5 per mille 2010, articolo 30 (EAS) e quant’altro: emendamenti nel milleproroghe

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Siamo alle solite: si cerca di salire su un (omni)bus – come è il milleproroghe – per tappare i buchi della normativa o per far favori a uno o all’altro.

A noi interessa il non profit e questi sono gli emendamenti appena presentati alla I Commissione del Senato.

5 per mille 2010

Tutte le proposte tentano di dare una fisionomia al 5 per mille 2010, in quanto – come ho scritto più volte e ribadito ieri su Il Sole 24 ore a pag 4 – quest’anno sappiamo il quantum ma non il “chi”.

Questi sono gli emendamenti, tutti dello stesso tenore

1.0.12 SALTAMARTINI

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Cinque per mille)

1. All’articolo 63-bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1, le parole: ”per l’anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2008” sono sostituite dalle seguenti: ”Per l’anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2009”».

9.0.6 D’ALIA

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. (Cinque per mille)

1. All’articolo 63 bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1 le parole: ”per l’anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2008” sono sostituite dalle seguenti: ”Per l’anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2009”».

5 per mille 2007 e 2008 – il recupero

Qui invece trovate un emendamento che propone la riapertura dei termini per coloro che sono stati esclusi nel 2007 e nel 2008 per mere questioni di forma e non di sostanza

1.129 GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2007 e 2008, è prorogato al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008».

Articolo 30 – Modello EAS

Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando e della necessità di buttarci sopra una lapide con scritto “qui giace l’art 30”, pena dover gettare la lapide sul non profit e scrivere “qui giace l’associazionismo”.

Queste le proposte di proroga di termini di invio del modello

1.3 BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.120 GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fIscali da parte degli enti associativi di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010, sono considerati validamente presentati».

1.147 MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.202 SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all’articolo 30 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

Organizzazioni di volontariato

Una delle conseguenze dell’art 30 era che al volontariato si ricordava il carattere cogente della disposizione di cui al DM 25 maggio ’95 che definiva le attività commerciali e produttive marginali. Dato che qualcuno ha dato prova di essersene strafregato in 14 anni, allora muove i propri senatori di riferimento facendo loro proporre l’improponibile, ovvero di andare (abrogando il comma 2 della disposizione) contro una normativa europea, come già dissi a Vita qualche tempo fa.

Ecco l’emendamento.

6.0.4 ZANETTA

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Regime fiscale delle associazioni di volontariato)

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

”3-bis. Qualora l’organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) Le disposizioni di cui all’art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d’impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l’organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all’interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all’interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d’esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell’arto 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate”».

Sospensione del DURC per le Onlus

Questa è un pò più tecnica: si propone la sospensione del DURC per le Onlus. il DURC è la certificazione relativa alla regolarità contributiva che la Onlus deve chiedere ai propri fornitori in casi particolari.

9.51 FLERES

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2010-2011-2012 non si applicano alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e agli enti morali, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all’articolo 86, comma 10, e all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all’articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all’attestazione di una posizione regolare contributiva l’accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari».

Carlo Mazzini

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