IMU al non profit: le novità del decreto fiscale

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Habemus IMU, potremmo dire, se non sembrasse irrispettoso con una parte (la Chiesa Cattolica) che sta vivendo ore di panico a leggere e rileggere il contenuto dell’emendamento al DL 1/12 depositato in queste ore al Senato.

Dato che il destino della Chiesa è – in questo caso – lo stesso del non profit in generale, è bene che tutti noi (atei, agnostici, miscredenti, beghine, baciapile, crociati e compagnia cantando) andiamo a leggere il contenuto del nuovo testo. Eccolo:

“Art 91-bis Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

1) Al comma 1, lettera i, dell’articolo 7 del decreto legislatrivo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole «allo svolgimento» aggiungere le parole «con modalità non commerciali».

2) Qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddittuale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013.
3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall’1 gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanza da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.
4) È abrogato il comma 2 bis dell’art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.”

Il primo comma va a evidenziare finalmente ciò che era l’intenzione del legislatore fin da quando ha istituito l’ICI, e lo fa modificando la legge istitutiva D Lgs 504/92. L’art 7, c 1 , lett i) diventa:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Inoltre, con il comma 4), la porcata della Visco-Bersani del 2006 (preceduta da quella di identica qualità del Governo Berlusconi del 2005) viene abrogata e pertanto non esisteranno più attività esenti in quanto non hanno “esclusivamente natura commerciale”.

Nel caso in cui vengano svolte attività commerciali in locali dove si realizzino attività non commerciali si procederà con revisione della qualificazione e della rendita (da parte dei proprietari, almeno ai sensi dell’art 2, cc 41 ecc della L 262/06) oppure in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione, dichiarazione che vedrà il suo bel modello ministeriale prodotto entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

Ciò che rimane in sospeso, la guerra prossima ventura – per intenderci – , sarà la definizione di “commercialità” delle attività.

La Circolare 2 del 2009 del Ministero dell’Economia aveva avuto il pregio di chiarire alcune questioni ma poi andava su alcune questioni a maramaldeggiare un po’ pesantemente, a mio avviso. Per chi se la fosse persa, eccola qui; la sua lettura può essere utile per comprendere cosa verrà definito commerciale e cosa no.

Ora, fiato alle trombe ai palafrenieri di santa madre chiesa e agli anticristo radicali; per the rest of us, sarà bene studiare nel dettaglio le prossime mosse ed interpretazioni.

Ecco il testo originale (fotografato) del testo dell’emendamento pubblicato sul sito del Senato.

Governo modifica ICI IMU

Carlo Mazzini

 

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