Agenzia del III settore: APS ed Onlus compatibili

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Le norme che riguardano il non profit italiano sono scritte – mediamente – così male che fanno sorgere questioni di incompatibilità ogni volta che ci si muova un pò fuori dagli schemi.

Mi spiego. Poniamo che io sia presidente di una Associazione di Promozione Sociale ex L 383/00 (iscritta agli omonimi registri locali e/o nazionali) e che realizzi un’attività solidaristica ai sensi dell’art 10 della 460 (Legge Onlus).

La domanda è: non è che posso diventare Onlus?

Incredibilmente, alcune DRE (Agenzia Entrate) rispondevano di no, che era incompatibile la veste Onlus con quella delle APS.

Investita del quesito, l’Agenzia del Terzo Settore risponde sinteticamente ma con competenza con un salomonico – e quindi giusto – “dipende”. Qui l’Atto indirizzo ONLUS – APS.

Di per sè non ci sono ragioni esplicite di incompatibilità, in quanto in nessuna delle due norme esiste una dichiarata incompatibilità, evenienza che invece si realizza per le Onlus (art 10, c 10, D Lgs460/97) con partiti politici, sindacati, società diverse dalle cooperative, ass. di datori di lavoro, di categoria e fondazioni bancarie.

Anche per le APS recita chiara la legge (art 2, c 2 e 3, L 383/00)

“2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.”

Al di fuori di questi casi, quindi, la compatibilità di APS e Onlus tra loro o con altri profili giuridico fiscali di enti deve essere esaminato sulla base di due criteri.

Primo criterio

Il primo è relativo alle caratteristiche intrinseche delle tipologie enti: si dice a ragione che ODV e APS sono incompatibili in quanto la terzietà delle ODV è inconciliabile con la caratteristica delle APS che realizza servizi tanto a favore dei soci quanto a favore dei non soci.

Da questo punto di vista le norme APS e Onlus non presentano caratteristiche inconciliabili tra loro, anche se non è vero che una qualsiasi APS possa sic et simpliciter diventare comunque Onlus.

Secondo criterio

Caso per caso: bisogna analizzare ogni singolo caso per arrivare a capire se le attività della APS possano essere inquadrate nella casistica delle Onlus. E’ un’analisi non facile che prende il cosa, il come, il chi. Nel senso che nello statuto delle APS bisognerà trovare gli elementi dell’attività rientrabili negli 11 settori definiti per le Onlus (ad esempio non c’è il turismo sociale nelle Onlus). Poi bisogna capire come realizza queste attività ed infine a favore di chi le realizza (soggetti svantaggiati).

L’Agenzia per il Terzo Settore argomenta (meglio di quanto abbia fatto io) le ragioni di “sospensione del giudizio”, rimandando ai singoli casi l’esame della compatibilità.

Giusto per mettere i puntini sulle “i”, finisco con alcune righe sull’Agenzia per il Terzo Settore.

Io sono stato spesso critico con l’Agenzia del Terzo Settore. Ho espresso opinioni, più o meno condivisibili. Le ho espresse bene o male, non lo so; il giudizio è in chi legge.

Ma credo che mi si possa riconoscere quel grammo di onestà intellettuale che mi consente di vedere (e commentare) le cose così come a me sembrano, senza partigianerie politiche nè interessi di parte.

Non ho preconcetti nei confronti dell’Agenzia del Terzo Settore. A volte escono con Atti di indirizzo virtuosi e riconosco che l’Ente realizza l’attività di vigilanza con giudizio e grande senso di responsabilità.

A volte – e qui l’ho detto – si nascondono dietro la mancanza di soldi (certo grave) o di poteri (anche qui gravissimo) per motivare carenze che sono a mio avviso di altra natura.

C’è poco da fare: all’Agenzia, fin da quando è nata manca il coraggio (e non sto a citare Manzoni ecc).

E data l’importanza dell’Agenzia come istituzione io non posso non dirlo e rimarcarlo.

Posso farvi un esempio personalissimo? Questo sito costa € 200 all’anno (sono genovese!). E tanto tempo. E un pò di competenza (me lo gestisco da solo). Possibile che l’Agenzia debba rimanere presentata da un sito che la rappresenta malissimo sia in termini di scrittura sia di struttura?

Il problema è che non ci mettono la testa. E questo – come in altri casi (assenza totale sul 5 per mille, proposte di legge, tariffe postali, l’elenco è lungo) – è grave.

E’ per questo che in un mio precedente post ho scritto che i consiglieri dell’Agenzia sono tendenzialmente “ignoranti” sul non profit. Lo dico con dispiacere, prima di tutto per il non profit, poi anche per loro, dato che alcuni in realtà non ignorano (cioé non snobbano) il non profit. Semplicemente dimostrano di non dare importanza alle cose che – a mio avviso, si intende – sono realmente importanti per il Terzo Settore.

 

Carlo Mazzini

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1 commento

  1. leggo sempre con grande interesse e pieno accordo le tue osservazioni, puntuali, precise e anche simpatiche. sei davvero una “risorsa” importante per il terzo settore. Grazie e alla prossima.

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