Linee Guida per la gestione dei registri del volontariato

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A fine gennaio sono state pubblicate le Linee Guida per la gestione dei registri del volontariato, redatti da un gruppo di lavoro formato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dall’Agenzia per le Onlus che già in passato era uscita con 2 rilevanti lavori sui registri del non profit.

Parto da ciò che – a mio parere -va.

Diciamo subito che è un ottimo lavoro, dal punto di vista tecnico molto accurato, con opportune citazioni giurisprudenziali e “di esperienza”, più che di dottrina.

E’ scritto in modo molto semplice (non banale), quindi accessibile a tutti, anche a quei funzionari che hanno la responsabilità della gestione delle organizzazioni, funzionari che in non pochi casi non hanno una preparazione adeguata (è esperienza, non critica; se li catapultano lì non è mica colpa loro).

Sarà uno strumento molto utile anche per i Centri di Servizio che “pasturano” le organizzazioni (preparando statuti, spiegando percorsi ecc) per farle iscrivere ai registri con il minor dispendio di tempo e di risorse per organizzazioni, associati e enti pubblici.

Non so se ci avete mai pensato, ma i maggiori beneficiari (dopo il volontariato) dell’azione dei Centri di Servizio sono gli enti pubblici; ah, se i Centri vedessero riconosciuto dal settore pubblico questo loro compito! Si eviterebbero molti mal di pancia. Personalmente, le interpretazioni più assurde che ho sentito in vita mia (sulla legislazione non profit) mi sono state recapitate da funzionari del settore pubblico.

Del tipo:

– un ente locale afferma: “le organizzazioni di volontariato devono rivolgere le attività esclusivamente a favore delle persone svantaggiate!” Ovviamente non è vero, perché la prescrizione è vera solo per le Onlus che si iscrivono all’Anagrafe Onlus attraverso la DRE locale

oppure (tenetevi forte)

– un Comune sentenzia: “non è detto che l’esenzione dall’imposta di bollo valga sempre per le ODV nella realizzazione delle attività istituzionale” E perché, di grazia? Quale interpretazione fiscale applichi al dettato (art 8, c 1, L 266/91) che dice “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.” Più che dirlo così, come dovevano fare?

Oppure, sentito stamane (devo ancora riprendermi) sulle Onlus (non di volontariato):

– una DRE afferma, superando il muro del ridicolo, “le attività di una onlus nei diversi settori previsti dalla legge devono essere tra loro connesse! Cioè vi è un’attività principale o prevalente, poi ce ne sono altre che devono essere connesse”. Per farvi un esempio, la tesi di questo genio del male sarebbe: fai attività sportiva dilettantistica ovviamente rivolta in misura prevalente a favore degli svantaggiati, OK. Puoi inoltre fare altre attività tra quelle previste dall’art 10 del D Lgs 460/97, solo se sono connesse all’attività sportiva dilettantistica.

Sic e sigh! 🙁

Ovviamente il funzionario di turno non ha capito un tubo, e non ha capito che la connessione è tra ogni singolo settore di attività (rivolta in via prevalente verso soggetti svantaggiati e quindi istituzionale) e la medesima tipologia di attività con un’utenza non svantaggiata.

Quindi, tornando alle Linee Guida sopra richiamate, vi è tanto da imparare, per tutti noi che, per qualsiasi irragionevole motivo, abbiamo interesse al non profit.

Passiamo alle cose che non vanno, a mio parere.

Quelle di sostanza in realtà sono solo alcuni rilievi che magari col tempo potrò produrre, ma non sono moltissimi; come ho detto è scritto con competenza e lo userò molto per aggiornarmi e approfondire.

Vi sono alcuni aspetti formali che stridono.

1. Chi l’ha scritto? Chi ha fatto parte del gruppo di lavoro? Per una volta che c’è un documento significativo prodotto dalla Pubblica Amministrazione, non ne conosciamo gli autori!

2. In alcuni punti – molto pratici – tipo la pubblicazione dei registri sul web, si auspica che ciò avvenga … e basta? Ma io mi sarei auto-obbligato, al fine di avere entro due mesi (quanto ci vuole?) per ogni ente gestore un registro pubblicato al fine di tutelare la fede pubblica.

3. C’è un piccolo refuso a pag 35 e 36, dove si cita per due volte il DM 25 maggio 2005 in luogo del 25 maggio 1995.

In definitiva si spera che i funzionari delle Amministrazioni Pubbliche si studino a memoria questo pamphlet e propongano anche le necessarie evoluzioni delle Linee Guida.

Qui le linee guida; le ho trovate sul sito sul Terzo Settore del Ministero del Lavoro, quello che continua a pubblicare le leggi in versione non più vigente! Controllate la 460 del 97, come scrissi quasi due mesi fa.

Carlo Mazzini

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