti per iscriversi, l’ADE ha richiesto nuovo invio di dichiarazione sostitutiva, e il relativo DPCM (successe per le sportive) sentenziò che quelle prodotte in passato non avrebbero prodotto effetti (per evitare che venisse contestata la falsa dichiarazione).
      Direi che in questo caso siamo nella seconda specie.
      Chi si è iscritto in passato non aveva diritto a farlo e ha dichiarato probabilmente il falso.
      Ora deve dichiarare entro il 30 giugno che ha le caratteristiche (citando il DL appena licenziato) e che è iscritto al Registro delle Persone Giuridiche della Regione o della Prefettura (con i rif di iscrizione) allegando copia del doc di identità del legale rappresentante.
      Forse sarebbe bene aspettare la modulistica dell’Agenzia delle Entrate

      CM

      • bisognerebbe tener presente che i contribuenti sia nel 2007, che nel 2008, avevano espresso la volontà di destinare il 5 per mille a quella fondazione.
        nel 2007 non è stato calcolato, da parte dell’AdE, l’importo spettante a detta fondazione, ma nel 2008 tale importo è stato invece definito.
        restiamo in attesa di comunicazioni dellAdE!
        grazie.

  4. mi sono espressa male.
    lei ha ragione.
    volevo dire che l’AdE non ha calcolato l’importo per le fondazioni, che non hanno presentato la domanda per il 2007, perchè ritenevano di non rientrare tra i beneficiari, ma per le quali i contribuenti hanno dato ugualmente la loro preferenza, pensando che non ci fossero variazioni rispetto all’anno 2006.
    come sappiamo, con la nuova norma, dette fondazioni rientrano tra gli aventi diritto anche per l’anno 2007.
    la ringrazio dell’attenzione.
    cordialmente.
    a. c.

    • Mi scusi ma lei sbaglia le premesse.
      Per quanto risulti ingiusto, chi e’ stato onesto a non iscriversi nel 2007 e 2008 non può iscriversi ora. La proroga vale solo per chi si e’ comunque iscritto telematicamente. Quindi l’AdE non deve calcolare più nulla.
      Ingiusto ma inevitabile.
      CM

  5. visto che è arrivata la modulistica dell’AdE, vediamo se ho capito bene.
    -le fondazioni che nel 2007 non hanno presentato domanda perchè non rientravano tra quelle elencate, hanno perso ogni diritto e quindi non devono inviare la nuova autocerficazione predisposta dall’ufficio.
    -le fondazioni che nel 2008 hanno presentato domanda ed autocerficazione nei termini, ma risultavano nell’elenco degli esclusi, devono inviare entro il 30/6/2010 la nuova autocertificazione predisposta dall’ufficio.
    -le fondazioni che nel 2009 non hanno presentato domanda perchè ritenevano di non rientrare tra gli aventi diritto…non devono fare nulla… per il momento.
    cordiali saluti.
    a.c.

    • -le fondazioni che nel 2007 non hanno presentato domanda perchè non rientravano tra quelle elencate, hanno perso ogni diritto e quindi non devono inviare la nuova autocerficazione predisposta dall’ufficio.
      Giusto
      le fondazioni che nel 2008 hanno presentato domanda ed autocerficazione nei termini, ma risultavano nell’elenco degli esclusi, devono inviare entro il 30/6/2010 la nuova autocertificazione predisposta dall’ufficio.
      Vero
      -le fondazioni che nel 2009 non hanno presentato domanda perchè ritenevano di non rientrare tra gli aventi diritto…non devono fare nulla… per il momento

      Non comprendo; mi vuol dire che dopo le spiegazioni che a destra e a manca abbiamo dato (da Il Sole in avanti) vi è chi non ha letto neppure la legge e non ha verificato che ci si poteva iscrivere? Ora, lei sa quanto mi arrabbio con il legislatore e i burocrati quando fanno ciò che non devono fare e non fanno ciò che devono fare.
      Ma di sicuro a volte mi riesce difficile capire anche certo non profit.
      Una sguardatina alla legge (quando c’è, e nel 2009 c’era!) si poteva dare, no?

      CM

  6. lei ha di nuovo ragione ed io mi sono di nuovo sbagliata!
    chiedo scusa.
    la domanda riguardava invece le fondazioni che nell’anno finanziario 2009 hanno presentato la domanda con un giorno di ritardo.
    grazie ancora per la sua pazienza.
    distinti saluti.
    a.c.

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