Volontari pagati dallo Stato: una buona idea?

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Lunedì 30 giugno il Sole 24 Ore ha pubblicato un piccolo approfondimento sulla norma che consentirà agli impiegati statali vicini alla pensione (< 5 anni) di uscire dalle proprie mansioni (non lavorare più) ma accedere ugualmente alla retribuzione seppur ridotta al 50%. Il 50% diventa 70% quando l'impiegato collabori continuativamente (come volontario) ad una Onlus o ad una APS. Un mio breve commento nella stessa pagina (inserto Affari Privati) ripercorreva la norma. I commenti nel testo a firma di Elio Silva riportavano un certo stupore e si chiedevano - seppur in una sospensione di giudizio - se non veniva stravolto il senso del volontariato. Il premio del 20% infatti appare una sorta di remunerazione di una attività che - L 266/91 - per essere definita "volontariato" deve essere libera e gratuita e praticata con assenza di lucro, neppure indiretto. E' più una questione ideale, che normativa. Ciò che temo, date le esperienze passate sul non profit, è che un legislatore disattento passi la mano ad una classe dirigenziale statale (dicasteri, agenzie ...) che interpreta a modo suo le norme, e che chiede sovrappiù certificativi a enti non profit che vorrebbero veder ridotti gli adempimenti a loro carico. Le Onlus e le APS (associazioni di promozione sociale) cosa dovranno attestare? E se il dipendente dopo qualche tempo si dichiara ammalato, su chi ricade l'onere di indagare? L'ente non profit quale obbligo ha, in termini di vigilanza e di informazione agli enti pubblici? Inizino a pensarci subito, le amministrazioni dello stato. Il 2009 è vicino. Qui un articolo di Vita sull’argomento.
Qui il video forum de Il Sole 24 Ore
Carlo Mazzini

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1 commento

  1. Ecco, è cominciata la corsa alle modifiche parlamentari e una reca la seguente proposta

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spett. un trattamento temporaneo pari al quaranta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal quaranta al ottanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
    72. 2. Barani.

    Quindi, invece di 50 -> 70, si passerebbe a 40 -> 80

    Carlo Mazzini

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