Salta il limite agli stipendi per gli ETS, con qualche prudenza

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Questa sì che è una bella notizia.

Come sapete, uno degli aspetti più controversi della Riforma è quello che prevede che i dipendenti di un ETS non possano ottenere retribuzioni superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le stesse qualifiche dai contratti collettivi. Un ETS che riconoscesse anche un euro in più (rispetto al 405 in più) rischierebbe la ghirba, a partire dagli amministratori soggetti a sanzioni da 5.000 a 20.000 euro. Tanta (stupida) severità deriva dalla considerazione che pagare “troppo” i dipendenti di un ETS equivale a distribuire indirettamente utili dell’ente.

Già in passato parlai della follia di questa disposizione. Leggi se vuoi perché la considero una follia: Salary cap per il non profit: l’assurdità spiegata con i criceti e con il Crimine.

Gli unici soggetti che possono derogare a tale norma sono gli enti di ricerca scientifica, quelli che realizzano attività sanitarie e quelli di formazione universitaria e post-universitaria.

Dal 2017 diciamo tutti in coro che questa norma è stupida ma nessun governo ha compreso fino in fondo il colmo della stupidità nel limitare le retribuzioni ad un settore che spesso e sempre più ha bisogno di eccellenze per cavare fuori dalle grane porzioni importanti della società e risolvere problemi epocali.

Poi, all’ennesima spiegazione della follia di questa disposizione, l’attuale governo (che personalmente tengo ideologicamente e fattivamente a debita distanza) annulla la disposizione affermando che la possibilità di derogare al salary cap è alla portata di tutti gli ETS.

Infatti, nel DL 48/23, in corso di conversione in legge (e succederà definitivamente domani giovedì 29 giugno, considerato che hanno posto il voto di fiducia), all’art 29 è stato disposto che si considera distribuzione indiretta di utili (art 8, c 3, lett b, D Lgs 117/17):

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita’ di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita’ di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 .

Pertanto, un ente che realizzasse attività – ad esempio – negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente (lettera e, art 5, c 1, CTS) o negli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f) può, comprovando la necessità di acquisire specifiche competenze, pagare (scusate la volgarità) un dipendente uno stipendio non minimo.

Detto che identica norma è stata prevista per le Imprese sociali, è aumentata (solo in caso di superamento del 40%) la differenza massima retributiva tra lavoratori dipendenti a 1:12 dall’originario 1:8.

Per capire di cosa si parla quando si citano le specifiche competenze, vi riporto quanto riferiva il Ministero nel 2020 (nota direttoriale 2088) sul tema:

Ai fini della derogabilità del vincolo, pertanto occorre che le condizioni previste dal legislatore siano tra loro legate da un logico e coerente nesso eziologico, che ricorre in tutte quelle ipotesi nelle quali solo il superamento del tetto retributivo rende possibile all’ETS l’acquisizione di una professionalità da ritenere oggettivamente necessaria ai fini dell’implementazione delle specifiche attività di interesse generale facoltizzate dalla norma, senza le quali non sarebbe possibile lo svolgimento delle attività medesime. Appare utile precisare come il codice esiga la sussistenza di un nesso tra le professionalità che si intendono acquisire e l’esercizio dell’attività di interesse generale, da leggersi nei termini della funzionalizzazione delle specifiche competenze professionali allo sviluppo dell’oggetto sociale. Ne discende, pertanto che, da un lato, l’applicazione della deroga postula il presupposto necessario che almeno una delle attività di cui alle lettere b), g) o h) (ora non più, NDR) dell’articolo 5, comma 1 del codice siano statutariamente contemplate nell’oggetto sociale dell’ETS, quale attività di interesse generale dell’ETS medesimo (anche eventualmente in concorso con ulteriori attività ex art.5 del codice); dall’altro, che il superamento del tetto sarà legittimo allorquando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all’esercizio di tali attività, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività sopra richiamate, che indirettamente attraverso prestazioni parimenti connotate dall’elevato profilo di professionalità che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell’ente, ai fini dell’efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale sopra richiamate. Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell’ipotesi di funzionalizzazione indiretta.

Al di là di come è scritto, se il principio che valeva per pochi ora vale per tutti, c’è da lavorare per comprendere cosa deve deliberare il consiglio direttivo o CDA, cosa deve dire o fare l’organo di controllo ecc.

In definitiva, tra pochi giorni si potrà – cum grano salis e esponendo bene le motivazioni – pagare di più persone che meritano di essere pagate di più perché (ad esempio) ce ne sono poche come loro, oppure perché vengono dal profit e, va bene la causa, ma anche pagare il mutuo ha la sua importanza.

Il prossimo passaggio – lo dico per attirarmi gli strali dei direttori generali – sarà decidere di pagare finalmente bene i propri dipendenti.

Carlo Mazzini

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