Le erogazioni liberali falliscono l’aggancio alla precompilata

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La comunicazione telematica delle erogazioni liberali degli Enti del Terzo settore presenta ancora non pochi problemi a pochi giorni dall’inizio della raccolta effettiva dei dati. Probabile lo slittamento di un anno.

Un paio di anni fa il Ministero dell’Economia e delle Finanze (30/01/2018) ha emanato un decreto che, in via sperimentale per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha disposto l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai donatori e alle erogazioni liberali deducibili o detraibili eseguite nell’anno precedente raccolte da:

  • Onlus di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, d.lgs. 460/97 tra cui si considerano le organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale ex art. 7, legge 383/2000
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 22/01/2004 n. 42
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Questo in teoria dovrebbe permettere di inserire i dati delle erogazioni liberali effettuate da ciascun contribuente nella dichiarazione precompilata, facilitando la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Si è disposto che l’invio telematico della comunicazione (anche a regime) debba avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale sono avvenute le erogazioni liberali.

La sperimentazione dovrebbe concludersi con le erogazioni liberali raccolte nel 2019 e andare a regime a partire dal 1° gennaio 2020.

Ovviamente, quando entrerà in funzione il Runts, le disposizioni del decreto dovranno essere riconfigurate poiché gli enti elencati come destinatari saranno diventati nel frattempo Enti del Terzo settore.

Al momento le disposizioni valgono per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 117/2017 e quindi effettuate mediante sistemi tracciabili di pagamento come il sistema bancario, gli uffici postali le carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari non trasferibili, assegni circolari.

Essendo il sistema ancora in fase sperimentale, non sono previste sanzioni a carico delle organizzazioni indicate nel decreto e che non effettuano l’invio.

A regime (cioè per i dati relativi all’anno solare 2020) però le sanzioni saranno alquanto pesanti per l’ente che omette l’invio o che sbaglia a indicare i codici fiscali dei donatori.

Per dovere di cronaca si segnala che il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 34431 del 09/02/2018 con il quale si sono fornite le modalità di invio e le specifiche tecniche dei flussi informatici da inoltrare alla stessa agenzia.

Ora, a meno di un mese dall’inizio effettivo degli obblighi di raccolta e invio dei dati, sono numerosi i problemi ancora irrisolti.

L’Agenzia delle entrate attraverso la piattaforma “Desktop Telematico” offre al momento sia la procedura che permette la compilazione dell’elenco, sia il controllo del file prima dell’invio attraverso i canali Entratel e Fisconline.

E’ sufficiente entrare in Desktop Telematico e dal menù a tendina “Help” e scegliere Installa nuovo software/Comunicazioni da Enti del Terzo settore .

Si tratta di un software che definire spartano è un eufemismo: permette l’inserimento dei codici fiscali dei donatori e dell’importo erogato all’ente, l’eventuale suo rimborso con il solo controllo formale della validità del codice fiscale.

Non c’è invece la possibilità di un collegamento diretto all’Anagrafe tributaria per la verifica diretta dell’esistenza del codice fiscale. Questo è un problema non di poco conto poiché i casi di omocodia sono sempre più frequenti, soprattutto tra le persone nate all’estero, così come è facile imbattersi o dover ricostruire (perché non acquisiti in fase di ricevimento della donazione) codici fiscali formalmente validi ma non corrispondenti a contribuenti realmente esistenti.

Il risultato sarebbe che l’invio del file all’Agenzia delle entrate porterebbe ad uno scarto dello stesso perché composto di elementi fiscalmente non validi.

Per avere qualche indicazione ulteriore, questa è la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate.

Al momento i punti deboli della procedura sono:

  • bollettini postali – attualmente i bollettini postali non sono strutturati per accogliere il codice fiscale del donatore. Le copie dei bollettini arrivano all’ente destinatario scannerizzati ma talvolta la qualità del documento non permette di recuperare questi dati.
  • bonifici bancari – per gli enti più strutturati è possibile utilizzare i canali telematici CBI – corporate banking interbancario ma questo, al momento, non consente di acquisire i dati certi del donatore: chi esegue il bonifico o il nome indicato nella causale del bonifico potrebbe essere diverso dall’intestatario del conto corrente e, nel caso di conti cointestati, non si saprebbe chi dei cointestatari ha effettivamente eseguito la donazione e quindi chi avrebbe diritto al beneficio fiscale.
    Il capitolo “codice fiscale” è comunque ancora un tabù poiché i flussi dei dati che possono essere acquisiti attraverso il canale telematico CBI non li comprendono. Solo l’istituto di credito può metterli a disposizione e non è al momento scontato che ciò avvenga.
  • carte di credito o di debito – lo strumento delle carte di credito è per lo più utilizzato in occasione di erogazioni liberali effettuate online. I siti internet dovrebbero essere perciò aggiornati in modo che il donatore inserisca il proprio codice fiscale.
    Si pone comunque il caso della donazione effettuata da Tizio che però utilizza la carta di credito di Caio. Banalmente potrebbe trattarsi della donazione che il padre, intestatario della carta, effettua ma a nome del figlio.
  • assegni non trasferibili, bancari o circolari – in questi casi l’ente che riceve l’assegno dovrà chiedere il codice fiscale al benefattore che potrebbe anche rifiutarsi di fornirli

A questo proposito il benefattore può sempre esercitare il diritto di opposizione alla divulgazione dei dati relativi alle donazioni effettuate.
In tal caso l’opposizione può essere esercitata:

  • direttamente, comunicandola all’ente beneficiario dell’erogazione liberale al momento dell’erogazione stessa attraverso la banca/ufficio postale ecc. e comunque entro il 31/12 dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione;
  • oppure comunicandola all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione la propria volontà.

In conclusione

Al momento risulta estremamente difficile adempiere agli obblighi richiesti dall’Agenzia delle entrate.
Per uscire da questo impasse occorrerebbe che al tavolo di coordinamento fossero chiamati l’ABI e Poste Italiane senza i quali sarà molto difficile finalizzare l’aggancio.
Per gli enti piccoli si tratta certamente di un adempimento faticoso ancorché il volume dei dati sia modesto. Il problema potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di risorse umane.
Per i grandi enti o per quelli che fanno ricorso massicciamente alle erogazioni liberali, il problema è certamente quello del reperimento dei codici fiscali.

Tenendo presente che manca poco tempo al termine del 1° gennaio 2020, sarebbe opportuno disporre uno slittamento in avanti dell’obbligo, la qual cosa è già prevista, come possibilità in virtù dei risultati ottenuti, nel decreto che ha stabilito il periodo sperimentale.

Gianpaolo Concari

Si ringrazia Alberto Almagioni per la gentile collaborazione
Intervento pubblicato anche da www.fiscosport.it

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4 commenti

  1. Buongiorno,
    mi permetto di segnalare un’altra difficoltà degli enti alla certificazione dei versamenti effettuati dai donatori. Le donazioni vengono contabilizzate dall’ente per data di accredito e non per data di effettuazione. Ne consegue che i versamenti effettuati alla fine dell’anno e accreditati i primi giorni dell’anno successivo verrebbero certificati nell’anno sbagliato. Nel caso dei bollettini postali sarebbe possibile conoscere la data di effettuazione dell’operazione ma occorrerebbe comunque registrare anche questo dato aggiuntivo nel movimento contabile dell’ente provvedendo ad una modifica dei programmi gestionali. Nel caso poi dei bonifici bancari l’ente non è proprio a conoscenza della data di effettuazione dell’operazione poiché essa non è riportata nel tracciato della banca.
    Grazie dell’attenzione.

    • Confermo la difficoltà che andrebbe risolta dagli istituti di credito dal momento che sono certamente in grado di conoscere il dato, cioè il momento in cui il cliente ha impartito l’ordine (irrevocabile) di addebito del proprio conto corrente.

      Per quanto riguarda le operazioni SDD (Sepa Direct Debit e cioè i vecchi RID) è un po’ più semplice poiché la stessa Agenzia delle entrate ha riconosciuto che, per questo tipo di operazioni, la deducibilità/detraibilità è da attribuire “all’anno vecchio” posto che l’ente beneficiario presenta l’elenco degli incassi SDD prima dello scadere delle stesse.

      L’Agenzia delle entrate comunque si è espressa per il momento di effettuazione dell’operazione nel senso del “momento in cui il donatore invia l’ordine di bonifico”, posto che la “valuta” è una convenzione tipica del contratto di conto corrente tra il cliente e la banca e riguarda il momento in cui decorrono gli interessi per le parti.

      Sul caso segnalo questo mio intervento: http://www.quinonprofit.it/?p=5863

      dove può trovare anche il riferimento alla risposta all’interpello presentato proprio sull’argomento specifico.

      ————

      A presto
      GP

  2. Claudia Cara on

    Buongiorno, sono l’amministrativa di una piccola Onlus, chiedo se ad oggi 26/01/2021 è stato emesso il Decreto che dovrebbe rendere obbligatorio l’adempimento per gli anni dal 2020 in poi come specificato al comma 6 dell’art. 1 del Decreto del 30/1/2018.
    Grazie mille
    Claudia

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