Volontari esclusi da certificati condanne per abusi: c’è da rallegrarcene?

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gustEcco i fatti incalzanti delle ultime ore.

In relazione alle disposizioni per le quali anche gli enti non profit sono obbligati ad acquisire il certificato penale del casellario giudiziale degli addetti che operano in via diretta e regolare con i minori, il ministero della giustizia fa sapere con una circolare e due note esplicative che

– la norma si applica solo in riferimento ai rapporti di lavoro

– la norma si applica solo per i soli rapporti di lavoro che hanno inizio successivamente al 6 di aprile

– ad oggi i datori di lavoro non possono richiedere motu proprio al tribunale il certificato se non hanno acquisito dall’interessato (il futuro lavoratore) il consenso; nelle more possono chiedere all’interessato anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per enti pubblici o enti gestori di pubblico servizio, dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione); qui potete scaricare il modello di richiesta del certificato

– prossimamente i datori di lavoro potranno richiedere direttamente il certificato

Vita esulta e – visto il caos che si era creato – ne ha ben donde, ed io esulto con Vita e con chiunque abbia considerato tutta questione una follia!

CSVnet dà la notizia e pone giustamente alcuni interrogativi

Il Sole 24 Ore ha pubblicato sul sito una panoramica della casistica (anche a mia firma).

Ora passiamo ai commenti.

Partiamo ab ovo.

Diritti = Doveri?

La Direttiva 93/2011 – come ho già riferito – invitava gli Stati membri ad adeguare la propria normativa sulla questione degli abusi sui minori seguendo le indicazioni del testo (che si chiama “direttiva” non per nulla, dà una direzione ed è vincolante).

Lo stato italiano si adegua – con ritardo di pochi mesi rispetto al termine ultimo stabilito – emanando il D Lgs 39/14, che oltre ad inasprire le pene, afferma che è obbligo del datore di lavoro (pena sanzione tra i 10 e i 15mila euro) richiedere certificato del casellario giudiziale.

Uno allora va a vedere cosa dice la direttiva e trova che non si trova traccia di “dovere” del datore di lavoro ma di “diritto” dello stesso ad ottenere i dati.

Non risponde al vero quindi quanto riportato con tono perentorio in una delle due Note dal Ministero della giustizia che “È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva”.

A chi la date a bere?

La direttiva intendeva fare in modo che i datori di lavoro potessero – NON “dovessero” – accedere senza problematiche di sorte, anzi agevolati, ai casellari giudiziari.

Come in ogni valanga che si rispetti, la prima stupidaggine scritta (dal legislatore delegato, cioè il Governo) se ne porta a valle altre.

Lavoro e/o volontariato

Nelle Note esplicative il Ministero dice che è fin troppo ovvio che sia il dovere di ottenere il certificato sia la relativa sanzione per non aver adempiuto è da riferirsi ai soli rapporti di lavoro.

La direttiva, invece, afferma all’art 10, c 2

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni …”

Quindi si parla di attività professionali E di attività volontarie organizzate, quindi non si parla della natura dell’ente (impresa o ente di volontariato) ma del tipo di prestazione, professionale O volontaria.

Al paragrafo (40) della Direttiva si legge

Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi

Capite bene che sarebbe stato pleonastico definire datore di lavoro un ente di volontariato, in quanto in tutta Europa se l’ente (un qualsiasi ente) impiega personale retribuito è datore di lavoro, senza necessità di ripeterlo in una direttiva. Qui, lo ripeto, l’attenzione è rivolta ai soggetti per mezzo dei quali l’ente lavora, quindi lavoratori e volontari.

Quindi le Note esplicative (che non esplicano un bel niente, anzi confondono) sono in aperto contrasto con quanto prescrive la Direttiva.

Gli effetti

In merito agli effetti, chiediamo a cosa portano queste norme in termini di maggior sicurezza.

Nell’idea dell’Unione europea, la possibilità (il diritto) di accedere segue un modo di pensare “non punitivo”. E’ interesse dell’ente poter accedere quanto prima ai dati penali, quindi io UE invito gli Stati membri a fare in modo che questi enti possano accedere ai dati con tutte le precauzioni del caso (privacy ecc).

Nell’idea borbonica di Stato che hanno i nostri governanti – e burocrati annessi – lo Stato obbliga gli enti ad accedere, e lo fa – come al solito – in modo scomposto. Gli enti, ancor prima di chiedersi se sia cosa utile accedere (al netto dell’obbligo), sono terrorizzati giustamente di vedersi comminata una sanzione di almeno 10mila euro e quindi si mettono alla pari facendo i salti mortali e maledicendo la burocrazia. Quindi va a farsi benedire la responsabilizzazione degli enti che infatti ora gioiscono, a leggere la notizia che non c’è più l’adempimento (per i volontari).

Ma se si fermassero un attimo si chiederebbero: che senso ha questa norma? Perché non ci trattano da persone adulte? Perché non ci responsabilizzano?

Effetti pratici? Semplice.

La norma parla di ottenere il certificato solo al momento della stipula del contratto. Poi, dato che il certificato ha validità semestrale, potete ben immaginare se un ente tra sei mesi ne richiederà un altro. (E’ obbligatorio? Sì? No? Chi lo sa?)

Per i volontari l’ente non chiederà nulla, non è dovuto, secondo quei mattacchioni del Ministero della Giustizia.

Mamma e papà siete tranquilli? Le cronache di pochi mesi fa riferivano dell’arresto di un componente di un gruppo musicale che quando prestava attività di volontariato presso un oratorio avrebbe (avrebbe) abusato sessualmente di ragazzini. Era volontario.

Ora è ai domiciliari e vale assolutamente la presunzione d’innocenza, ma se un domani fosse condannato in via definitiva e, scontata la pena, tornasse a fare attività di volontariato, sappiate che le organizzazioni non sono tenute a richiedere il suo certificato. Mamma e papà siete tranquilli?

Non esiste la sicurezza assoluta ma …

Se parliamo di sicurezza e giustamente non possiamo pretendere la sicurezza totale che non esiste (detto che la maggior parte degli abusi accade in famiglia!), credo sarebbe stato più corretto

a. responsabilizzare gli enti dando loro la facoltà di chiedere il certificato penale

b. dare la possibilità di richiedere anche quello dei carichi pendenti, perché al netto della presunzione di innocenza, vi è una questione di prudenza e opportunità. I minori hanno diritto ad essere protetti soprattutto quando il grado di potenzialità del rischio appare elevato.

Come succede quando ad un vostro vicino di casa condannato solo in primo grado per piromania evitate di chiedere di dare una guardatina al forno di casa!!! Eppure anche per lui vale la presunzione di innocenza! Eppure, se lo fate entrare e gli date l’accendigas in mano su di voi cade la presunzione di pirlaggine!

c. nel caso di mancata sorveglianza (e la storia delle cause vinte dalle vittime in Italia e nel mondo relativamente ai sacerdoti pedofili lo sta a dimostrare), l’ente sarebbe comunque responsabile.

Ecco gli effetti di una legge che interpreta male una direttiva europea, di deputati della seconda commissione giustizia della Camera che decidono senza alcun senso di dire al Governo infliggere sanzioni (cfr articolo), di un Governo che senza pensare aggiunge sanzioni peraltro spropositate nella misura, di un ministero che a mio avviso canna tutto, dai presupposti alle conseguenze di quanto scrive!

Siamo buoni, noi cittadini, soltanto a vivere minacciati dalla mannaia delle sanzioni.

Zero responsabilizzazione.

Non si fa così neppure con i minori! Ops …

Carlo Mazzini

 

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2 commenti

  1. mauro isgro' on

    sono presidente di una biblioteca civica di Lozzolo vc, ,sono volontario insieme ad altre 4 persone;
    in base alle nuove normative,siamo tenuti a presentare il certificato penale?
    le sarei grato se puo’ chiarirmi il dubbio.
    grazie
    saluti

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