Il controllo sulle donazioni a favore dell’Abruzzo

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Ne abbiamo già scritto.
Il DL 39/09 (ora all’esame del Senato) reca una norma sull’applicazione della piena deducibilità delle donazioni (da aziende), vincolata al fatto che si debba comunicare al dott Bertolaso come vengono impiegate le risorse, e se l’impiego sia coerente con i provvedimenti adottati nel DL.
Non vi è chi non vi legga un giudizio di merito più che di legittimità su azioni libere spontanee e donative realizzate da cittadini (seppur incarnati in aziende).
Come dire: magari è giusto capire SE finiscono realmente in Abruzzo, non lo nego. Ma non puoi sindacare se ti piace la mia donazione perché tu nel DL dicevi di voler intervenire in certi settori e non in altri.
L’aiuto alle scuole è previsto nel DL nel comparto dell’edilizia, degli arredi e delle attività didattiche e amministrative. Un mio aiuto è considerato “di troppo” perchè i fondi statali ci sono già o è consentito? O meglio, se utilizzo la scuola come percettore di donazioni per far comunità e finanzio momenti di aggregazione giovanile o tra genitori, la mia erogazione è deducibile o no?


Attenzione, la lana caprina l’hanno inventata loro.

Questo il testo dell’art 15 comma 1

Articolo 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)
1. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Poi ulteriore domanda è: chi è obbligato alla comunicazione? Dal tono del secondo periodo, sembrerebbe obbligato chi raccoglie fondi.
E qui entra in gioco il Servizio Studi del Senato che è spesso arguto nel suo esame, e infatti resta sovente inascoltato.
Il Servizio studi di Palazzo Madama rileva come non sia stata prevista una sanzione a carico di chi non si conforma a detta comunicazione. Inoltre, la non applicazione dell’agevolazione – causato dalla mancata comunicazione – andrebbe a colpire soggetti diversi (i donatori) rispetto a quelli cui verrebbe imputato un uso non conforme dei fondi raccolti.
Perché è questa la conseguenza. Tu Fondazione xyz non hai fatto la comunicazione – della quale ad oggi ovviamente non vi è traccia – ed io non posso dedurmi la erogazione!
Poi un’ultima annotazione.
Tra gli emendamenti ve ne è uno molto criptico del relatore approvato dalla 13a Commissione:

«1-bis) Le erogazioni liberali provenienti dall’estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754.
Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri ad organizzare all’estero momenti divulgativi di tale finalità».

Al Senato non sono ancora arrivati a discutere l’art 15; l’unica sicurezza è il significato dell’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 che consente al Ministero Beni e Attività Culturali a ricevere erogazioni per la ristrutturazione di opere e monumenti e che poi rimanda ad altra legge che rende esenti IVA gli SMS solidali. (vedi in fondo)

Probabilmente si vuole elevare a legge qualcosa che ad ora ha la dignità di ordinanza.
Misteri della legge!

Carlo Mazzini

Art 10. Ordinanza PCM 9 aprile 2009 n. 3754
1. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato
a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da
destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in
sicurezza e l’avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal
sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio
culturale, nonche’ ad eliminare situazioni di pericolo esistente,
comprese le attivita’ progettuali propedeutiche ai lavori di
recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti
dall’estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilita’
speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali. II Ministero e’ autorizzato ad aprire
un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi
finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Si applica l’articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n.
21.

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