Emendamento sul 5 per mille 2010, 2006 e 2007

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Tenetevi forte; l’ha preannunciato ieri Vita, e solo oggi ho recuperato il testo dell’emendamento.

Il contesto è la conversione di un DL (40/2010) che mette insieme di tutto e di più: il titolo è “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori” Se ritenete indigeribile questo titolo, pensate che Vita ha invece titolato il post

5 PER MILLE. Esteso alle Fondazioni non lucrative

che non vuol dire nulla; quindi uno pari.

Il contesto – dicevo – è una specie di omnibus approvato nella nuova formulazione ieri dalle Commissioni VI e X della Camera.

La proposta – approvata dalla Commissione – è dell’On Savino (PdL)

Vi si legge

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
<<4-bis. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-ter. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-sexies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-bis, lettera e), ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 100. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al 5 per mille per l’anno 2010.

E fin qui nulla di male; dicono a fine aprile ciò che avrebbero dovuto dire entro fine 2009.

Questa è la vera introduzione del 5 per mille 2010.

Ma poi continua

4-septies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-octies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e le altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-nonies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2007, n. 127, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2008, n. 128, per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei precedenti commi 4-septies e 4-octies.».

Qui fa altro lavoro di lobbista, l’on Savino. Reintroduce le fondazioni non onlus che non erano state introdotte nel secondo e terzo 5 per mille.

Come dire che introduce un ulteriore elemento di casino – posso dirlo – nel già complesso intreccio di leggi che a posteriori dicono che tu prima avevi torto ad iscriverti ma dopo hai fatto bene a farlo.

In buona sostanza le Fondazioni che sono state espulse nel 2007 e nel 2008 (perché non culturali e non Onlus – le prime anch’esse reintrodotte dopo molto tempo) possono presentare dichiarazione sostitutiva ecc entro il 30 giugno e farsi riammettere perché hanno un santo a Montecitorio.

Si noti che sono ammissibili a questi due 5 per mille (2007 e 2008) chi comunque si era iscritto telematicamente in tempo.

Al peggio non c’è mai fine.

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. la decisione è perfetta, ma chi:
    – ha presentato domanda nel 2006 perchè avente diritto ed ha ricevuto per quell’anno il contributo,
    – non ha presentato domanda nel 2007 perchè la sua categoria non rientrava per quell’anno, ma ora rientra perchè è stata riammessa la medesima categoria,
    come fa a presentare la domanda 2007?

    • … appunto.
      Le leggi ex post hanno questo di brutto: consentono di farla franca a chi se ne è infischiato delle regole e si è comunque iscritto, e non consentono l’iscrizione a chi invece è stato rispettoso delle regole.
      Le leggi ex post hanno questo di “bello”: sono una perfetta e desolante immagine dell’Italia di oggi.
      CM

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