Agevolazioni a doppio taglio

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“Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare” (Blade Runner)

La citazione è d’obbligo e in questo caso la riporto per commentare un mio articolo che – già pubblicato su Vita questa mattina – troverete sul prossimo Vita “cartaceo”.

Ecco l’articolo.

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A scorrere alcune leggi nate apparentemente per favorire il non profit torna in mente il famoso detto di Churchill per il quale la Russia era “un rebus avvolto in un mistero che stava dentro a un enigma”. Appunto; di certe norme non si capisce il perché, il come e le conseguenze.
Esempio attuale, direi quasi urgente, la nuova norma a favore di certe associazioni senza scopo di lucro. Ma andiamo con ordine.
La penultima legge finanziaria (quella del 2007, targata 296/06) recava all’articolo 1, c 185 un trio di agevolazioni a favore di associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
 culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.
La prima agevolazione: queste associazioni – a determinate condizioni che vedremo dopo – vengono equiparate allo Stato e agli enti locali nel senso che non risultano soggetti ad IRES (già IRPEG), Imposta sui Redditi delle Società. Ignoro da dove nasca – chi abbia “spinto” – questa esigenza di detassare enti che già pagano – in termini di IRES – somme di norma ridotte e comunque solo sulle attività commerciali (con i benefici ad esempio della L 398/91); ben altre imposte si accaniscono con ferocia sull’economia degli enti non profit, l’IVA in primis, che persino sulle attività istituzionali decurta le organizzazioni di una fetta consistente del potere di acquisto.
La seconda agevolazione è la più enigmatica; parla di misteriosi soggetti – persone fisiche – che, incaricati di gestire attività connesse (commerciali?) alle finalità istituzionali delle associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta; ricordiamo che è sostituto d’imposta “chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.” (dal sito dell’Agenzia delle Entrate).
Detti soggetti risultano a me misteriosi in quanto non si capisce perché o come una persona fisica debba sostituirsi all’associazione nel pagare le imposte (redditi IRPEF ora IRE, per intenderci). E poi la follia prosegue perché tra la Finanziaria citata e il Decreto attuativo dello scorso 8 novembre (n. 228) c’è una discrasia notevole; nella prima si dice che il sostituto d’imposta – non assumendo, come detto, la qualifica di sostituti d’imposta – è esente dagli obblighi propri di cui al DPR 600/73. Nel Decreto, invece, si dice che è l’associazione la beneficiaria all’esenzione dagli obblighi contabili di cui al citato DPR. Strabismo legislativo?
La terza agevolazione è più decrittabile, in quanto si afferma – nella finanziaria – che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità, che, tradotto, vuol significare tra l’altro che dove sussistano le condizioni di detrazione e di deduzione delle erogazioni, le persone fisiche possono detrarsi o dedursi le donazioni.

Fin qui alcuni dei problemi di interpretazione, dato che taccio sulla applicabilità o meno di detto regime sgangherato di decommercializzazione sulle fattispecie del volontariato, delle Onlus, e di chi già applica la L 398/91.

Ora si aprono i problemi di attuazione, le conseguenze.
Prima di tutto sussiste un tetto (ancora una volta) di 5 milioni di euro che credo debba considerarsi come globale. Tanto è vero che l’onere complessivo – per lo Stato – non deve superare i 5 milioni di euro annui (cfr. comma 186 dell’art 1 della Finanziaria).
Infatti, viene richiesto alle associazioni che intendono beneficiare della agevolazione di segnalare nell’istanza il loro reddito complessivo (istituzionale più commerciale o solo commerciale?) e detto reddito andrà a sommarsi ai redditi di tutti coloro che presenteranno la domanda. Se nel testo della finanziaria c’è scritto che i costi per lo Stato non devono superare i 5 milioni di euro, ciò significa che questa cifra rappresenta le imposte non più riscuotibili dallo Stato. Vagando nella più totale nebbia di una legge scritta male e attuata ancor peggio, mi vien da affermare che il reddito complessivo non può che essere quello di natura commerciale (da quello istituzionale lo Stato già ora non pretende nulla). Pertanto, se i soggetti ammessi all’agevolazione formano un monte reddito maggiore di 15/20 milioni, vengono scelti – come da articolo 2 del Decreto 288/07 – solo alcuni dei richiedenti, e cioè per prime le associazioni che da più tempo operano alle manifestazioni, e – a parità di detta condizione – le associazioni che operano per le manifestazioni di più antica tradizione e più blasonate e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Cosa consigliare alle associazioni, sprezzanti del pericolo, che ritengono di avere i requisiti di cui alle suddette norme? Se proprio amate il rischio, iscrivetevi il prima possibile con la procedura telematica indicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite un intermediario abilitato), riferite i dati e le cifre del reddito complessivo (quale???) e ricordate che se riportate qualcosa di non corretto siete penalmente perseguibili.
Come inizio d’anno non c’è male!

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. salve, ho scoperto il vostro blog molto interessante ed ho visto che rispondete a quesiti posti dai lettori trasformando le risposte in articoli avrei anch’io un quesito per voi ma non ho trovato la sezione per comunicare con voi dove posso contattarvi per e mail (se questo è possibile)?
    grazie

  2. In effetti questo è un semi-blog; un bl o forse un og, a piacimento. Comunque, se ha quesiti da porre, li sottoponga qui pubblicamente. Sta a noi decidere se rispondere o no, dato che per quieto vivere ci siamo dati questa libertà, come può leggere qui. http://www.quinonprofit.it/?p=88

    Cordiali saluti

    Carlo Mazzini

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