Comitati locali della Croce Rossa, Onlus parziarie per forza. Ma perché?

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Ma che la smettano di presentarci le magnifiche sorti e progressive di riforme altisonanti se poi, nel buio dei Ministeri, continuano a sfornare certi obbrobri.

Sto parlando della Croce Rossa Italiana, gloriosa e rilevantissima organizzazione che si sta privatizzando per legge (ok, è un ossimoro, ma prendiamola come fosse una buona notizia), e che in questa lunga fase di trasformazione si trova in balìa di decreti, ministeri, pareri di amministrazioni pubbliche ecc.

Da ultimo è stato pubblicato in GU 13.6.14 il Decreto del Ministero della Salute del 16.4.14, relativo alla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, nel quale si dice – tra le tante – all’art 1, c 2 la seguente corbelleria:

2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono anche organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Ditelo. Lo fate apposta.

Per farci impazzire? Perché fondamentalmente non ve ne importa nulla delle conseguenze delle vostre azioni sul non profit? Per ignoranza? Non saprei.

Vediamo qual è il problema. Il problema di far rientrare questi enti “per forza” nelle Onlus risiede nel fatto che questi enti devono sottostare obbligatoriamente a norme imperative che riducono – nell’ambito di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria – il potenziale d’azione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’attività a solidarietà immanente – come attività di assistenza sociale e socio-sanitaria – “la condizione di svantaggio dei destinatari e’ presupposto essenziale dell’attivita’ stessa” (Circ 168/98 e Ris 146/06). E lo svantaggio deve essere di volta in volta provato. E lo svantaggio non deve essere temporaneo (mi rompo la gamba), ma, anche se non permanente (esempio un malato di leucemia può guarire), deve essere “non temporaneo”.

Dato che l’attività svolta dalle Onlus per i settori di solidarietà immanente non può avere il contraltare delle attività connesse di primo tipo (cfr comma 5 dell’art 10, D Lgs 460/97), quando nella tradizionale attività di soccorso, soccorro qualcuno che non è in pericolo di vita, che non ha una disabilità temporanea, sto facendo – a detta dell’Agenzia – un’attività connessa che non potrei fare. Io sono dell’idea che il dettato del comma 4 dell’art 10 sia fin troppo chiaro quando afferma “A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’ statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria …”, ma mi sembra che l’Agenzia sia di altro avviso.

Non è un caso che le pubbliche assistenze siano per lo più organizzazioni di volontariato, (onlus di diritto), e come tali non abbiano bisogno di dimostrare la disabilità non temporanea delle persone che soccorrono.

Mi sembra che il Ministero della Salute – competente su molte cose ma (a prima vista) non sulla legislazione fiscale delle Onlus – abbia ceduto magari ad un’insistenza da parte – immagino – dei vertici della Croce Rossa stessa.

Giusto per complicare le cose, ai sensi del D Lgs 178/12, art 1, c 1, i comitati locali della Associazione della Croce Rossa Italiana sono ANCHE associazioni di promozione sociale, e nel successivo art 1-bis li si eleva anche a persone giuridiche.

E’ tutto molto bello; si è cercato di favorire le realtà locali – le quali, da ciò che so, brancolano ampiamente nel buio in termini di obblighi, doveri, diritti, cosa possono fare, cosa non possono fare – ma a mio avviso gli si è complicata non poco l’esistenza.

Bisognerebbe smetterla di elevare i soggetti a un qualcosa “di diritto” che vuol dire “per forza”, o “senza via di scampo”.

Una conseguenza pratica è che le ambulanze – in quanto mezzi utilizzati per le attività “da Onlus” – non potranno avere pubblicità – se mai la volessero – sui propri mezzi, in quanto è un’attività che a detta dell’Agenzia delle Entrate non è concessa alle Onlus! Ovviamente non sto parlando del ringraziamento ai donatori del mezzo riportato sulla vettura ma della vera e propria pubblicità, quella che rende soldi.

Detto che, giusto per complicare le cose, in merito alla qualifica di Onlus dei Comitati locali essa è limitata – come si legge nel decreto appena pubblicato – per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.Ciò significa che questi enti devono avere una doppia contabilità, una parte per l’APS e una parte per le Onlus.

Vuol dire che sono Onlus parziarie, che per certe attività (quali, per grazia?) sono obbligatoriamente Onlus (i Comitati non possono scegliere di non essere Onlus), e per altre (quali???) non possono esserli. Quando chiedono le donazioni a privati, se le chiedono per le APS possono – ipotizzando che non tengano la partita doppia e non possano far applicare la “+ dai, – versi” – far detrarre al 19% le erogazioni liberali, mentre se le chiedono per le attività da Onlus possono far godere ai propri donatori la detraibilità al 26% (da quest’anno).

Le attività di protezione civile rientrano tra quelle “da Onlus”? E l’attività di formazione alle scolaresche sul pronto soccorso?

Infine, io, povero illuso, mi ero fatto l’idea che questo Governo intendesse semplificare la vita alle persone e al non profit.

Siete sicuri, signori del Governo, di essere sulla strada giusta?

Avete bisogno di qualcuno che vi soccorra? Potete sempre chiamare una Croce Rossa, metà associazione di promozione sociale, metà Onlus!

Carlo Mazzini

PS: trovate altri articoli passati dedicati alla Croce Rossa

La Croce Rossa diventa associazione di promozione sociale … per legge del 23-10-12

Come cambia la Croce Rossa Italiana del 28-11-11

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