Consultori e ambiente: le condizioni per dirsi Onlus

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L’Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti di una Direzione regionale delle Entrate su due fattispecie di non facile soluzione.
La questione è sempre la stessa. Una certa associazione intende promuovere certe attività con la qualifica di Onlus; può farlo?
Nel presente caso (Risoluzione 70 2009) i settori erano quello dei consultori familiari e quello della tutela dell’ambiente.
1. Consultori familiari
L’Agenzia delle Entrate richiama la Legge 405/75 e consente lo svolgimento delle attività se queste vengono rese gratuitamente a favore dei soggetti assistiti in linea con l’art 4, secondo comma che afferma
“LE ALTRE PRESTAZIONI PREVISTE DAL SERVIZIO ISTITUITO CON LA PRESENTE LEGGE SONO GRATUITE PER TUTTI I CITTADINI ITALIANI E PER GLI STRANIERI RESIDENTI O CHE SOGGIORNINO,ANCHE TEMPORANEAMENTE,SU TERRITORIO ITALIANO.”
Non fa una piega, così come non fa una piega il riferimento alla possibilità per le strutture di convenzionarsi (anche perché altrimenti con cosa vivono?) e di ritenere queste entrate decommercializzate.
In realtà c’è un pò di strabismo, a mio avviso.
Il tono della risoluzione sembra “consentire” alle onlus il convenzionamento e ciò sorprende.

La risoluzione afferma:
“Alla luce della sopra richiamata disposizione si evidenzia che l’associazione che gestisce il consultorio può agire anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche e ricevere pertanto contributi pubblici”
Vorrei un pò vedere! Personalmente non l’avrei neppure posto quale punto problematico, dato che “nulla vieta” un rapporto tra ente non profit (e neppure Onlus) con un ente pubblico e che questo sia regolato da rapporto convenzionato. La norma cui fa riferimento l’Agenzia non è che “consenta” agli enti non profit di stare in rapporto con gli enti pubblici, ma permette la “non concorrenza” di queste prestazioni alla formazione del reddito. Detto poi, che comunque essendo attività istituzionale, con quel che ne segue ai fini di estraneità da IRES per le Onlus!
Altra cosa – non toccata dalla Risoluzione – è la commercialità sul lato IVA, che a me appare più complesso e che qui non intendo affrontare (prestazioni sanitarie esenti? e quelle socio-sanitarie?).

2. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Qui c’è un pò di confusione da parte di chi ha scritto lo statuto, come spesso accade.
Perché inserire la questione del disarmo nucleare e convenzionale, la pace e cooperazione tra i popoli ecc come attività?
Quelle sono “ispirazioni”, leit motiv storico che ha fatto nascere moltissime organizzazioni anche ambientaliste.
Essere contro la guerra non è un’attività, è uno stato d’animo, una convinzione. L’associazione poteva elencare queste ispirazioni nella parte della premessa degli ideali che spingono l’associazione a promuovere la tutela della natura.
Se invece faccio convegni sul tema della pace, vorrà dire che quella ispirazione diventa attività e a determinate condizioni promuoverò la tutela dei diritti umani, rubricando “la pace” in questa casella espressamente prevista dalla legge Onlus.
Una cosa è la foca monaca, altro è la tortura nelle carceri del profondo e vicino oriente!

Detto questo, l’Agenzia delle Entrate dice il vero affermando che se non tutte le attività sono da Onlus, l’ente non può dirsi Onlus.

Carlo Mazzini

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