ONG: per tutti quelli che credono di averla scampata bella, oh yeah

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Questione Statuti e ONG.

Il 24 febbraio se ne esce l’Agenzia delle entrate con un’interpretazione “allegra” della L 125/14 e parla di ONG come categoria che andrà ad esaurimento. In realtà voleva dire che comunque è una categoria circoscritta ad un tot di soggetti (poco più di 200) che non può essere incrementata perché alla data del 29.8.14 quelli erano.

Si capisce pertanto che non possono essere di più, non possono incrementarsi nel numero, ma possono benissimo aumentare le loro attività; alcune di queste ONG agiscono con straordinaria capacità di raccolta fondi oltre che di realizzazione delle attività e pertanto incidono non poco nelle tasche degli italiani che donano oltre che nell’erario che si vede entrare meno imposte a seguito della defiscalizzazione delle donazioni. Altro che categoria residuale o ad esaurimento. Si parla di multinazionali (nell’accezione a mio avviso positiva) della solidarietà.

La vulgata di alcuni mesi fa era che stesse per uscire il decreto contenente lo statuto della prossima Agenzia per la cooperazione e che questo atto fosse quello necessario all’Agenzia delle Entrate per dire “se ne interessa la seconda Agenzia, io me ne lavo le mani”.

Pare che il DM non esca prima di giugno (per dire la velocità e la capacità di certi funzionari del MAE di prevedere le cose e di darle a bere ai rappresentanti delle ONG!!!).

Ora che le vecchie ONG sono Onlus perché categoria ad esaurimento e perché hanno presentato l’istanza all’Agenzia delle Entrate, come devono comportarsi per poter continuare a dirsi Onlus, per non incorrere nel severo giudizio dell’AdE, per non vedersi togliere il profilo di Onlus?

Bella domanda, eh?

E pensare che non abbiamo una risposta certa, la Risoluzione 22 non ne parla.

Io mi sono fatto una fantasia.

Nel 2008 l’Agenzia delle Entrate cercò il modo di sanzionare quelle organizzazioni di volontariato che – forti dello scudo della L 266/91 e della loro qualifica di Onlus di diritto – realizzavano attività commerciali non riconducibili tra quelle marginali (di cui al DM 25.5.95), certe che le Regioni non avrebbero più di tanto controllato e pertanto non avrebbero messo in pericolo l’iscrizione al registro regionale (del volontariato) e quindi la qualifica di Onlus.

L’Agenzia delle Entrate non poteva entrare nella competenza delle Regioni (l’ente è ancora di volontariato? merita ancora di permanere nel registro?) e pertanto si è giustamente infilata in ciò che era di sua competenza, ovvero la qualificazione delle entrate ai fini del mantenimento della qualifica di volontariato di diritto onlus e fece scrivere dal legislatore (DL 185/08, art 30, c 5)

“5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita’ commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.”

Come dire: a me non importa se la Regione dice che va tutto bene. Per me, se fai attività commerciali diverse da quelle del DM del ’95, non sei più Onlus. Continua pure a rimanere iscritta al registro del volontariato, quello non è di mia competenza, mentre la corretta applicazione della 460 è di mia competenza, altro che!!!

Care ONG, vi fischiamo le orecchie?

Capite il senso della citazione?

Ora ve lo spiego.

L’Agenzia della cooperazione internazionale avrà (quando nascerà) competenza per giudicare la bontà delle ex ONG nella realizzazione delle attività di cooperazione (quindi quelle internazionali), e pertanto l’Agenzia delle Entrate non metterà becco su dette attività, detto peraltro che sono anche fuori dalla sua competenza territoriale.

Ma in Italia, oh, in Italia non ci saranno santi!

L’Agenzia delle Entrate controllerà la rispondenza alla 460 (al netto dello statuto)

A. delle attività a valle: formazione, sensibilizzazione, assistenza sociale, sanitaria ecc

B. delle attività a monte, cioè del fundraising, comunque realizzato

Care ONG, il consiglio è quindi di fare come tutte le altre Onlus. Preoccupatevi della compatibilità con la legge Onlus delle vostre attività che realizzate in Italia (verso svantaggiati? ecc) e chiedetevi per ogni iniziativa di raccolta fondi: la posso fare o no? E come la posso fare?

Anche se che per il rotto della cuffia avete passato la questione dello Statuto, non credete che l’Agenzia delle Entrate non possa giudicarvi per le attività che realizzate in Italia.

E’ per questo che in illo tempore consigliavo di adeguare prima lo statuto, in modo da mettere nero su bianco cosa posso e cosa non posso fare, farlo validare dalla DRE e poi andare (abbastanza) lisci e sicuri!

Se avete preferito farvi ammaliare da giovani sirenetti del Ministero, che ignorano ampiamente le questioni delle Onlus, poco male. L’errore è stato più che altro delle vostre rappresentanze.

Ma non ignorate il fatto che l’Agenzia delle Entrate non è incompetente sul vostro operato, sappiate che non avete avuto alcun lasciapassare.

Almeno per l’Agenzia delle Entrate, non siete “in missione per conto di Dio”.

Carlo Mazzini

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