La + dai – versi è (quasi) salva

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Il Governo sta rimediando al suo errore sulla + dai – versi.

Come ricorderete, ci si accorse (ne scrissi anche sul Sole 24 Ore del 30 agosto us) che per un errore di apposizione di una norma transitoria, la disposizione che consente ad Onlus, APS nazionali, ODV e ONG di far portare in deduzione le donazioni a loro favore effettuate da perone fisiche ed aziende è stata abrogata a partire dal 3 agosto di quest’anno.
Dopo rassicurazioni sul fatto che comunque ne sopravvivevano gli effetti, ora abbiamo quasi la norma che lo dice e che se andrà in porto – e non ci sono ragioni per dubitarlo – permetterà ai nostri donatori di portare in deduzione le erogazioni effettuate tra il 3 agosto e il 31 dicembre di quest’anno. Successivamente varranno le norme di cui all’articolo 83 del D Lgs 117/17.
Si tratta dell’atto della Camera 4741 che ora è all’esame dei deputati e che recepisce le modifiche – si spera senza cambiarle – effettuate dal Senato alla legge di conversione del decreto legge 148/17.
In questo decreto legge è stato inserito il seguente articolo

“Art. 5-ter. – (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore). — 1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: “Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),”.

Ed inoltre è stata aggiunta in generale una norma di interpretazione autentica.

“Art. 5-sexies. – (Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). – 1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.”

Ok, scrivono come governano, ma questo abbiamo; facciamocelo andar bene!
Il decreto legge deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre prossimo, quindi è verosimile che con voto di fiducia o meno, non saranno apportate modifiche.

Carlo Mazzini

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