Stabilità 2015: ecco come ne esce il non profit

0

Diverse novità e alcune conferme nel testo che dovrebbe essere definitivo in quanto licenziato dal Senato questa notte e quindi in attesa di una conferma nei prossimi giorni alla Camera.

5 per mille
Art 1 comma 154: confermati i 500 milioni e la stabilizzazione. E’ stata aggiunta una previsione di obbligo di rendicontazione uniforme per tutti i settori e sanzioni da fuoco della Geenna e stridore di denti per amministratori pubblici (i funzionari dei ministeri) che non pubblicano i rendiconti online e per le organizzazioni non profit che non redigono e non inviano la rendicontazione.

Detrazioni per le donazioni alle Onlus
Art 1 comma 137 e 138: confermato a partire dal 2015 l’aumento del tetto di detraibilità (a 30mila euro) delle erogazioni liberali alle Onlus da parte delle persone fisiche (al 26%) e aumento a pari cifra della deducibilità da parte delle aziende.

ONG ed IVA
Art 1 comma 139: ONG: la nuova legge sulla cooperazione internazionale, che tanto perfetta era, viene già cambiata all’art 26, comma 5 per consentire alle ONG e in generale a tutte le organizzazioni di acquistare senza IVA i beni destinati all’esportazione per ragioni solidaristiche. Concari e io lo avevamo detto tante di quelle volte che ad un certo punto qualcuno se ne è persino convinto. Viene quindi previsto un prossimo DM col quale si definiranno le modalità di applicazione della norma in merito alle prestazioni accessorie. Nelle more permane la norma vigente.

Aumento della tassazione dei redditi da capitali per enti non commerciali
Art 1 comma 655 e 656: viene confermata l’applicazione retroattiva dell’aumento della tassazione dei redditi da capitali per ENC. Nel frattempo viene dato un contentino che consiste che solo per l’inusitato aumento di tassazione viene concesso un credito d’imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione. Del credito d’imposta gli enti potranno godere a partire dal 2016 e per i due anni successivi nella misura di ⅓ per anno.
Aumento del limite dal quale scatta l’obbligo di tracciabilità
Art 1 comma 712: si passa da 516,46 a 1.000 euro. Questo è il nuovo limite superato il quale sarà obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzare strumenti tracciabili. Di recente l’Agenzia delle Entrate aveva allargato l’obbligo a tutte le organizzazioni ex 398 (leggi qui). La lobby delle sportive si mostra sempre pronta ed efficace.

Donazioni partiti politici
Art 1 comma 141: viene considerata erogazione liberale e pertanto detraibile il prelievo “forzoso” (diciamocelo) che subisce chi fa parte del partito e viene eletto ad una qualche carica o ruolo (deputato o senatore, ad esempio).

Carlo Mazzini

 

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi