Onlus: 100 o 50 per me pari non sono

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Su Il Sole 24 ore di ieri (lun 2.06) un’intera pagina di Norme e Tributi è stata dedicata all’evento di due settimane fa, ovvero la presentazione delle linee guida per la redazione dei bilanci promosse e pubblicate dall’Agenzia per le Onlus per gli enti non profit.
L’incontro è stato interessante, abbondanti i pareri di persone e personaggi.
Personalmente ho rilevato il maggior interesse nella tavola rotonda finale, dove Sergio Marelli (Presidente ONG italiane) ha messo – finalmente – un pò di pepe nei discorsi sulla rendicontazione. Ha manifestato un reale disagio oggettivo sulla rendicontazione all’estero (provate a farvi dare una ricevuta in una sperduta campagna della Cambogia) e un problema di costi sulla certificazione dei costi all’estero.

Ieri, appunto, articoli un pò più profondi rispetto alla nuda cronaca dell’evento.
Trovate sul sito de Il Sole quello di E. Silva, introduttivo e di cornice, e all’interno le linee guida in .pdf; l’intervento del Prof Zamagni (Presidente dell’Agenzia), e uno mio, sulle raccolte pubbliche di fondi.
Inoltre sono stati pubblicati – solo su carta – un articolo del Presidente della Commissione di Studio, prof Propersi, e un altro a mia firma.
Questo secondo tocca a mio avviso un aspetto rilevante, quello del limite di entrate al di sopra del quale gli enti non profit sono invitati a seguire uno schema maggiormente complesso (patrimoniale, economico e finanziario) rispetto al basic (entrate / uscite).

Per le Onlus, in particolare, c’è il problema di una norma (art 25 D Lgs 460/97 che introduce art 20-bis DPR 600/73) che richiede obbligatoriamente – altrimenti si esce dall’Anagrafe – l’adozione di una contabilità “seria” e di conseguente bilancio una volta raggiunti e superati i 100 milioni di vecchie lire.

La questione è complicata dal fatto che l’adeguamento automatico previsto dalla legge si appoggiava su un pezzo di norma esterna, successivamente abrogata.
Qui la spiegazione tecnica che per ragioni di spazio non abbiamo potuto inserire nel testo off.line.
“Pertanto, per le Onlus, la soglia (51.646 euro) oltre la quale vengono richieste maggiore garanzie in merito alla loro tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio è minore dell’omologo limite (100.000 euro) suggerito dalle linee guida dell’Agenzia per le Onlus. Il rischio appare evidente: un ente Onlus che adottasse oggi lo schema semplificato e registrasse entrate comprese tra 51.646 e 100mila euro potrebbe vedersi contestata la non applicazione di norma imperativa sulle Onlus e perdere di conseguenza i benefici fiscali (art 20-bis, c 1) e lo stesso status di Onlus.
La norma originaria su detto limite non brilla di chiarezza, soprattutto dopo l’intervenuta abrogazione del terzo comma dell’art 1 della L 398/91 che – nell’esplicita intenzione del legislatore – avrebbe dovuto dettare l’adeguamento annuale (in misura e modalità) degli originari 100 milioni di lire. E’ qui necessario fare un passo indietro. La L 398/91 reca come è noto un sistema di semplificazione (adempimenti e imposizione) in merito alle attività commerciali promosse da associazioni sportive dilettantistiche, sistema successivamente allargato a tutte le associazioni senza scopo di lucro.
Detto sistema vale se nel corso di un anno l’associazione non supera un fatturato da attività commerciali un determinato limite che negli anni si è progressivamente alzato. Fino al 1998, le modalità e la misura di innalzamento del limite erano regolate dal citato comma 3 che prevedeva un decreto del presidente del consiglio dei ministri che adeguasse il limite originario (1991) di 100 milioni all’incremento del costo della prendendo come ratio l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Tra il 1999 ed il 2000 è cambiato il sistema di calcolo del limite, ed il legislatore ha ritenuto di non rifarsi ad un adeguamento annuale, ma di innalzarlo tout-court a 360 milioni di lire. Il comma 3 di adeguamento è stato abrogato (art 25, c 4, lett a, L 133/99, come modificato da art 37, c 2, L 342/00), lasciando orfane le Onlus dell’adeguamento incrementale originario. Perlatro, i successivi adeguamenti intervenuti che hanno ad oggi elevato il limite ex lege a 250mila euro non possono applicarsi alle Onlus; questi, infatti, valgono per chi applica la L 398/91, come esplicitato dall’Agenzia delle Entrate nella Circ 231/99, mentre il richiamo per le Onlus non era sui limiti ma sulle modalità di crescita degli stessi.”

Come noterete, nella selva di abrogazioni e introduzioni, la questione si presenta complessa. Non per questo, però, bisogna dare i numeri …

Carlo Mazzini

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